CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 maggio 2026
Cassazione n. 16524/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],giusta procura in atti;- ricorrente –controAgenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale delloStato.- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaCampania n. 4639/2023, depositata il 26/07/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha impugnato l’accertamento eseguito dall’[OSCURATO:PERSONA] di Napoli 1 con i processi verbali di constatazione prot.Numero registro generale 5972/2024Numero sezionale 2652/2026Numero di raccolta generale 16524/2026Data pubblicazione 27/05/202616077/RU/2021 del 19/04/2021 e prot. 2712/R.I./2021 del 31/08/2021,con i quali è stata operata la riclassificazione delle merci di cui alladichiarazione doganale IMa4 n. 17575/Y dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], relativaall’importazione di n. 362 colli di parti di biciclette, aventi origine eprovenienza cinese, di cui alla fattura estera n. P1201117001A, emessadalla [OSCURATO:PERSONA]. Ltd in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].2. L’Ufficio delle Dogane di Napoli 1 ha contestato la classificazionetariffaria operata dalla società, in quanto difforme rispetto a quanto previstodalle Regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dicui all’Allegato I, parte prima, del Regolamento CEE n. 2658/1987 delConsiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffadoganale comune. In particolare, come si legge nel PVC prot.16077/RU/2021, “trattandosi di biciclette a pedalata assistita dotate di tuttele loro parti (compreso batterie cambi, freni, computer di bordo, manubri),fatta eccezione delle gomme, delle ruote, dei pedali e delle selle, inapplicazione della Regola Generale n. 2A – “Qualsiasi riferimento ad unoggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anchese incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, lecaratteristiche essenziali dell’oggetto completo o finito, o da considerarecome tale per effetto delle disposizioni precedenti, anche quando èpresentato smontato o non montato” – nonché di quanto riportato nellenote esplicative della nomenclatura combinata dell’UE (2015/C076/01),pag. 364 – “Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo),senza motore” l’ADMO ha riclassificato la merce sussumendola sotto ilcodice TARIC 8711601000, corrispondente alle biciclette a pedalataassistita, e ha applicato il dazio convenzionale nella misura del 6%, il dazioantidumping definitivo del 62,10% e il dazio compensativo definitivo del17,20%.Numero registro generale 5972/2024Numero sezionale 2652/2026Numero di raccolta generale 16524/2026Data pubblicazione 27/05/20263. Con sentenza n. 5787/25/22, depositata il 27/5/2022, la CTP di Napoliha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente, compensando tra le parti lespese di lite.4. Avverso la sentenza la società ha interposto appello, lamentando: a)l’illegittimità della sentenza impugnata per illogicità manifesta e perviolazione della gerarchia fra le regole generali n. 1 e n. 2a diinterpretazione della nomenclatura combinata, nonché violazione delladisposizione in materia di classificazione doganale delle merci, ex Reg. UEn. 2658/1987; b) l’illegittimità della sentenza impugnata per violazionedella Regola generale 2a di interpretazione della nomenclatura combinata,per mancanza, nella merce importata, delle caratteristiche essenziali di unae-bike; c) l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione dellaRegolamento CE n. 2658/87, sul presupposto che non si è in presenza di unmero assemblaggio di componenti, ma di un processo di lavorazionecompiuto sui beni importati, che vengono assemblati mediante macchinarispecializzati, con apporto di ulteriore materia prima e di manodopera, comedescritto nella relazione tecnica depositata nel giudizio di primo grado.5. Con la sentenza n. 4639/03/2023, depositata in data 26/7/2023, laCorte di Giustizia di secondo grado della Campania ha rigettato l’appello,compensando le spese di giudizio.6. La Corte territoriale ha riconosciuto la legittimità della classificazioneoperata dall’Ufficio sotto il codice TARIC 8711601000, corrispondente allebiciclette a pedalata assistita, in base ai seguenti argomenti logici: a) èdirettamente applicabile al caso di specie la Regola generale diinterpretazione 2a, con esclusione di qualunque tipo di gerarchia tra leregole generali; b) ai fini dell’applicabilità della regola generale 2a non èrilevante l’eventuale grado di complessità delle operazioni di montaggio, mail fatto che siano necessarie o meno lavorazioni utili a perfezionare o rifiniregli elementi importati prima di procedere all’assemblaggio stesso, il