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CassazionedecretoSezione FDecisione del 8 marzo 2021

Cassazione n. 34390/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Rilevato che le patti hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata dell'Il gennaio 2022, la Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale in sede dell'8 marzo 2021, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di abuso d'ufficio e sequestro di persona in danno di [OSCURATO:PERSONA], oltre statuizioni accessorie.

1.1. I fatti - provati ed incontestati - riguardano la sottoposizione a fotosegnalamento di [OSCURATO:PERSONA], responsabile amministrativo-gestionale di [OSCURATO:SOCIETA]., società del gruppo Ferrovie dello Stato, assegnato alla stazione di [OSCURATO:PERSONA], in seguito alla denuncia per oltraggio, sporta dagli operanti della [OSCURATO:PERSONA] e Fratini, in servizio presso il medesimo scalo, nei confronti dello stesso Antonucci in relazione ad espressioni da questi profferite, la mattina del 1 ottobre 2014, reputare offensive.

Nello stesso giorno, il Cornici, ispettore della Polfer in servizio, aveva ordinato - nonostante l'Antonucci non solo avesse già esibito agli operanti, nell'immediatezza, i documenti d'identità, ma fosse personalmente conosciuto per condividere, da anni, il medesimo contesto lavorativo - che l'Antonucci venisse accompagnato, con auto di servizio e senza poter comunicare con il proprio cellulare, presso la Stazione di [OSCURATO:PERSONA] per essere sottoposto alla predetta procedura, trattenendolo per oltre due ore.

1.2. Le conformi sentenze di merito hanno escluso che una generalizzata disapplicazione delle prescrizioni di cui all'art. 349 cod. proc. pen., praticata persino nei confronti di persone in possesso dei documenti d'identità, fosse idonea ad escludere l'elemento soggettivo dei reati contestati, così come la scriminante putativa dell'adempimento del dovere, prospettata dal Cornici, in considerazione delle concrete circostanze in cui la condotta è venuta a consumarsi e dell'inescusabilità dell'errore di diritto sulla portata applicativa del richiamato art. 349 cod. proc. pen..

2. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma indicata ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Con il primo, articolato, motivo si deduce violazione della legge penale e correlato vizio della motivazione in relazione all'elemento soggettivo dei reati di abuso d'ufficio e sequestro di persona per avere la Corte territoriale, pur dando atto di un generalizzato contesto di disapplicazione dell'art. 349 cod. proc. pen., depotenziato siffatta circostanza, risolvendo la prova del dolo in via automatica, senza verificare l'effettiva conoscenza, in capo all'imputato, non già della portata applicativa della predetta norma, bensì del concreto ed effettivo "risvolto applicativo".

Per altro verso, si contesta come la prova dell'intenzionalità della condotta antidoverosa sia stata ancorata ad un risentimento personale invece non affiorato nell'istruttoria, ed anzi escluso nella sentenza di primo grado, nella parte in cui si è dato atto di come il Cornici non nutrisse personale avversione nei confronti dell'Antonucci, avendo invece l'imputato agito nella convinzione di adempiere ad uno specifico dovere d'ufficio, che gli imponeva dr procedere al fotosegnalamènto, come accaduto in passato per casi analoghi.

Si contesta, infine, tanto il dolo intenzionale dell'abuso d'ufficio, escluso dal perseguimento del fine pubblicistico predetto ed invece risolto nella mera condotta non iure, che dell'elemento soggettivo del delitto di sequestro di persona, trattandosi di condotta che, sebbene oggettivamente illegittima, è stata soggettivamente contrassegnata dalla finalità di realizzare l'esercizio di un potere del quale l'agente era legittimamente investito, nonché legato all'esercizio dell'attività istituzionale.

2.2. Con il secondo motivo, si deduce analoga censura quanto all'esclusione della causa di giustificazione di cui agli artt. 51 e 59, comma terzo, cod. pen., avendo anche al riguardo la Corte territoriale erroneamente ricondotto l'errore al precetto e non già al fatto, consistente nella fuorviata supposizione del doveroso adeguamento ad una prassi; circostanza in relazione alla quale la giurisprudenza di legittimità esclude l'inescusabilità dell'errore.

3. Con memoria trasmessa per l'odierna udienza, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso atto di rinuncia alla costituzione di parte civile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, agli effetti penali, inammissibile, mentre la sentenza impugnata deve essere annullata - unitamente a quella di primo grado - senza rinvio limitatamente al capo relativo alle statuizioni civili per effetto dell'atto abdicativo della parte civile.1.Entrambi i motivi che, per il nucleo essenziale comune, possono essere congiuntamente trattati, sono, ad un tempo, generici e manifestamente infondati.

