CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 aprile 2022
Cassazione n. 12666/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 26473/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. 54/90 [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatore avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 229, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 26473/2015 Numero sezionale 254/2022 Numero di raccolta generale 12666/2022 Data pubblicazione 20/04/2022 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 149, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - controricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di BARI, del 28/09/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per due mezzi, illustrati da memoria, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], contro il decreto del 28 settembre 2015 con cui la Corte d’appello di Bari ha accolto il reclamo da quest’ultimo proposto avverso il decreto di chiusura del fallimento. 2. ― [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. ― Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 119 e dell’articolo 118, numero 3, della legge fallimentare, lamentando che la Corte d’appello avrebbe disposto la revoca della chiusura del fallimento al di fuori dei casi in cui detta revoca può essere adottata. Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 100 c.p.c. e dell’articolo 114 della legge fallimentare, per avere la Corte d’appello omesso di considerare il difetto di interesse a reclamare il provvedimento di chiusura del fallimento per avvenuta ripartizione finale dell’attivo, non potendo il reclamante trarre alcun beneficio dalla riapertura. F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 26473/2015 Numero sezionale 254/2022 [OSCURATO:PERSONA] Numero di raccolta generale 12666/2022Data pubblicazione 20/04/2022 4. ― Il ricorso va accolto. 4.1. ― È fondato il primo mezzo. La chiusura del fallimento è stata disposta per avvenuta ripartizione finale dell’attivo, secondo la previsione dell’articolo 118, numero 3, della legge fallimentare. La revoca, su reclamo di [OSCURATO:PERSONA], da parte della Corte d’appello, è stata disposta in ragione della pendenza di un giudizio di opposizione, intrapresa da tali [OSCURATO:PERSONA] e Antonio, avverso l’esecuzione del decreto di trasferimento di un immobile dal Fallimento allo stesso [OSCURATO:PERSONA], con la motivazione che segue: «Stigmatizza il reclamante che la curatela doveva tener conto della pendenza della controversia suddetta, di cui era ben a conoscenza, quantomeno perché di detto processo era parte. Il reclamo è fondato per tutte le ragioni dedotte dal reclamante. Il decreto reclamato va perciò revocato; il Tribunale di Foggia dovrà rivedere il riparto tenendo conto della sentenza di cui si è detto, se passata in giudicato, in caso contrario accantonando le somme che competono al reclamante in virtù del suddetto titolo secondo le regole del riparto». Detta statuizione è errata in diritto. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la cognizione rimessa al giudice in sede di reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento, ai sensi dell’articolo 119, secondo comma, della legge fallimentare, è limitata alla verifica della sussistenza di uno dei casi di chiusura di cui ai numeri da 1) a 4) dell’articolo 118 della stessa legge, potendo il fallito o chiunque altro ne abbia interesse far valere nelle sedi proprie, esterne alla procedura, tutte le doglianze riferite alla conduzione del fallimento da parte dei suoi organi (Cass. 12 marzo 2018, n. 5892). Il rimedio della revoca del decreto di chiusura e cioè dato al fine di «porre in discussione la ricorrenza, in concreto, F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 26473/2015 Numero sezionale 254/2022 dello specifico caso … ne deriva che è inammissibile il reclamo, Numero di raccolta generale 12666/2022Data pubblicazione 20/04/2022 qualora il reclamante non abbia dedotto l'insussistenza di una delle ipotesi di chiusura del fallimento» (Cass. 13 gennaio 2010, n. 395). Nel caso in esame non è neppure posto in discussione che sussistesse il presupposto della avvenuta liquidazione finale dell’attivo, cosa anzi riconosciuta dallo stesso controricorrente, il quale non sostiene che il riparto non vi fosse stato, bensì che non avrebbe potuto esservi in pendenza della lite che lo vedeva coinvolto. La Corte d’appello ha dunque svolto un sindacato esorbitante rispetto alla verifica, che soltanto le spettava compiere, della sussistenza di uno dei casi di chiusura di cui ai numeri da 1) a 4) dell’articolo 118 della legge fallimentare. 4.2. ― Il secondo mezzo è assorbito. 5. ― Il decreto impugnato è cassato e, non occorrendo ulteriori accertamenti, il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto di chiusura del fallimento è dichiarato inammissibile. 6. ― Le spese del solo giudizio di legittimità seguono la soccombenza, tenuto conto che il Fallimento non si è difeso nel giudizio di reclamo. [OSCURATO:PERSONA] accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto di chiusura del fallimento, condannando il Giuliani al rimborso, in favore del Fallimento, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 5.200,00, di cui € F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 26473/2015 Numero sezionale 254/2022 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% Numero di raccolta generale 12666/2022Data pubblicazione 20/04