che nonricorre nel caso di specie; c) sussiste, invece, l’altra condizione essenzialeNumero registro generale 5972/2024Numero sezionale 2652/2026Numero di raccolta generale 16524/2026Data pubblicazione 27/05/2026per l’applicabilità della Regola 2a, ossia la presenza delle caratteristicheessenziali dell’oggetto completo o finito, in considerazione della presenzaallo sdoganamento, tra gli altri, di “batterie a litio” e “computer di bordo”che caratterizzano le e-bikes, anche tenendo conto delle considerazionigenerali poste in premessa del capitolo 87 della tariffa allegata alregolamento n. 2658/87.7. La società ha proposto ricorso per cassazione, con atto affidato acinque motivi.8. L’Agenzia delle Dogane ha resistito con controricorso.9. In data 13.3.2026 parte ricorrente ha depositato una memoria con laquale, oltre ad insistere nelle proprie ragioni, ha chiesto un rinvio in attesache la CGUE si pronunci sulla questione pregiudiziale sollevata dal [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nell’ambito di un procedimento,per reati di contrabbando doganale e falso in atto pubblico, riguardantesempre un’importazione dalla Cina in Italia di parti di biciclette elettriche daparte di altro soggetto importatore, con dichiarazione doganale contestatadall’Ufficio accertatore che, in applicazione alla Regola 2a delle già citateregole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata, hariclassificato le parti di biciclette importate come “biciclette dotate dimotore elettrico ausiliario” smontate e da assemblare, senza alcunaulteriore lavorazione nel territorio unionale, sì da configurare l’applicabilitàdei dazi antidumping e compensativi vigenti sul prodotto finito.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, n.3), cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione del regolamentoeuropeo n. 2658/1987 e, in particolare, della regola generale n. 1, dellaregola generale n. 2a e del capitolo 87 della Tariffa.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. evidenzia di avere importato esclusivamente telai,forcelle, freni, batterie al litio, apparecchi per l’illuminazione e “parti diNumero registro generale 5972/2024Numero sezionale 2652/2026Numero di raccolta generale 16524/2026Data pubblicazione 27/05/2026biciclette”; mancavano, dunque, le gomme, i pedali, le ruote, le selle, icomputer di bordo ed il motore. Confrontando tali oggetti con la disposizioneprevista dal capitolo 87 della Tariffa, risulta evidente che non è possibilericondurre tali elementi al prodotto completo e-bike. Partendo da tale,erronea, premessa la CGT2, nell’avviso della contribuente, sarebbe incorsaanche in un ulteriore errore, laddove ha affermato, nella sentenzaimpugnata, che “è invero ragionevolmente sostenibile che esse ne integrinole componenti essenziali, risultando presenti le “batterie a litio” e “computerdi bordo” che caratterizzano le e-bikes rispetto alle biciclette “muscolari”,dato che – posto che le considerazioni generali al capitolo 87 stabilisconoche “i veicoli incompleti o non finiti, anche smontati o non montati, sono daclassificare come quelli completi o finiti purché ne presentino lecaratteristiche essenziali (regola generale interpretativa 2A)” - componentiessenziali e caratteristiche essenziali (requisito richiesto dalla regolagenerale n. 2a) non sono sinonimi: accertare che gli elementi importaticostituiscano “componenti” essenziali di un determinato prodotto finito(cioè: elementi in mancanza dei quali non si può ottenere una e-bike) nonequivale ad accertare che gli elementi importati presentino, nel loroinsieme, le “caratteristiche” essenziali del prodotto finito (cioè gli elementimaggiormente caratterizzanti la e-bike).2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360,n. 3), cod. proc. civ., l’illegittima modifica o l’illegittimo ampliamento dellacausa petendi, in violazione dell’art. 101, comma 3, e dell’art. 112 cod.proc. civ., nonché dell’art. 24 Cost. e dell’art. 111 Cost..La contribuente evidenzia che la CGT2, in presenza di una motivazionedell’accertamento doganale fondata su una malintesa applicazione della giàcitata regola 2a), nel confermare la riclassificazione operatadall’Amministrazione ha fatto applicazione, esclusivamente, delle Noteesplicative della nomenclatura combinata dell’Unione Europea e, inparticolare, di quanto indicato a p. 364 a corredo della voce di NC 8712,Numero registro generale 5972/2024Numero sezionale 2652/2026Numero di raccolta generale 16524/2026Data pubblicazione 27/05/2026relativa alla bicicletta muscolare, estendendone la portata alle e-bike,benché tali ultimi dispositivi formino oggetto di una voce ad hoc, ossia laNC 8711. Ne deriva che, posto che nella motivazione dell’attoamministrativo