1.1. Il ricorrente contesta la dimostrazione dell'elemento soggettivo dei reati, ed il diniego dell'applicazione dell'invocata causa di giustificazione dell'adempimento del dovere, in forma putativa, richiamando la prassi contra legem affiorata nell'istruttoria che, nella prospettiva difensiva, avrebbe escluso tanto la consapevolezza dell'illiceità della consuetudine e della volontà del comportamento non lui-e, che giustificato la soggettiva convinzione della necessità di adeguamento ad una pratica doverosa.

La censura è - oltre che manifestamente infondata, in quanto correttamente respinta dalla Corte territoriale - del tutto generica, nella misura in cui trascura in toto l'antecedente, cronologico e causale, della disposta illegittima procedura restrittiva, e pretende di valutare la complessiva condotta dell'imputato al metro dei "casi analoghi" in cui siffatta prassi sarebbe stata posta in essere, anche nei confronti di persone già identificabili.

L'esito conforme delle decisioni pronunciate nei due gradi di giudizio consente, invero, di operare la lettura congiunta delle sentenze di primo e secondo grado, trattandosi di motivazioni che si fondono in un unico corpo di argomenti a sostegno delle conclusioni raggiunte per il principio della c.d. doppia conforme (v., da ultimo, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E, Rv. 277218), a tenore del quale ove le decisioni di merito abbiano entrambe affermato la responsabilità dell'imputato «le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese e ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità» (in questi termini, nella motivazione, Sez. 2, n. 34891 del 16/05/2013, Vecchia, Rv. 256096).

Nella delineata prospettiva, va osservato come la ratio decidendi delle conformi sentenze di merito fondi sulla imprescindibile correlazione tra l'annotazione di servizio stilata, alle ore 10 del 1 ottobre 2014, dagli agenti [OSCURATO:PERSONA] e Fratini, e relativa al presunto oltraggio, e l'immediata iniziativa assunta dall'imputato il quale, pur a fronte del richiamo alla necessaria valutazione della specifica posizione dell'Antonucci - non solo già noto e personalmente conosciuto tanto dai predetti operanti che dal Cornici, ma reperibile nel medesimo contesto ambientale - rivoltogli dal superiore gerarchico [OSCURATO:PERSONA], si è determinato, autonomamente e nella piena consapevolezza dell'abusività della procedura, alle conseguenti iniziative.

In tal modo, il ricorrente oblitera in toto l'assoluta peculiarità della vicenda in esame che, per la qualità delle parti coinvolte, rendeva vieppiù non necessario un fotosegnalamento già, in via generale, oggettivamente contra ius, non potendosi accreditare alcun inevitabile - e perciò scusabile - errore sulla necessità di procedere ad un adempimento istituzionale dovuto, tale da incidere sul sostrato volitivo dell'agente, nella duplice direzione invocata.

1.2. Quanto al dolo, invero, è proprio la stretta connessione con la denuncia presentata, nella stessa mattina, dagli operanti a giustificare l'intenzionalità della condotta abusiva del ricorrente e a confutare l'esclusivo perseguimento di un interesse pubblicistico. 1.2.1.

In tema di abuso d'ufficio, invero, la prova del dolo intenzionale, che qualifica la fattispecie criminosa, può essere desunta anche da una serie di indici fattuali, tra i quali assume specifico rilievo la inosservanza di specifici obblighi gravanti sui pubblici ufficiali e sugli incaricati di pubblico servizio, non rilevando la compresenza di una finalità pubblicistica, salvo che il perseguimento dell'interesse pubblico costituisca l'obiettivo esclusivo o primario dell'agente (Sez. 5, n. 37517 del 02/10/2020, Danzè, Rv. 280108); in particolare, si è affermato che l'intenzionalità del dolo non è esclusa dalla conipresenza di una finalità pubblicistica nella condotta del pubblico ufficiale, dovendosi ritenere necessario, perché venga meno la configurabilità dell'elemento soggettivo, che il perseguimento del pubblico interesse costituisca l'obiettivo principale dell'agente, con conseguente degradazione del dolo di danno o di vantaggio da dolo di tipo intenzionale a mero dolo diretto o eventuale (ex multis Sez. 6, n. 51127 del 17/09/2019, Camastra, Rv. 278938).

