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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 settembre 2025

Cassazione n. 30356/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Appello di Palermo ha respinto la domanda di riesame – ai sensi dell’art. dell'art. 9, parr. 3 e 5, direttiva 2013/33/UE - di una precedente decisione in tema di trattenimento diXXXXXXXXXXXXXXXX(del 25 giugno 2025).

Se è vero che XXXXXXXXX non ha trascorso in Italia l’intero periodo dal dicembre 2018 al 2024 , le dichiarazioni già rilasciate dal medesimo ben fanno comprendere come il periodo trascorso in Italia non sia stato così breve (ha anche lavorato in un ristorante).

L’esame complessivo delle dichiarazioni rese dal trattenuto porta – dunque - a confermare la prima decisione, non potendo dirsi sussistente alcun difetto di informativa sulle condizioni per richiedere immediatamente la protezione internazionale.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – XXXXXXXXXXXXXXX Il ricorso è affidato a due motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e violazione di disposizioni processuali previste a pena di nullità.

La critica difensiva si appunta verso la considerazione per cui anche il ‘breve periodo’ trascorso in Italia (peraltro da minorenne) sarebbe stato idoneo a determinare una piena comprensione del contenuto del foglio notizie, lì dove nella decisione di convalida del 25 giugno 2025 si era ricollegato simile effetto ad una ‘lunga permanenza’ sul territorio italiano. 2.2 Al secondo motivo si deduce difetto di motivazione.

Nella stessa decisione originaria di convalida si erano evidenziate le criticità dei contenuti della informativa, superate solo attraverso una considerazione delle ricedute del lungo periodo trascorso in Italia.

Da ciò deriva, in tesi, la mera apparenza della motivazione odierna. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivo non consentito.

Va premesso che in tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, nel giudizio di legittimità avverso i provvedimenti di convalida o proroga del trattenimento sono ammesse, ai sensi dell'art. 14, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, solo le censure formulate ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen., e il controllo che può essere richiesto con tale mezzo attiene anche alla verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di motivazione, dovendosi ricomprendere nella nozione di motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che integra la violazione di legge, quella che abbia omesso del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (tra le molte v.

Sez.

I n.15759 del 22.4.2025, rv287835).

Tuttavia nel caso in esame non può parlarsi di motivazione inesistente o meramente apparente, atteso che la Corte di Appello ha preso in esame la censura difensiva ed ha valutato – nel complesso – l’intero contenuto delle dichiarazioni rese dal trattenuto, formulando un giudizio di merito - sul tema della capacità di comprensione dei contenuti della informativa - che non si presta a rivalutazione alcuna, per quanto detto sopra, in sede di legittimità.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Così è deciso, 04/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Appello di Palermo ha respinto la domanda di riesame – ai sensi dell’art. dell'art. 9, parr. 3 e 5, direttiva 2013/33/UE - di una precedente decisione in tema di trattenimento diXXXXXXXXXXXXXXXX(del 25 giugno 2025). Se è vero che XXXXXXXXX non ha trascorso in Italia l’intero periodo dal dicembre 2018 al 2024 , le dichiarazioni già rilasciate dal medesimo ben fanno comprendere come il periodo trascorso in Italia non sia stato così breve (ha anche lavorato in un ristorante). L’esame complessivo delle dichiarazioni rese dal trattenuto porta – dunque - a confermare la prima decisione, non potendo dirsi sussistente alcun difetto di informativa sulle condizioni per richiedere immediatamente la protezione internazionale. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – XXXXXXXXXXXXXXX Il ricorso è affidato a due motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e violazione di disposizioni processuali previste a pena di nullità. La critica difensiva si appunta verso la considerazione per cui anche il ‘breve periodo’ trascorso in Italia (peraltro da minorenne) sarebbe stato idoneo a determinare una piena comprensione del contenuto del foglio notizie, lì dove nella decisione di convalida del 25 giugno 2025 si era ricollegato simile effetto ad una ‘lunga permanenza’ sul territorio italiano. 2.2 Al secondo motivo si deduce difetto di motivazione. Nella stessa decisione originaria di convalida si erano evidenziate le criticità dei contenuti della informativa, superate solo attraverso una considerazione delle ricedute del lungo periodo trascorso in Italia. Da ciò deriva, in tesi, la mera apparenza della motivazione odierna. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivo non consentito. Va premesso che in tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, nel giudizio di legittimità avverso i provvedimenti di convalida o proroga del trattenimento sono ammesse, ai sensi dell'art. 14, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, solo le censure formulate ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen., e il controllo che può essere richiesto con tale mezzo attiene anche alla verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di motivazione, dovendosi ricomprendere nella nozione di motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che integra la violazione di legge, quella che abbia omesso del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (tra le molte v. Sez. I n.15759 del 22.4.2025, rv287835). Tuttavia nel caso in esame non può parlarsi di motivazione inesistente o meramente apparente, atteso che la Corte di Appello ha preso in esame la censura difensiva ed ha valutato – nel complesso – l’intero contenuto delle dichiarazioni rese dal trattenuto, formulando un giudizio di merito - sul tema della capacità di comprensione dei contenuti della informativa - che non si presta a rivalutazione alcuna, per quanto detto sopra, in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. Così è deciso, 04/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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