impugnato non si faceva menzione di tale riferimentointerpretativo, il giudice di appello ha illegittimamente esteso la causapetendi individuata nel PVC. Peraltro, ha concluso, le Note esplicative nonsono norme di diritto e non sono suscettibili di interpretazione estensiva né,tantomeno, di applicazione analogica, sicché, in presenza di una vocespecifica relativa alle biciclette ad alimentazione elettrica (la NC 8711), nonè corretto applicare le regole relative alle biciclette tradizionali, il che rendeancora meno giustificata la valutazione della corte territoriale.3. Con il terzo motivo, subordinato al mancato accoglimento del secondomotivo, la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, n. 4), cod. proc. civ.,la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 24 dellaCostituzione e dell’art. 101, comma 2, cod. proc. civ., sul rilievo che laCGT2, una volta scelto di decidere la lite sulla scorta di una questioneestranea alla causa petendi individuata dal PVC e, dunque, sino a quel puntonecessariamente estranea al presente giudizio, avrebbe dovuto,quantomeno, stimolare il contraddittorio delle parti.4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta, relativamente all’art. 360,n. 3, cod. proc. civ., la violazione o la falsa applicazione degli art. 2909 cod.civ. e 324 cod. proc. civ..In particolare, la contribuente evidenzia che la CGT2 ha ritenuto che leoperazioni compiute da [OSCURATO:SOCIETA]. (per il tramite della collegata [OSCURATO:SOCIETA].) non sarebbero rilevanti ai fini della classificazione doganalesecondo la Regola Generale n. 2a, in quanto non sarebbe stato dimostratoche tali operazioni integrino “lavorazioni utili a perfezionare o rifinire glielementi importati prima di procedere all’assemblaggio”; tuttavia, harilevato, la sentenza contrasta con altra sentenza resa tra le medesime parti(o meglio tra [OSCURATO:PERSONA] e l’ADMO), già passata in giudicato, dato che ilNumero registro generale 5972/2024Numero sezionale 2652/2026Numero di raccolta generale 16524/2026Data pubblicazione 27/05/2026TAR Napoli, con sentenza n. 2197/2022 pronunciata a definizione delgiudizio R.G. n. 1869/2021 (poi confermata dal Consiglio di Stato consentenza n. 3151 del 28/03/2023), ha accertato che le lavorazionieffettuate successivamente allo sdoganamento sono “utili a perfezionare orifinire gli elementi importati prima di procedere all’assemblaggio” e che,dunque, le caratteristiche essenziali della e-bike sono state conferite aglielementi importati da [OSCURATO:SOCIETA]. solo a seguito di dette lavorazioni.5. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta che le medesime circostanzededotte al precedente motivo costituiscono anche omesso esame di un fattodecisivo ai fini della controversia, ai sensi dell’art. 360, n. 5), cod. proc. civ..6. A chiosa del ricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha chiesto sollevarsi questionepregiudiziale, dinanzi alla Corte di giustizia UE, al fine di accertare se lacorretta applicazione delle regole di interpretazione della nomenclaturaCombinata delle merci di cui al Regolamento UE n. 2658/87 osti o meno ache alcune parti di bicicletta elettrica (come telaio, forcelle, freni, parafanghianteriori, luci posteriori, centralina e batteria), ordinate in multiplo epresentate nel tempo e nello spazio disgiuntamente o congiuntamente pergruppi, siano munite delle caratteristiche essenziali delle biciclette elettrichefinite e siano dunque classificabili ai sensi della regola n. 2a diinterpretazione della nomenclatura combinata, ovvero se siano daclassificare secondo la voce propria di ciascuna delle predette parti dibicicletta, secondo le regole n. 1) e n. 6) di interpretazione dellanomenclatura combinata.7. Il primo motivo, cui afferisce direttamente anche la richiesta diquestione pregiudiziale, è infondato.E’ opportuno soffermarsi rapidamente sulla genesi della vicenda, cherisulta incontestata.Come riepilogato in controricorso, l’OLAF (Ufficio europeo per la LottaAntifrode) ha segnalato l’evasione dei dazi antidumping e dei daziNumero registro generale 5972/2024Numero sezionale 2652/2026Numero di raccolta generale 16524/2026Data pubblicazione 27/05/2026compensativi sulle importazioni in spedizioni separate di biciclette elettrichesmontate (e-bike), originarie della [OSCURATO:PERSONA].L’[OSCURATO:PERSONA], in particolare, ha accertato l’esistenza della seguenteprassi: a) [OSCURATO:SOCIETA]. importava pezzi e parti di biciclette; b) [OSCURATO:SOCIETA]rivendeva tali beni come tali, ossia come pezzi e parti di biciclette, a V.Itas.p.a.; c) anche [OSCURATO:SOCIETA]., a propria volta, importava pezzi e parti dibiciclette, diversi da quelli importati dalla consorella; d) i pezzi e le parti dibici elettriche importati da [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:SOCIETA]. (aventi sedeoperativa e decisionale nel medesimo luogo e amministrate dalle stessepersone), separatamente imballati e stivati in contenitori separati, importatiin date diverse e con dichiarazioni doganali diverse e che, insieme,formavano biciclette elettriche complete, erano fatti assemblare da Vi.Sa.s.r.l., società titolare di una quota di partecipazione del 10% in [OSCURATO:SOCIETA]e che, nel corso dell’anno 2018, si era già occupata dell’assemblaggio perconto di [OSCURATO:SOCIETA].; e) dopo l’assemblaggio le biciclette erano rivendutequasi esclusivamente a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e a [OSCURATO:SOCIETA]., entrambe strettamente collegate a [OSCURATO:SOCIETA]..L'Agenzia delle dogane ha anche accertato che le società fornitrici cinesisono tra i maggiori produttori di biciclette elettriche intere e non produttricidi pezzi e parti di e-bike, come confermato dall’addetto doganale pressol’ambasciata italiana in Cina.L’importazione così congegnata è stata ritenuta volta ad aggirarel’applicazione della regola generale 2a sull’interpretazione dellanomenclatura combinata, con conseguente evasione dei dazi convenzionalie di quelli antidumping e compensativi previsti per le biciclette elettriche.L’attività fraudolenta sarebbe consistita, ad avviso dall’Agenzia delledogane, nel dichiarare in dogana il prodotto non come e-bike, bensì comeparti di biciclette elettriche facilmente assemblabili, con ridottissimoimpegno umano e tecnologico.Numero registro generale 5972/2024Numero sezionale 2652/2026Numero di raccolta generale 16524/2026Data pubblicazione 27/05/2026Ciò premesso, e passando ai profili di diritto rilevanti nella presente sede,è il caso di rammentare – come rilevato da CGUE 27/04/2023, causa C-107/22, § 3) – che il sistema armonizzato di designazione e di codificazionedelle merci è stato istituito dalla relativa convenzione internazionale,conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983, nell’ambito dell’Organizzazionemondiale delle Dogane (OMD), e approvata, unitamente al relativoprotocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunitàeconomica europea, con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile1987. Le note esplicative del sistema armonizzato sono elaboratenell’ambito dell’OMD conformemente alle disposizioni di tale convenzione.All’allegato I del predetto Regolamento n. 2658/87, contenente lasuddetta nomenclatura combinata, al titolo I della Parte Prima sonocontenute le c.d. regole generali e, segnatamente, alla lettera A) le RegoleGenerali per l’interpretazione della nomenclatura combinata; alla lettera B)le [OSCURATO:PERSONA] relative ai de, alla lettera C), le [OSCURATO:PERSONA] comunialla nomenclatura e ai dazi.Le prime quattro regole stabiliscono il principio generale e i criterispecifici che si devono seguire nell’interpretazione della nomenclaturadoganale. Nel caso di specie rileva la lettera A).L’incipit delle regole generali per l’interpretazione della nomenclaturacombinata prevede che: «La classificazione delle merci nella nomenclaturacombinata si effettua in conformità delle seguenti regole: 1. I titoli dellesezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramenteindicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente daltesto delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e,occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino coltesto di dette voci e note. 2. a) Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testodi una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto onon finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristicheessenziali dell'oggetto completo o finito, o da considerare come tale perNumero registro generale 5972/2024Numero sezionale 2652/2026Numero di raccolta generale 16524/2026Data pubblicazione 27/05/2026effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o nonmontato.»La sequenza normativa appena riportata evidenzia già come il legislatoreeuropeo abbia adottato una pluralità di criteri, nell’ambito delle quali laprevalenza della classificazione delle merci secondo il testo delle voci nonha valore assoluto, ma deve coordinarsi «occorrendo» anche con le «normeche seguono», compresa la regola sub 2a, secondo cui qualsiasi riferimentonel testo di una determinata voce comprende anche l’oggetto, seppureincompleto o non finito, purché presenti le caratteristiche essenzialidell’oggetto completo o finito, quando è presentato smontato o nonmontato.Occorre, poi, rilevare che il punto 4 delle regole generali perl’interpretazione della nomenclatura prevede, poi, che: «Le merci che nonpossono essere classificate