1.2.2. Ora, le conformi sentenze di merito hanno, al riguardo, specificamente valorizzato come il perseguimento di una finalità istituzionale, correlata alla prospettata esigenza di conformazione ad una prassi contra legem, abbia costituito mera occasione dell'esercizio di un potere esplicato, fuori dei casi consentiti, in danno di persona nota e reperibile e, soprattutto, nonostante il superiore gerarchico dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], ne avesse, nel concreto contesto e proprio per le evidenziate ragioni, reputato l'eccessività.Ne consegue che le censure svolte sul punto del dolo intenzionale, sotto forma dell'orientamento della condotta antigiuridica a cagionare un danno ingiusto all'Antonucci, si rivelano generiche e, nel contempo, manifestamente infondate, nella misura in cui pretendono di accreditare un ragionevole errore sulla doverosità della condotta non iure, prospettando la sottovalutazione dell'incidenza della prassi sul sostrato cognitivo e volitivo dell'agente, pur a fronte di specifiche circostanze atte, nello specifico caso in esame, a qualificare in termini di assoluta gratuità il disposto fotosegnalamento.

Il che depotenzia, all'evidenza, la correlativa censura rivolta al dolo - generico - del reato di cui all'art. 605 cod. pen., in difetto delle condizioni postulate dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, n. 1808 del 09/12/2002, Rv. 223585).

1.3. L'inquadramento reso nelle conformi sentenze di merito, nei termini sin qui rassegnati, esclude, all'evidenza, la fondatezza dell'ulteriore motivo.

1.3.1. La tesi difensiva, riproposta sub specie di scusabilità dell'errore riguardo la doverosità della condotta non iure, è smentita non solo dalle specifiche circostanze già segnalate, che rendono del tutto ultroneo il riferimento ai "casi analoghi" in cui si sarebbe proceduto al fotosegnalamento nei confronti di persone in possesso dei documenti d'identità, ma - con rilievo assorbente - dalle puntuali indicazioni, rimaste disattese, indirizzate all'imputato dal suo superiore; il che rende inconferenti le deduzioni che attingono in profilo stesso - di fatto e non di diritto - sul quale avrebbe inciso la dispercezione dell'agente.

1.3.2. Ma anche a voler prescindere dalla palese infondatezza, già in punto di fatto, della suddetta tesi, in quanto l'imputato agì nonostante l'invito a soprassedere, e quindi con assoluta autonomia decisionale nella sequenza preordinata alla costrizione dell'Antonucci, deve affermarsi, in sintonia con la Corte di merito, che la prospettazione è manifestamente infondata in diritto.

Come ribadito anche di recente da questa Corte (V.

Sez. 5, n. 19065 del 12/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279344, in motivazione) l'errore scusabile, rilevante ai fini dell'applicazione delle cause di giustificazione putative, deve trovare adeguata giustificazione in qualche fatto che, sebbene malamente rappresentato o compreso, abbia la possibilità di determinare nell'agente la giustificata persuasione di trovarsi di fronte ad un adempimento dovuto (V. anche Sez. 1, n. 3464 del 24/11/2009, dep. 2010, Narcisio, Rv. 245634).

In tal caso, rileva l'errore, sotto forma di dispercezione della realtà, ricadente sugli elementi costitutivi della causa di giustificazione, replicandone l'esistenza su di un piano putativo. 6 5k1 Ai fini della predetta indagine, che verte sull'apprezzamento di un qualificato profilo di doverosità dell'azione, questa Corte ha affermato il principio - al quale il collegio intende dare continuità - secondo cui il relativo accertamento deve essere effettuato valutando, con giudizio "ex ante", le circostanze di fatto, in relazione al momento della condotta, e al contesto delle specifiche e peculiari circostanze concrete, al fine di apprezzare solo in quel momento - e non "ex post" - l'esistenza degli elementi costitutivi della scriminante, erroneamente supposti (Sez. 4, n. 33591 del 03/05/2016, Bravo, Rv. 267473).

1.3.2. Anche al riguardo, il ricorrente si limita a valorizzare, ancora una volta, la prassi in atto, senza confrontarsi con il determinismo causale della condotta, che trascura in toto l'antefatto e la specifica posizione della parte offesa, rispetto al quale la necessità del fotosegnalamento si rivela esclusa, del tutto ragionevolmente, anche sul piano putativo.

