Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2025

Cassazione n. 05287/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso è genericamente formulato e comunque non consentito, in quanto volto assertivamente a contestare la valenza delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che la Corte ha, per contro, non illogicamente ritenuto idonee a dar conto dell'attività di cessione di stupefacenti, ove lette unitamente a quelle di altri soggetti escussi; Ritenuto che il secondo motivo in punto di trattamento sanzionatorio (attenuanti generiche e recidiva) è formulato in termini del tutto generici, a fronte di motivazione non arbitraria della Corte territoriale; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA],19liere e nsore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso è genericamente formulato e comunque non consentito, in quanto volto assertivamente a contestare la valenza delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che la Corte ha, per contro, non illogicamente ritenuto idonee a dar conto dell'attività di cessione di stupefacenti, ove lette unitamente a quelle di altri soggetti escussi; Ritenuto che il secondo motivo in punto di trattamento sanzionatorio (attenuanti generiche e recidiva) è formulato in termini del tutto generici, a fronte di motivazione non arbitraria della Corte territoriale; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA],19liere e nsore Il
Sentenza Cassazione n. 05287/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris