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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 aprile 2026

Cassazione n. 10071/2026

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tudiodell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende per procura speciale incalce al controricorso;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’EmiliaRomagna n. 975 del 2017, depositata il 21 marzo 2017 non notificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 marzo 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24259/2017Numero sezionale 2566/2026Numero di raccolta generale 10071/2026Data pubblicazione 18/04/20261.

La controversia trae origine dall’impugnazione da parte dellacontribuente [OSCURATO:PERSONA] di quattro avvisi di accertamento n.THB01D103964/2010, n.

THB01D104080/2010 n.

THB01D104087/2010 en.

THB01D104089/2010 relativi agli anni di imposta dal 2005 al 2008, concui l’amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, perl’importo di euro 75.927,67, gli investimenti e le attività di natura finanziariadetenute nei Paesi a regime fiscale privilegiato, risultanti dall’estrattobancario al [OSCURATO:DATA_NASCITA], da presumersi, ai sensi dell’art. 12 comma 2 deld.l. n. 78 del 2009, effettuati con redditi sottratti a tassazione.2.

La CTP di Bologna aveva accolto il ricorso della contribuente, ritenendol’inapplicabilità dell’art. 12 comma 2 d.l. n. 78 del 2009 ai periodi di impostaantecedenti alla sua entrata in vigore in mancanza di una previsioneespressa dell’effetto retroattivo.3.

La CTR dell’Emilia-Romagna, adita in appello dall’Agenzia delle Entrate,aveva respinto il gravame confermando le statuizioni dalla sentenza diprimo grado in ordine all’irretroattività della norma sostanziale istitutiva diuna presunzione legale, ai sensi dell’art. 3 legge 212 del 2000 e dell’art. 12delle preleggi.4.

Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un motivo, e la contribuente si èdifesa depositando il controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo la ricorrente Agenzia delle Entrate ha lamentato, inrelazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 12 comma3 del d.l. n. 78 del 2009 e la falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 212del 200 e dell’art. 12 disp prel. c.c. per aver la CTR erroneamente ritenutol’irretroattività della presunzione legale di evasione introdotta dallanormativa di contrasto ai c.d. paradisi fiscali, ignorando che in materiatributaria il principio di non retroattività delle leggi, sancito in generaleNumero registro generale 24259/2017Numero sezionale 2566/2026Numero di raccolta generale 10071/2026Data pubblicazione 18/04/2026dall’art. 11 delle preleggi, è specificamente codificato dall’art. 3 della legge212 del 2000 limitatamente ai profili sostanziali del rapporto tributario e agliobblighi anche formali dalla cui violazione possono conseguire effettinegativi per il contribuente.La previsione dell’art. 12 comma 3 d.l. n. 78 del 2009 avrebbe, invece,natura procedimentale dal momento che non ha modificato il regimeimpositivo degli anni precedenti ma si è limitata a disciplinare diversamentei poteri di accertamento dell’amministrazione attraverso l’introduzione diuna presunzione legale di evasione.1.1.

Il motivo è infondato.1.2.

La giurisprudenza della Corte sulla questione dell’irretroattività dellapresunzione legale di evasione ha ripetutamente affermato il principiosecondo cui la presunzione legale di evasione prevista dall'art. 12 comma 2del d.l. n. 78 del 2009 ha natura sostanziale e non è applicabileretroattivamente, mentre le disposizioni sui termini di accertamento di cuiai commi 2-bis e 2-ter dello stesso articolo hanno natura procedimentale esoggiacciono al principio tempus regit actum (Cass. n. 18480 del 2024;Cass. n. 18766 del 2024; Cass. n. 15210 del 2024; Cass. n. 17799 del2024).In particolare, sul regime della presunzione in questione, la Corte ha chiaritoche «In tema di accertamento tributario, sebbene la presunzione dievasione sancita dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv., conmodif., dalla l. n. 102 del 2009, con riferimento agli investimenti e alleprivilegiato, non sia suscettibile di applicazione retroattiva agli anni diimposta antecedenti alla sua entrata in vigore (1° luglio 2009), stante lanatura sostanziale e non procedimentale delle presunzioni,l'Amministrazione finanziaria può valersi dei medesimi fatti (redditi nondichiarati occultamente detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata) alla streguadi presunzione semplice ex art. 2729 c.c.. » (Cass. n. 134 del 2026).Numero registro generale 24259/2017Numero sezionale 2566/2026Numero di raccolta generale 10071/2026Data pubblicazione 18/04/20261.3.

La CTR si è, quindi, attenuta ai principi richiamati affermandol’inapplicabilità retroattiva della norma in ragione della sua naturasostanziale e non sussiste, pertanto, la violazione di legge lamentata.2.

Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.3.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come dadispositivo.4.

Poiché risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate che, comeamministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, èammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applical’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testointrodotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 (Cass. n. 1778del 2016).

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate a corrispondere a SilviaZanardi le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5600 percompenso, euro 200 per esborsi oltre al 15 per cento per spese generali eoneri di legge.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 19 marzo 2026.Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tudiodell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende per procura speciale incalce al controricorso;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’EmiliaRomagna n. 975 del 2017, depositata il 21 marzo 2017 non notificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 marzo 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24259/2017Numero sezionale 2566/2026Numero di raccolta generale 10071/2026Data pubblicazione 18/04/20261. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte dellacontribuente [OSCURATO:PERSONA] di quattro avvisi di accertamento n.THB01D103964/2010, n. THB01D104080/2010 n. THB01D104087/2010 en. THB01D104089/2010 relativi agli anni di imposta dal 2005 al 2008, concui l’amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, perl’importo di euro 75.927,67, gli investimenti e le attività di natura finanziariadetenute nei Paesi a regime fiscale privilegiato, risultanti dall’estrattobancario al [OSCURATO:DATA_NASCITA], da presumersi, ai sensi dell’art. 12 comma 2 deld.l. n. 78 del 2009, effettuati con redditi sottratti a tassazione.2. La CTP di Bologna aveva accolto il ricorso della contribuente, ritenendol’inapplicabilità dell’art. 12 comma 2 d.l. n. 78 del 2009 ai periodi di impostaantecedenti alla sua entrata in vigore in mancanza di una previsioneespressa dell’effetto retroattivo.3. La CTR dell’Emilia-Romagna, adita in appello dall’Agenzia delle Entrate,aveva respinto il gravame confermando le statuizioni dalla sentenza diprimo grado in ordine all’irretroattività della norma sostanziale istitutiva diuna presunzione legale, ai sensi dell’art. 3 legge 212 del 2000 e dell’art. 12delle preleggi.4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un motivo, e la contribuente si èdifesa depositando il controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo la ricorrente Agenzia delle Entrate ha lamentato, inrelazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 12 comma3 del d.l. n. 78 del 2009 e la falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 212del 200 e dell’art. 12 disp prel. c.c. per aver la CTR erroneamente ritenutol’irretroattività della presunzione legale di evasione introdotta dallanormativa di contrasto ai c.d. paradisi fiscali, ignorando che in materiatributaria il principio di non retroattività delle leggi, sancito in generaleNumero registro generale 24259/2017Numero sezionale 2566/2026Numero di raccolta generale 10071/2026Data pubblicazione 18/04/2026dall’art. 11 delle preleggi, è specificamente codificato dall’art. 3 della legge212 del 2000 limitatamente ai profili sostanziali del rapporto tributario e agliobblighi anche formali dalla cui violazione possono conseguire effettinegativi per il contribuente.La previsione dell’art. 12 comma 3 d.l. n. 78 del 2009 avrebbe, invece,natura procedimentale dal momento che non ha modificato il regimeimpositivo degli anni precedenti ma si è limitata a disciplinare diversamentei poteri di accertamento dell’amministrazione attraverso l’introduzione diuna presunzione legale di evasione.1.1. Il motivo è infondato.1.2. La giurisprudenza della Corte sulla questione dell’irretroattività dellapresunzione legale di evasione ha ripetutamente affermato il principiosecondo cui la presunzione legale di evasione prevista dall'art. 12 comma 2del d.l. n. 78 del 2009 ha natura sostanziale e non è applicabileretroattivamente, mentre le disposizioni sui termini di accertamento di cuiai commi 2-bis e 2-ter dello stesso articolo hanno natura procedimentale esoggiacciono al principio tempus regit actum (Cass. n. 18480 del 2024;Cass. n. 18766 del 2024; Cass. n. 15210 del 2024; Cass. n. 17799 del2024).In particolare, sul regime della presunzione in questione, la Corte ha chiaritoche «In tema di accertamento tributario, sebbene la presunzione dievasione sancita dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv., conmodif., dalla l. n. 102 del 2009, con riferimento agli investimenti e alleprivilegiato, non sia suscettibile di applicazione retroattiva agli anni diimposta antecedenti alla sua entrata in vigore (1° luglio 2009), stante lanatura sostanziale e non procedimentale delle presunzioni,l'Amministrazione finanziaria può valersi dei medesimi fatti (redditi nondichiarati occultamente detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata) alla streguadi presunzione semplice ex art. 2729 c.c.. » (Cass. n. 134 del 2026).Numero registro generale 24259/2017Numero sezionale 2566/2026Numero di raccolta generale 10071/2026Data pubblicazione 18/04/20261.3. La CTR si è, quindi, attenuta ai principi richiamati affermandol’inapplicabilità retroattiva della norma in ragione della sua naturasostanziale e non sussiste, pertanto, la violazione di legge lamentata.2. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come dadispositivo.4. Poiché risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate che, comeamministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, èammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applical’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testointrodotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 (Cass. n. 1778del 2016). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate a corrispondere a SilviaZanardi le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5600 percompenso, euro 200 per esborsi oltre al 15 per cento per spese generali eoneri di legge.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 19 marzo 2026.Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]
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