Né la sentenza impugnata evidenzia i segnalati profili di contraddittorietà riguardo il movente poiché la sentenza di primo grado ha (solo) escluso che l'imputato nutrisse personale risentimento nei confronti dell'Antonucci, affermando, invece, come lo stesso Cornici si fosse fatto carico di un'immediata iniziativa, a tutela dei colleghi che avevano denunciato di essere stati oltraggiati.

La Corte d'appello ha, pertanto, fatto buon governo dei princìpi di diritto richiamati, interpretando correttamente l'art. 51 cod. pen., anche nei termini declinati dall'art. 59 cod. pen., così da escludere qualsivoglia ragionevole errore, e la scusabilità della stessa rappresentazione di doverosità, quali requisiti della fattispecie giustificativa in concreto.

Nella ineccepibile analisi sviluppata dai giudici di secondo grado, pienamente fedele alle evidenze processuali, è dato enucleare, dal complessivo coerente argomentare, l'affermazione portante e conclusiva per la quale la decisione di sottoporre a fotosegnalamento l'Antonucci fu assunta, nell'immediatezza di una mera annotazione di servizio, in assoluta carenza dei presupposti di legge e fuori dei casi che avevano legittimato la prassi; elementi che, lungi dal giustificare l'erronea convinzione di doversi conformare ad un adempimento dovuto, hanno costituito segnali, inequivocabili e certi, della cosciente rappresentazione del carattere palesemente arbitrario della restrizione.

1.3.3. A diverse conclusioni non conduce il riferimento al precedente evocato dal ricorrente (n. 42578 del 20/07/2016).

E tanto sia poiché le peculiarità del caso in disamina, caratterizzato da un intervento dissuasivo del superiore gerarchico, non consentono l'automatica trasposizione dei principi ivi affermati; sia perché la decisione richiamata si limita a valorizzare, sul punto della scriminante putativa, il legame con l'attività istituzionale, senza indagare funditus il tema della inevitabilità - e dunque della scusabilità - dell'errore, né i confini tra uso distorto, indotto da dispercezione, ed abuso del potere.

Il ricorso è, pertanto, inammissibile. 2 Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla somma, che si stima equo determinare in Euro tremila, in favore della Cassa delle ammende.

3. La sentenza impugnata deve essere, invece, annullata senza rinvio limitamente al capo relativo alle statuizioni civili.

3.1. La revoca della costituzione di parte civile, ritualmente resa ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 82 cod. proc. pen. e trasmessa a questa Corte successivamente alla proposizione del ricorso, determina la sopravvenuta estinzione del rapporto processuale civile nel processo penale.

L'atto abdicativo, determinando l'estinzione del rapporto processuale civile incidentale, impedisce, infatti, al giudice penale di mantenere ferme le statuizioni civili relative ad un rapporto processuale ormai estinto.

Costituisce, invero, ius receptum, l'affermazione secondo cui la Corte di cassazione, investita di un ricorso proposto dall'imputato e relativo alla responsabilità penale, deve - preso atto della sopravvenuta revoca della costituzione di parte civile - annullare senza rinvio la sentenza in ordine alle statuizioni civili in essa contenute (Sez. 4, n. 3454 del 16/01/2019, Scozzafava, Rv. 275195; n. 31320 del 2004, Rv. 228839; n. 12447 del 1990, Rv. 185345).

E, ancora, nel ribadire il principio di diritto, si è precisato come siffatta statuizione possa essere assunta anche di ufficio (così Sez. 2, 43311 del 8/10/2015, Vismara, Rv. 265250 che ha annu.

Ilato le statuizioni civili della sentenza di condanna pur avendo dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato; v. anche Sez. 2, n. 25673 del 19/5/2009, Rv 244169 in fattispecie relativa a revoca intervenuta nel corso del giudizio di appello).

3.2. L'affermazione che a siffatta statuizione debba pervenirsi anche di ufficio, s'appalesa, peraltro, conclusione coerente con il dato normativo, posto che in caso di revoca della costituzione di parte civile cessano gli effetti di tale costituzione (art.76, secondo comma cod. proc. pen.), con conseguente caducazione della condanna risarcitoria sottesa all'iniziativa processuale della parte offesa.

Ne consegue l'annullamento senza rinvio in parte qua della sentenza impugnata e di quella di primo grado che, divenendo titolo esecutivo, legittimerebbe altrimenti l'esecuzione, pur in difetto di una condizione dell'azione civile.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado limitatamente alle statuizioni civili, che elimina.

