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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22370/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 25 settembre 2025 di conferma della condanna del Tribunale di Treviso in ordine ai reati di cui all'art. 590 cod. pen e 189 cpommi 6 e 7 CdS anni 1 di reclusione e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni 2 e mesi

6. Rilevato che i due motivi di ricorso, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sono inammissibili in quanto meramente reiterativi e comunque manifestamente infondati.

La Corte nel determinare la pena e la durata della sanzione amministrativa ha assolto in maniera adeguata all'onere di motivazione con un pertinente richiamo alla gravità della condotta, caratterizzata da sorpasso azzardato, fuga e omissione di soccorso, e dai plurimi precedenti.

Le stesse circostanze in maniera logica sono state poste a fondamento anche del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in conformità del consolidato principio giurisprudenziale per cui essere possono essere negate anche solo sulla base di precedenti.

Il ricorrente si limita a richiamare il positivo comportamento processuale, non confrontandosi con le plurime rationes decidendi.

Ritenuto, pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.MIN C11,1' 1/11

17. 2026 Cin.tdiAli4FIC)[OSCURATO:PERSONA] ih

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 25 settembre 2025 di conferma della condanna del Tribunale di Treviso in ordine ai reati di cui all'art. 590 cod. pen e 189 cpommi 6 e 7 CdS anni 1 di reclusione e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni 2 e mesi 6. Rilevato che i due motivi di ricorso, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sono inammissibili in quanto meramente reiterativi e comunque manifestamente infondati. La Corte nel determinare la pena e la durata della sanzione amministrativa ha assolto in maniera adeguata all'onere di motivazione con un pertinente richiamo alla gravità della condotta, caratterizzata da sorpasso azzardato, fuga e omissione di soccorso, e dai plurimi precedenti. Le stesse circostanze in maniera logica sono state poste a fondamento anche del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in conformità del consolidato principio giurisprudenziale per cui essere possono essere negate anche solo sulla base di precedenti. Il ricorrente si limita a richiamare il positivo comportamento processuale, non confrontandosi con le plurime rationes decidendi. Ritenuto, pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.MIN C11,1' 1/11 17. 2026 Cin.tdiAli4FIC)[OSCURATO:PERSONA] ih
Sentenza Cassazione n. 22370/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris