CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 30113/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 15 / 10/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 4079 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 4079del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ( P . I .: 00010230795 ), in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: ZNNSVT 73E17 C352N ) -ricorrente- nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore MINISTERO DELLE IMPRESE E [OSCURATO:PERSONA], già Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona delMinistro in carica -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catan- zaro n. 786/2022, pubblicatain data 1° luglio 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 15 ottobre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha propostoopposizione, ai sensi degli artt.615 e 617 c.p.c.,avverso una intimazione di pagamento della somma di € 371.805,88, notificataledall’Agenzia delle Entrate Ric. n. 4079/2023 –Sez. 3 – A d. 15 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 –[OSCURATO:PERSONA], che faceva seguito ad una precedente cartella di pagamento per crediti iscritti a ruolo dal Ministero dello Svi- luppo Economico. Il Tribunale di Crotone ha dichiarato inammissibili i motivi di opposizione qualificati in termini di opposizione agli atti esecu- tivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. e rigettato quelli qualificati in termini di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. (aventi ad oggetto la dedotta prescrizione del credito iscritto a ruolo). La Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado, in relazione ai motivi di opposizione all’esecu- zione. Ricorre la [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di un unicomotivo. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli enti inti- mati. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Risulta preliminare ed assorbente la verifica dell’ammissibi- lità del ricorso, che sortisce esito negativo, in quanto esso ri- sulta tardivo. La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 1° l uglio 2022. Il giudizio di primo grado ha avuto inizio nell’anno 2017. Es- sendo, quindi , applicabile l’art. 327 c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69, il termine cd. lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblica- zione della sentenza. Il termine per la notificazione del presente ricorso è quindi sca- duto in data 1° gennaio 2023, con proroga al successivo primo giorno non festivo. Ric. n. 4079/2023 –Sez. 3 – A d. 15 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 Non è applicabile, nella specie , la sospensione feriale dei ter - mini, trattandosi di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art.615 c.p.c., cioè di un giudizio in materia di esecuzione forzata, (ex plurimis: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 –01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 –01; Sez. 3, Sentenza n. 5038 del 28/02/2017, Rv. 643177 –01; Sez. L, Sentenza n. 16989 del 19/08/2015, Rv. 636934 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 –01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934 – 01; Sez. 6 - 3, Ordi- nanza n. 171 del 11/01/2012, Rv. 620864 –01; Sez. 3, Ordi- nanza n. 9998 del 27/04/2010, Rv. 612770 –01; Sez. 3, Sen- tenza n. 4942 del 02/03/2010, Rv. 611652 –01; Sez. 3, Sen- tenza n. 12250 del 25/05/2007, Rv. 597640 –01; Sez. 3, Sen- tenza n. 2708 del 10/02/2005, Rv. 579852 –01), tale dovendo essere qualificata l’opposizione avverso l’intimazione di paga- mento dell’agente della riscossione, che equivale ad atto di pre- cettoed essendo stata, in ogni caso, in tali termini qualificata la domanda dai giudici di merito (il che, anche nella ipotesi in cui la suddetta qualificazione non fosse corretta, comporte- rebbe comunque l’applicazione del cd. principio dell’apparenza ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione, valido an- che in relazione alla operatività della sospensione feriale dei termini, onde l’esito del presente ricorso non muterebbe). Il ricorso risulta datato 30 gennaio 2022 e notificato, a mezzo P.E.C., in data 1° febbraio 2023. Esso è dunque tardivo e, come tale, inammissibile. 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli entiintimati svolto attività difensiva. Ric. n. 4079/2023 –Sez. 3 – A d. 15 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso . Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamentoal compe- tente ufficio di merito, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia do- vuto), a norma del comma 1bis dello ste