Dichiara inammissibile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Rilevato che le patti hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata dell'Il gennaio 2022, la Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale in sede dell'8 marzo 2021, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di abuso d'ufficio e sequestro di persona in danno di [OSCURATO:PERSONA], oltre statuizioni accessorie. 1.1. I fatti - provati ed incontestati - riguardano la sottoposizione a fotosegnalamento di [OSCURATO:PERSONA], responsabile amministrativo-gestionale di [OSCURATO:SOCIETA]., società del gruppo Ferrovie dello Stato, assegnato alla stazione di [OSCURATO:PERSONA], in seguito alla denuncia per oltraggio, sporta dagli operanti della [OSCURATO:PERSONA] e Fratini, in servizio presso il medesimo scalo, nei confronti dello stesso Antonucci in relazione ad espressioni da questi profferite, la mattina del 1 ottobre 2014, reputare offensive. Nello stesso giorno, il Cornici, ispettore della Polfer in servizio, aveva ordinato - nonostante l'Antonucci non solo avesse già esibito agli operanti, nell'immediatezza, i documenti d'identità, ma fosse personalmente conosciuto per condividere, da anni, il medesimo contesto lavorativo - che l'Antonucci venisse accompagnato, con auto di servizio e senza poter comunicare con il proprio cellulare, presso la Stazione di [OSCURATO:PERSONA] per essere sottoposto alla predetta procedura, trattenendolo per oltre due ore. 1.2. Le conformi sentenze di merito hanno escluso che una generalizzata disapplicazione delle prescrizioni di cui all'art. 349 cod. proc. pen., praticata persino nei confronti di persone in possesso dei documenti d'identità, fosse idonea ad escludere l'elemento soggettivo dei reati contestati, così come la scriminante putativa dell'adempimento del dovere, prospettata dal Cornici, in considerazione delle concrete circostanze in cui la condotta è venuta a consumarsi e dell'inescusabilità dell'errore di diritto sulla portata applicativa del richiamato art. 349 cod. proc. pen.. 2. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma indicata ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo, articolato, motivo si deduce violazione della legge penale e correlato vizio della motivazione in relazione all'elemento soggettivo dei reati di abuso d'ufficio e sequestro di persona per avere la Corte territoriale, pur dando atto di un generalizzato contesto di disapplicazione dell'art. 349 cod. proc. pen., depotenziato siffatta circostanza, risolvendo la prova del dolo in via automatica, senza verificare l'effettiva conoscenza, in capo all'imputato, non già della portata applicativa della predetta norma, bensì del concreto ed effettivo "risvolto applicativo". Per altro verso, si contesta come la prova dell'intenzionalità della condotta antidoverosa sia stata ancorata ad un risentimento personale invece non affiorato nell'istruttoria, ed anzi escluso nella sentenza di primo grado, nella parte in cui si è dato atto di come il Cornici non nutrisse personale avversione nei confronti dell'Antonucci, avendo invece l'imputato agito nella convinzione di adempiere ad uno specifico dovere d'ufficio, che gli imponeva dr procedere al fotosegnalamènto, come accaduto in passato per casi analoghi. Si contesta, infine, tanto il dolo intenzionale dell'abuso d'ufficio, escluso dal perseguimento del fine pubblicistico predetto ed invece risolto nella mera condotta non iure, che dell'elemento soggettivo del delitto di sequestro di persona, trattandosi di condotta che, sebbene oggettivamente illegittima, è stata soggettivamente contrassegnata dalla finalità di realizzare l'esercizio di un potere del quale l'agente era legittimamente investito, nonché legato all'esercizio dell'attività istituzionale. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce analoga censura quanto all'esclusione della causa di giustificazione di cui agli artt. 51 e 59, comma terzo, cod. pen., avendo anche al riguardo la Corte territoriale erroneamente ricondotto l'errore al precetto e non già al fatto, consistente nella fuorviata supposizione del doveroso adeguamento ad una prassi; circostanza in relazione alla quale la giurisprudenza di legittimità esclude l'inescusabilità dell'errore. 