in applicazione delle regole precedenti sonoclassificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggioreanalogia.»Le note esplicative al [OSCURATO:PERSONA] adottate dal Comitato delSistema Armonizzato dell’[OSCURATO:PERSONA] delle Dogane - che, purnon avendo carattere vincolante, costituiscono un’utile guida ermeneuticaper l’interpretazione della tariffa doganale comune -, in relazione alla Regola2 a), specificano poi quanto segue:“(V) la seconda parte della Regola 2 (a) prevede che gli articoli completi ofiniti, presentati non assemblati o smontati, siano classificati nella stessavoce dell’articolo assemblato. Quando le merci sono presentate in questomodo, è solitamente per motivi quali esigenze o convenienza di imballaggio,movimentazione o trasporto.(VI) La presente Regola si applica anche agli articoli incompleti o non finitipresentati non assemblati o smontati, a condizione che siano trattati comearticoli completi o finiti in virtù della prima parte della presente Regola.Numero registro generale 5972/2024Numero sezionale 2652/2026Numero di raccolta generale 16524/2026Data pubblicazione 27/05/2026(VII) Ai fini della presente Regola, per “articoli presentati non assemblati osmontati” si intendono articoli i cui componenti devono essere assemblatimediante dispositivi di fissaggio (viti, dadi, bulloni, ecc) o medianterivettatura o saldatura, ad esempio, purchè si tratti solo di operazioni diassemblaggio. A tal proposito non si tiene conto della complessità delmetodo di assemblaggio. Tuttavia, i componenti non devono esseresottoposti ad alcuna ulteriore operazione di lavorazione per esserecompletati allo stato finito. I componenti assemblati di un articolo chesuperano il numero necessario per l’articolo completo devono essereclassificati separatamente”.Peraltro, con specifico riferimento al Regolamento CEE n. 2658 del 1987,questa Corte ha già statuito, benché in relazione a diversa tipologia diprodotto, che, in materia doganale, la regola 2a, compresa nelle regolegenerali per la classificazione delle merci nella nomenclatura combinata,premesse alla [OSCURATO:PERSONA] della Comunità europea di cui al Reg. CEE23 luglio 1987, n. 2658, nella parte in cui stabilisce che “qualsiasiriferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprendequesto oggetto anche se incompleto e non finito purché presenti, nello statoin cui si trovi, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito, oda considerare tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando èpresentato smontato e non montato”, impone di classificare un dispositivoimportato - qualora esso divenga funzionante solo con il concorso di ulterioricomponenti - non già come "parte" di una macchina utensile bensì sotto lavoce che identifica la stessa macchina utensile, giacché ciò che rileva è nongià che il dispositivo possa svolgere ex se la propria funzione, ma che essocostituisca l'elemento fondamentale della stessa macchina utensile (Cass.n. 31058 del 28/12/2017).Inoltre, non è fuori luogo richiamare, in relazione all’art. 5 del d.P.R. n.723 del 1965 (“Salvo particolari disposizioni, i pezzi di merci i quali, assiemeriuniti, costituiscano un determinato oggetto, anche incompleto, quandoNumero registro generale 5972/2024Numero sezionale 2652/2026Numero di raccolta generale 16524/2026Data pubblicazione 27/05/2026siano presentati insieme allo sdoganamento e siano compresi nella stessadichiarazione, o anche in diverse dichiarazioni intestate alla medesimapersona, si tassano come l'oggetto che sono destinati a formare, anche sesiano contenuti in colli diversi, o formino colli diversi, oppure siano allarinfusa.”), l’orientamento di legittimità per cui la previsione, contenutanell'art. 5 del d.P.R. 26 giugno 1965, n. 723, della tassazioneall'importazione dei singoli componenti di un prodotto in modo uguale aquello adottato per il prodotto che siano destinati a formare, nel caso in cuisiano presentati “insieme” allo sdoganamento, è diretta ad evitare che,pezzi di uno stesso oggetto, venga elusa l'applicazione di parte dell'impostadoganale. La locuzione “presentati insieme allo sdoganamento” non va,pertanto, intesa nel senso rigorosamente letterale di contemporaneità osimultaneità, che escluda quelle situazioni ravvicinate nel tempo e/o inseritein un contesto commerciale unitario, secondo l'insindacabile apprezzamentodi merito, ma può essere (come nella specie) rapportata, secondo una piùconfacente interpretazione teleologica, alla complessiva unitarietà delleoperazioni ancorché non esaurite nello stesso momento temporale (Cass.n. 14050 del 16/06/2006; idem, Sez. 5, Sentenza n. 28663 del 09/11/2018,Rv. 651542 - 01).Secondo la giurisprudenza eurounitaria, inoltre, va considerato comeoggetto