3. Con memoria trasmessa per l'odierna udienza, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso atto di rinuncia alla costituzione di parte civile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, agli effetti penali, inammissibile, mentre la sentenza impugnata deve essere annullata - unitamente a quella di primo grado - senza rinvio limitatamente al capo relativo alle statuizioni civili per effetto dell'atto abdicativo della parte civile.1.Entrambi i motivi che, per il nucleo essenziale comune, possono essere congiuntamente trattati, sono, ad un tempo, generici e manifestamente infondati. 1.1. Il ricorrente contesta la dimostrazione dell'elemento soggettivo dei reati, ed il diniego dell'applicazione dell'invocata causa di giustificazione dell'adempimento del dovere, in forma putativa, richiamando la prassi contra legem affiorata nell'istruttoria che, nella prospettiva difensiva, avrebbe escluso tanto la consapevolezza dell'illiceità della consuetudine e della volontà del comportamento non lui-e, che giustificato la soggettiva convinzione della necessità di adeguamento ad una pratica doverosa. La censura è - oltre che manifestamente infondata, in quanto correttamente respinta dalla Corte territoriale - del tutto generica, nella misura in cui trascura in toto l'antecedente, cronologico e causale, della disposta illegittima procedura restrittiva, e pretende di valutare la complessiva condotta dell'imputato al metro dei "casi analoghi" in cui siffatta prassi sarebbe stata posta in essere, anche nei confronti di persone già identificabili. L'esito conforme delle decisioni pronunciate nei due gradi di giudizio consente, invero, di operare la lettura congiunta delle sentenze di primo e secondo grado, trattandosi di motivazioni che si fondono in un unico corpo di argomenti a sostegno delle conclusioni raggiunte per il principio della c.d. doppia conforme (v., da ultimo, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E, Rv. 277218), a tenore del quale ove le decisioni di merito abbiano entrambe affermato la responsabilità dell'imputato «le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese e ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità» (in questi termini, nella motivazione, Sez. 2, n. 34891 del 16/05/2013, Vecchia, Rv. 256096). Nella delineata prospettiva, va osservato come la ratio decidendi delle conformi sentenze di merito fondi sulla imprescindibile correlazione tra l'annotazione di servizio stilata, alle ore 10 del 1 ottobre 2014, dagli agenti [OSCURATO:PERSONA] e Fratini, e relativa al presunto oltraggio, e l'immediata iniziativa assunta dall'imputato il quale, pur a fronte del richiamo alla necessaria valutazione della specifica posizione dell'Antonucci - non solo già noto e personalmente conosciuto tanto dai predetti operanti che dal Cornici, ma reperibile nel medesimo contesto ambientale - rivoltogli dal superiore gerarchico [OSCURATO:PERSONA], si è determinato, autonomamente e nella piena consapevolezza dell'abusività della procedura, alle conseguenti iniziative. In tal modo, il ricorrente oblitera in toto l'assoluta peculiarità della vicenda in esame che, per la qualità delle parti coinvolte, rendeva vieppiù non necessario un fotosegnalamento già, in via generale, oggettivamente contra ius, non potendosi accreditare alcun inevitabile - e perciò scusabile - errore sulla necessità di procedere ad un adempimento istituzionale dovuto, tale da incidere sul sostrato volitivo dell'agente, nella duplice direzione invocata. 1.2. Quanto al dolo, invero, è proprio la stretta connessione con la denuncia presentata, nella stessa mattina, dagli operanti a giustificare l'intenzionalità della condotta abusiva del ricorrente e a confutare l'esclusivo perseguimento di un interesse pubblicistico. 1.2.1. In tema di abuso d'ufficio, invero, la prova del dolo intenzionale, che qualifica la fattispecie criminosa, può essere desunta anche da una serie di indici fattuali, tra i quali assume specifico rilievo la inosservanza di specifici obblighi gravanti sui pubblici ufficiali e sugli incaricati di pubblico servizio, non rilevando la compresenza di una finalità pubblicistica, salvo che il perseguimento dell'interesse pubblico costituisca l'obiettivo esclusivo o primario dell'agente (Sez. 5, n. 37517 del 02/10/2020, Danzè, Rv. 280108); in particolare, si è affermato che l'intenzionalità del dolo non è esclusa dalla conipresenza di una finalità pubblicistica nella condotta del pubblico ufficiale, dovendosi ritenere necessario, perché venga meno la configurabilità dell'elemento soggettivo, che il perseguimento del pubblico interesse costituisca l'obiettivo principale dell'agente, con conseguente degradazione del dolo di danno o di vantaggio da dolo di tipo intenzionale a mero dolo diretto o eventuale (ex multis Sez. 6, n. 51127 del 17/09/2019, Camastra, Rv. 278938). 1.2.2. Ora, le conformi sentenze di merito hanno, al riguardo, specificamente valorizzato come il perseguimento di una finalità istituzionale, correlata alla prospettata esigenza di conformazione ad una prassi contra legem, abbia costituito mera occasione dell'esercizio di un potere esplicato, fuori dei casi consentiti, in danno di persona nota e reperibile e, soprattutto, nonostante il superiore gerarchico dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], ne avesse, nel concreto contesto e proprio per le evidenziate ragioni, reputato l'eccessività.Ne consegue che le censure svolte sul punto del dolo intenzionale, sotto forma dell'orientamento della condotta antigiuridica a cagionare un danno ingiusto all'Antonucci, si rivelano generiche e, nel contempo, manifestamente infondate, nella misura in cui pretendono di accreditare un ragionevole errore sulla doverosità della condotta non iure, prospettando la sottovalutazione dell'incidenza della prassi sul sostrato cognitivo e volitivo dell'agente, pur a fronte di specifiche circostanze atte, nello specifico caso in esame, a qualificare in termini di assoluta gratuità il disposto fotosegnalamento. Il che depotenzia, all'evidenza, la correlativa censura rivolta al dolo - generico - del reato di cui all'art. 605 cod. pen., in difetto delle condizioni postulate dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, n. 1808 del 09/12/2002, Rv. 223585). 1.3. L'inquadramento reso nelle conformi sentenze di merito, nei termini sin qui rassegnati, esclude, all'evidenza, la fondatezza dell'ulteriore motivo. 1.3.1. La tesi difensiva, riproposta sub specie di scusabilità dell'errore riguardo la doverosità della condotta non iure, è smentita non solo dalle specifiche circostanze già segnalate, che rendono del tutto ultroneo il riferimento ai "casi analoghi" in cui si sarebbe proceduto al fotosegnalamento nei confronti di persone in possesso dei documenti d'identità, ma - con rilievo assorbente - dalle puntuali indicazioni, rimaste disattese, indirizzate all'imputato dal suo superiore; il che rende inconferenti le deduzioni che attingono in profilo stesso - di fatto e non di diritto - sul quale avrebbe inciso la dispercezione dell'agente. 1.3.2. Ma anche a voler prescindere dalla palese infondatezza, già in punto di fatto, della suddetta tesi, in quanto l'imputato agì nonostante l'invito a soprassedere, e quindi con assoluta autonomia decisionale nella sequenza preordinata alla costrizione dell'Antonucci, deve affermarsi, in sintonia con la Corte di merito, che la prospettazione è manifestamente infondata in diritto. Come ribadito anche di recente da questa Corte (V. Sez. 5, n. 19065 del 12/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279344, in motivazione) l'errore scusabile, rilevante ai fini dell'applicazione delle cause di giustificazione putative, deve trovare adeguata giustificazione in qualche fatto che, sebbene malamente rappresentato o compreso, abbia la possibilità di determinare nell'agente la giustificata persuasione di trovarsi di fronte ad un adempimento dovuto (V. anche Sez. 1, n. 3464 del 24/11/2009, dep. 2010, Narcisio, Rv. 245634). In tal caso, rileva l'errore, sotto forma di dispercezione della realtà, ricadente sugli elementi costitutivi della causa di giustificazione, replicandone l'esistenza su di un piano putativo. 6 5k1 Ai fini della predetta indagine, che verte sull'apprezzamento di un qualificato profilo di doverosità dell'azione, questa Corte ha affermato il principio - al quale il collegio intende dare continuità - secondo cui il relativo accertamento deve essere effettuato valutando, con giudizio "ex ante", le circostanze di fatto, in relazione al momento della condotta, e al contesto delle specifiche e peculiari circostanze concrete, al fine di apprezzare solo in quel momento - e non "ex post" - l'esistenza degli elementi costitutivi della scriminante, erroneamente supposti (Sez. 4, n. 33591 del 03/05/2016, Bravo, Rv. 267473). 