presentato smontato o non montato quello i cui elementi costitutivi,che possono cioè essere identificati come gli elementi che costituiranno ilprodotto finito, vengono presentati tutti contemporaneamente allosdoganamento, senza che occorra tener conto in proposito della tecnica dimontaggio o della complessità del relativo metodo (sentenza del 16 giugno1994, [OSCURATO:PERSONA]. Eisbein, C-35/93, punto 19).Nel caso di specie è incontestato che i prodotti per i quali si discute larideterminazione dei dazi doganali sono i componenti di biciclette elettrichee che l’atto impositivo impugnato (v. pag. 4 del ricorso in cassazione) haNumero registro generale 5972/2024Numero sezionale 2652/2026Numero di raccolta generale 16524/2026Data pubblicazione 27/05/2026rilevato che: «Gli articoli in importazione sono, pertanto, da intendersi allastregua di un prodotto finito. In subordine trovano altresì applicazione alcaso in esame le “[OSCURATO:PERSONA]’UNIONE EUROPEA (2015/C 076/01) e di quanto indicato a p. 364, chesi riporta integralmente: “biciclette ed altri velocipidi (compresi i furgoncinia triciclo), senza motore”. Rientrano in questa sottovoce le bicicletteincomplete che presentano le caratteristiche essenziali delle biciclettecomplete (regola generale 2 a) per l’interpretazione della nomenclaturacombinata). Una bicicletta incompleta, presentata o meno smontata oparzialmente montata, va classificata alla voce 8712 00 se costituita da untelaio, una forcella e almeno due dei seguenti elementi: le ruote, unapedaliera …, uno sterzo (compresi il manubrio e le barre del manubrio), ilsistema frenante”. Per le suddette motivazioni, gli articoli in importazionecon la dichiarazione doganale in contesto sono da classificare al codiceTARIC 8711601000.»In ordine all’ausilio interpretativo fornito dalla Nota esplicativa conriferimento alle «biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini atriciclo), senza motore» si legge nella sentenza impugnata che “Non vi èdubbio, invero, che le merci importate siano elementi costitutivi di biciclettea pedalata assistita, benché mancanti del motore; è invero ragionevolmentesostenibile che esse ne integrino le componenti essenziali, risultandopresenti le “batterie a litio” e “computer di bordo” che caratterizzano le e-bikes rispetto alle biciclette “muscolari”. (…) per potersi parlare di “veicoloincompleto, anche smontato o non montato”, si deve essere in presenza diun bene che sia ontologicamente già qualificabile come veicolo, perché nepresenta la struttura essenziale pur essendo privo di singole parti: e, siribadisce, tal è il caso che occupa.”.Alla luce di quanto sin qui riportato, occorre evidenziare come il giudicedi appello abbia eseguito una valutazione complessiva delle componentiindicate nell’atto impositivo impugnato, nell’ambito della quale non puòNumero registro generale 5972/2024Numero sezionale 2652/2026Numero di raccolta generale 16524/2026Data pubblicazione 27/05/2026rilevare l’assenza di una singola componente, a fronte della verificadell’idoneità dei prodotti importati a comporre un prodotto finito in virtù diun’opera di mero assemblaggio, senza ulteriori lavorazioni complesse. Talevalutazione complessiva è, a ben vedere, l’esito di un giudizio di fatto, cometale sottratto al sindacato di legittimità. A tal proposito, occorre rilevare chela più recente giurisprudenza unionale ha precisato che non è necessario,ai fini dell’applicazione della regola di cui all’art. 2, lett. a), cit. l’inclusionedi tutti i pezzi necessari a comporre la bicicletta elettrica in un’unicadichiarazione. In particolare, è stato evidenziato che: «Anche se è richiestauna presentazione simultanea di tali elementi ai fini del loro sdoganamento,affinché essi siano considerati come costituenti un oggetto presentatosmontato o non montato, né dal testo della regola generale 2, lettera a),per l’interpretazione della NC né dalla nota esplicativa relativa alla regolagenerale 2, lettera a), per l’interpretazione del SA risulta tuttavia che dettielementi costitutivi debbano essere oggetto di un’unica dichiarazione indogana. Infatti, la circostanza che simili merci siano oggetto di un’unicadichiarazione, al momento della loro presentazione in dogana, non è unaconditio sine qua non per ritenere che esse formino un insieme ecostituiscano, pertanto, un «oggetto (...) presentato smontato o nonmontato», ai sensi della regola generale 2, lettera a), per l’interpretazionedella NC, bensì soltanto un indizio che consente di dedurre una simileconstatazione (v., per analogia, sentenza del 10 marzo 2016, VAD e vanAert, C-499/14, EU:C:2016:155, punto 38). Un’interpretazione diversadella nozione di oggetto smontato o non montato consentirebbe, in