1.3.2. Anche al riguardo, il ricorrente si limita a valorizzare, ancora una volta, la prassi in atto, senza confrontarsi con il determinismo causale della condotta, che trascura in toto l'antefatto e la specifica posizione della parte offesa, rispetto al quale la necessità del fotosegnalamento si rivela esclusa, del tutto ragionevolmente, anche sul piano putativo. Né la sentenza impugnata evidenzia i segnalati profili di contraddittorietà riguardo il movente poiché la sentenza di primo grado ha (solo) escluso che l'imputato nutrisse personale risentimento nei confronti dell'Antonucci, affermando, invece, come lo stesso Cornici si fosse fatto carico di un'immediata iniziativa, a tutela dei colleghi che avevano denunciato di essere stati oltraggiati. La Corte d'appello ha, pertanto, fatto buon governo dei princìpi di diritto richiamati, interpretando correttamente l'art. 51 cod. pen., anche nei termini declinati dall'art. 59 cod. pen., così da escludere qualsivoglia ragionevole errore, e la scusabilità della stessa rappresentazione di doverosità, quali requisiti della fattispecie giustificativa in concreto. Nella ineccepibile analisi sviluppata dai giudici di secondo grado, pienamente fedele alle evidenze processuali, è dato enucleare, dal complessivo coerente argomentare, l'affermazione portante e conclusiva per la quale la decisione di sottoporre a fotosegnalamento l'Antonucci fu assunta, nell'immediatezza di una mera annotazione di servizio, in assoluta carenza dei presupposti di legge e fuori dei casi che avevano legittimato la prassi; elementi che, lungi dal giustificare l'erronea convinzione di doversi conformare ad un adempimento dovuto, hanno costituito segnali, inequivocabili e certi, della cosciente rappresentazione del carattere palesemente arbitrario della restrizione. 1.3.3. A diverse conclusioni non conduce il riferimento al precedente evocato dal ricorrente (n. 42578 del 20/07/2016). E tanto sia poiché le peculiarità del caso in disamina, caratterizzato da un intervento dissuasivo del superiore gerarchico, non consentono l'automatica trasposizione dei principi ivi affermati; sia perché la decisione richiamata si limita a valorizzare, sul punto della scriminante putativa, il legame con l'attività istituzionale, senza indagare funditus il tema della inevitabilità - e dunque della scusabilità - dell'errore, né i confini tra uso distorto, indotto da dispercezione, ed abuso del potere. Il ricorso è, pertanto, inammissibile. 2 Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla somma, che si stima equo determinare in Euro tremila, in favore della Cassa delle ammende. 3. La sentenza impugnata deve essere, invece, annullata senza rinvio limitamente al capo relativo alle statuizioni civili. 3.1. La revoca della costituzione di parte civile, ritualmente resa ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 82 cod. proc. pen. e trasmessa a questa Corte successivamente alla proposizione del ricorso, determina la sopravvenuta estinzione del rapporto processuale civile nel processo penale. L'atto abdicativo, determinando l'estinzione del rapporto processuale civile incidentale, impedisce, infatti, al giudice penale di mantenere ferme le statuizioni civili relative ad un rapporto processuale ormai estinto. Costituisce, invero, ius receptum, l'affermazione secondo cui la Corte di cassazione, investita di un ricorso proposto dall'imputato e relativo alla responsabilità penale, deve - preso atto della sopravvenuta revoca della costituzione di parte civile - annullare senza rinvio la sentenza in ordine alle statuizioni civili in essa contenute (Sez. 4, n. 3454 del 16/01/2019, Scozzafava, Rv. 275195; n. 31320 del 2004, Rv. 228839; n. 12447 del 1990, Rv. 185345). E, ancora, nel ribadire il principio di diritto, si è precisato come siffatta statuizione possa essere assunta anche di ufficio (così Sez. 2, 43311 del 8/10/2015, Vismara, Rv. 265250 che ha annu. Ilato le statuizioni civili della sentenza di condanna pur avendo dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato; v. anche Sez. 2, n. 25673 del 19/5/2009, Rv 244169 in fattispecie relativa a revoca intervenuta nel corso del giudizio di appello). 3.2. L'affermazione che a siffatta statuizione debba pervenirsi anche di ufficio, s'appalesa, peraltro, conclusione coerente con il dato normativo, posto che in caso di revoca della costituzione di parte civile cessano gli effetti di tale costituzione (art.76, secondo comma cod. proc. pen.), con conseguente caducazione della condanna risarcitoria sottesa all'iniziativa processuale della parte offesa. Ne consegue l'annullamento senza rinvio in parte qua della sentenza impugnata e di quella di primo grado che, divenendo titolo esecutivo, legittimerebbe altrimenti l'esecuzione, pur in difetto di una condizione dell'azione civile. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado limitatamente alle statuizioni civili, che elimina. Dichiara inammissibile
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