pratica,agli importatori di scegliere essi stessi, mediante una manipolazionerelativamente semplice, come la presentazione delle merci in dichiarazionidistinte, la classificazione tariffaria delle merci in questione, o come uninsieme oppure separatamente, a loro più favorevole (v., per analogia,sentenza del 10 marzo 2016, VAD e van Aert, C-499/14, EU:C:2016:155,punto 39).» (CGUE, 27/04/2023, cit. §§ 24, 25 e 26).Numero registro generale 5972/2024Numero sezionale 2652/2026Numero di raccolta generale 16524/2026Data pubblicazione 27/05/2026La solidità del quadro interpretativo emergente dalla giurisprudenzaunionale rende non necessario sollevare una questione interpretativa ex art.267 TFUE o attendere che venga risolta quella sollevata dal Tribunale diGenova, dovendosi, peraltro, evidenziare, con riguardo a tale ultimaquestione, che l’ordinanza depositata dalla parte ricorrente riguarda unprocedimento penale in cui gli imputati «venivano rinviati a giudizio innanzia questo Tribunale in composizione monocratica per rispondere, i primi, deireati di contrabbando doganale, falso in atto pubblico e evasione dell’IVAall’importazione e le seconde per i relativi illeciti amministrativi sanzionatidagli artt. 5 e 25 sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001.»; si tratta all’evidenza,di una fattispecie dotata di caratteri peculiari rispetto alla presente.8. Il secondo e il terzo motivo, che possono essere congiuntamenteesaminati, sono infondati.Per giurisprudenza ampiamente consolidata, il dovere imposto al giudicedi non pronunciare oltre i limiti della domanda, né di pronunciare d’ufficiosu eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti, non comportal’obbligo di attenersi all'interpretazione prospettata dalle parti in ordine aifatti, agli atti ed ai negozi giuridici posti a base delle loro domande edeccezioni, essendo la valutazione degli elementi documentali e processuali,necessaria per la decisione, pur sempre devoluta al giudice,indipendentemente dalle opinioni, ancorché concordi, espresse in propositodai contendenti: al riguardo non è configurabile un vizio di ultrapetizione,ravvisabile unicamente nel caso in cui il giudice attribuisca alla parte unbene non richiesto, o maggiore di quello richiesto (così Cass. 11 giugno2021, n. 16608, che richiama in motivazione: Cass. 10 settembre 2012, n.15086; Cass 4 marzo 1968, n. 702; Cass. 4 dicembre 1967, n. 2874; Cass.22 giugno 1966, n. 1608), ben potendo, quindi, il giudice di appello, daread una determinata fattispecie una diversa qualificazione giuridica, sempreche non risulti violato il principio della non rilevabilità di ufficio delleeccezioni in senso stretto.Numero registro generale 5972/2024Numero sezionale 2652/2026Numero di raccolta generale 16524/2026Data pubblicazione 27/05/2026In termini più specifici, il processo tributario, in quanto rivolto asollecitare il sindacato giurisdizionale sulla legittimità del provvedimentoimpositivo, è strutturato come un giudizio di impugnazione delprovvedimento stesso, nel quale l’Ufficio assume la veste di attore in sensosostanziale e la sua pretesa è quella risultante dall'atto impugnato, sia perquanto riguarda il petitum che per quanto riguarda la causa petendi. Talecaratteristica circoscrive il dibattito alla pretesa effettivamente avanzatacon detto atto, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicatied entro i limiti delle contestazioni mosse dal contribuente. Da tal principiodiscende che la novità delle difese dell'Amministrazione finanziaria che haemesso l’atto impositivo impugnato deve essere necessariamente verificatain base, non solo (e/o non tanto) alle controdeduzioni di primo grado dellastessa, ma, soprattutto, in stretto riferimento alla pretesa effettivamenteavanzata con detto atto, ovverosia alla stregua dei presupposti di fatto e didiritto in esso indicati (Cass. 27/06/2019, n. 17231).Quello che, pertanto, l'Amministrazione finanziaria non può mutare sonoi termini della contestazione, deducendo motivi diversi da quelli contenutinell’atto di accertamento ed avanzando in appello pretese diverse, sotto ilprofilo del fondamento giustificativo e, dunque, sul piano della causapetendi, da quelle recepite nell'atto impositivo, altrimenti ledendosi laconcreta possibilità per il contribuente di esercitare il diritto di difesavanno rapportati a ciò che nell'atto stesso risulta esposto (cfr. Cass.10/05/2019, n. 12467).Nel caso di specie, si evince dall’atto impugnato che l’Ufficio delle [OSCURATO:PERSONA] 1 ha riclassificato la merce sussumendola sotto il codice TARIC8711601000, il che implica che, fin dall’origine, la causa petendicomprendeva l’applicazione del capitolo 87 e le relative considerazionigenerali. Inoltre, nel PVC (riportato a pag. 31 del controricorso), èchiaramente specificato che “In subordine, trovano altresì applicazione alNumero registro generale 5972/2024Numero sezionale 2652/2026Numero di raccolta generale 16524/2026Data pubblicazione 27/05/2026caso in esame le [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] dell’unioneEuropea (2015/C 076/01) e di quanto indicato a p. 364, il cui contenuto siriporta integralmente…”, non configurandosi, l’analogo riferimento operatodalla CGT2, quale dotato del carattere di novità censurato dalla ricorrente.Non a caso, nella memoria depositata in limine litis, la società, nel ribadirela doglianza, ha fatto riferimento solo al ricorso, da parte dell’Ufficio, nelleproprie difese dei gradi di merito, alla categoria dell’abuso del diritto, nonmenzionata nel PVC. Si tratta di un rilievo, all’evidenza, tardivo.Non vi è stato, dunque, da parte del giudice di appello, alcuntravalicamento dei poteri correlati alla cognizione del grado.8. Sono infondati anche il quarto e il quinto motivo.Al riguardo, la Corte rileva che, con la sentenza n. 2197/2022, il TAR siè limitato ad annullare, per carenza di istruttoria, il provvedimento prot. n.4877 del 25 febbraio 2021 dell’Agenzia delle Dogane, con cui è stata negataalla [OSCURATO:SOCIETA]. l’autorizzazione al regime doganale speciale dell’uso finaleed alle conseguenti agevolazioni fiscali, avendo rilevato che l’Ufficio haomesso di esaminare funditus i documenti allegati dall’istante; partericorrente, difatti, aveva depositato agli atti della causa una perizia tecnicache tentava di ricostruire il processo produttivo condotto presso il propriostabilimento per le biciclette a pedalata assistita.Il TAR, tuttavia, ha precisato che la perizia “non giurata né asseverata,sia un mero documento privato proveniente da una delle parti in causa e,quindi, sia privo degli elementi minimi necessari per costituire prova certaa sostegno delle affermazioni sostenute in ricorso”, in tal modo evitando difar proprie le valutazioni ivi riportate e limitandosi ad affermare che lastessa avrebbe dovuto essere come minimo presa in considerazione, perchéavrebbe stimolato “…una verifica, comunque corredata di un accettabilegrado di plausibilità, riguardo a tre aspetti la cui presenza è indispensabileper sostenere l’esistenza di un processo produttivo innovativo ed aggiuntivoNumero registro generale 5972/2024Numero sezionale 2652/2026Numero di raccolta generale 16524/2026Data pubblicazione 27/05/2026a quello di acquisizione della componentistica. Trattasi in particolare di: -rilevanza delle competenze tecniche, - generazione di un valore aggiuntotra l’inizio e la fine del processo produttivo; - come conseguenza dei dueaspetti di cui sopra, unicità del prodotto realizzato.”.E’ evidente, quindi, che alcun giudicato è validamente maturato circa laquestione sollevata dalla ricorrente nella presente sede. A ciò si aggiungache la sentenza non è stata resa fra le parti del presente giudizio, il cheesclude la decisività della questione.Oltretutto, secondo questa Corte il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.)che, quale riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), fa stato ad ogni effettotra le parti per l'accertamento di merito positivo o negativo del dirittocontroverso, si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione,compresi gli accertamenti di fatto che rappresentano le premessenecessarie ed il fondamento logico e giuridico della pronuncia, con effettopreclusivo dell'esame delle stesse circostanze in un successivo giudizio, cheabbia gli identici elementi costitutivi della relativa azione e cioè i soggetti,la "causa petendi" ed il "petitum" (Cass., 21/02/2019, n. 5138).Ora, a parte la circostanza che la parte ricorrente non indica neppurequale sia il petitum e la causa petendi del giudizio davanti al giudiceamministrativo è, comunque, dirimente la circostanza che la periziacostituisca una prova atipica (Cass., 23/02/2022, n. 6038), sulla cuivalutazione non può formarsi il giudicato.9. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguentecondanna della ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dallaresistente per il presente grado. Sussistono, inoltre, i presuppostiprocessuali per la condanna dell’istante al pagamento di una sommadall’importo pari al doppio del contributo unificato, di cui all’art. 13, comma1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n.228 del 2012.Numero registro generale 5972/2024Numero sezionale 2652/2026Numero di raccolta generale 16524/2026Data pubblicazione 27/05/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.900 per compensi,oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/03/2026.La PresidenteGiulia Iofrida