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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14738/2025

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15027 2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a da ll’ Avvocat o GIANLUCA FONTANELLAgiusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore -intimata- avverso la sentenza n. 694/2023della [OSCURATO:PERSONA] GRADO delLAZIO, depositata il 13.2.2023 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16 / 5 /20 25 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'ORFANO. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] propon e ricorso, affidato a due motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 5243/2020emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Roma, che aveva dichiarato inammissibile il ricors o propost o avverso cartell a esattorialeemessa per il mancato pagamento TARI 2014.

2. Agenzia delle entrate riscossione è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Con il primo motivo la ricorrent e denuncia, in relazione all'art.360, comma 1, n. 4 c.p.c. , nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente con violazionedell'art. 132, secondo comma , n. 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c.per averela Corte di giustizia tributaria di secondo grado contraddittoriamente confermato la sentenza di primo grado,affermando l ’insussistenza della necessità di notifica dell’ avviso di accertamento prodromico alla cartella impugnata , avendo i Comuni la facoltà di procedere direttamente alla liquidazione della tassa sui rifiuti e alla conseguente iscrizione a ruolo senza necessitàdi adottare e notificare alcun avviso di accertamento, senza confrontarsi col motivo di gravame della ricorrente secondo cui detto principio nel caso in esame non poteva trovare applicazionein quanto la liquidazione dell’imposta non era stata operata sulla base dei ruoli dell’anno precedente (e quindi sulla base di elementi già acquisiti),bensì sulla base di un’attività accertatrice che aveva condotto, per l’effetto, all’irrogazione di una sanzione.

1.2. La doglianza va disattesa.

1.3. Per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. n. 15883 del 2017 ; Cass. n. 9105 del 2017 ; Cass.

S ez.

U nite n. 22232del 2016; Cass. n. 9113 del 2012 ; Cass. n. 16736 del 2007 ), ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorché il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un'approfondita disamina logica o giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

1.4. Nella fattispecie in esame la sentenza impugnata esplicita in maniera sufficiente la ratio decidendi circa l ’infondatezza delle doglianze della contribuente circa la nullità della cartella esattoriale per mancata notifica del sotteso atto impositivo,come dianzi indicato, consentendo il controllo del percorso logico — giuridico che ha portato alla decisione, tant'è che, con il restant e motiv o , la contribuente ha potuto censurare compiutamente gli errori in fatto e diritto che, secondo l a ricorrente , giustificano comunque la richiesta cassazione dell'impugnata sentenza.

2.1. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.,violazione dell'art. 115 c.p.c. e lamenta che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado avrebbe erroneamente affermato, dall’esame della cartella impugnata, che si versava in un'ipotesi di liquidazione automatica della tassa sullabase degli elementi già acquisiti nell'anno precedente, ancorchédall'esame di detto documento emergesse chela cartella di pagamento non si riferiva a d una liquidazione automatica dell'imposta, ma adun avviso di accertamento che non era stato notificato alla contribuente, rendendo quindi necessaria la notifica dell'avviso di accertamento.

2.2. La doglianza va parimenti disattesa. 2.3.Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. Sez.

Un. n. 5972 del 2024) ha negato che nel caso di travisamento della prova, cioè di errore percettivo concernente il fatto probatorio in sé e non la verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, possa proporsi ricorso ai sensi dell’art.360 c.p.c., essendo il rimedio istituzionale quello della revocazione per errore di fatto; ciò a meno che il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, nel qual caso va applicato l’art.360, nn.4 o 5 c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale.

2.4. Il vizio di travisamento della prova può configurarsi , dunque, quando l’errore ricada sul momento della «percezione» del contenuto oggettivo della prova (demonstratum) e non riguardi, invece, la «valutazione» della prova stessa, ossia l’informazione probatoria che da quel contenuto oggettivo il giudice ritiene di dover trarre, non toccando, quindi,il livello della valutazione, ma arrestandosi alla fase antecedente dell’errata percezione di quanto riportato dall’atto istruttorio.

2.5. Il travisamento della prova è allora errore che si traduce nell’utilizzo di un elemento di prova inesistente (o incontestabilmente diverso da quella reale) e, dunque, sull’affermazione (o negazione) di un fatto invece inesistente (o esistente)(cfr. Cass. n. 5608/2025 in motiv.) .

2.6. Il criterio da utilizzare per l’individuazione di un siffatto errore è, dunque, quello stesso dettato dall’art. 395 n. 4 c.p.c. per la definizione di errore di fatto percettivo (deve, cioè, trattarsi di una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile ex actis o, come è stato detto, del travisamento di un «dato probatorio non equivoco e insuscettibile di essere interpretato in modi diversi ed alternativi» ed inoltre «decisivo»), distinguendosi da questo solo perché inerente ad un fatto controverso e dibattuto in giudizio.

2.7. Nella consapevolezza di tale distinzione questa Corte ascrive, quindi, a travisamento della prova solo la postulazione in sentenza di informazioni probatorie che possano considerarsi obiettivamente e inequivocabilmente contraddette dal dato formale-percettivo delle fonti o dei mezzi di prova considerati o che, addirittura, risultino inesistenti e dunque sostanzialmente «inventate» dal Giudice (cfr. Cass. 5608/2025 cit. in motiv.), avendo in tal senso stabilito le Sezioni Unite di questa Corte (sent. n.5792/2024 cit.) che «il travisamento del contenuto oggettivo della prova ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio».

2.8. Nel caso che occupasi tratta di errore percettivo e non di errata valutazione dell’informazione probatoria riconducibile al fatto probatorio.

2.9. L’errore percettivo in cui è incorsa la Corte di merito consisterebbe, invero, secondo la ricorrente, nell’aver erroneamente percepito le indicazioni riportate nella cartella impugnata, laddove si indicava espressamente che era stata emessa a seguito di notifica di precedente avviso di accertamento con irrogazione di sanzioni.

2.10. La doglianza risulta dunque inammissibile, perché il momento percettivo del dato probatorio nella sua oggettività – ove si assuma incontroverso - è destinato ad essere controllato solo attraverso lo strumento della revocazione.

4. Il ricorso va dunque integralmente respinto.

5. Nulla sulle spese stante la mancanza di attività difensiva della Concessionaria.

P.Q.M La Corte rigettail ricorso.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quaterdel d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15027 2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a da ll’ Avvocat o GIANLUCA FONTANELLAgiusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore -intimata- avverso la sentenza n. 694/2023della [OSCURATO:PERSONA] GRADO delLAZIO, depositata il 13.2.2023 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16 / 5 /20 25 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'ORFANO. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] propon e ricorso, affidato a due motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 5243/2020emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Roma, che aveva dichiarato inammissibile il ricors o propost o avverso cartell a esattorialeemessa per il mancato pagamento TARI 2014. 2. Agenzia delle entrate riscossione è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con il primo motivo la ricorrent e denuncia, in relazione all'art.360, comma 1, n. 4 c.p.c. , nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente con violazionedell'art. 132, secondo comma , n. 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c.per averela Corte di giustizia tributaria di secondo grado contraddittoriamente confermato la sentenza di primo grado,affermando l ’insussistenza della necessità di notifica dell’ avviso di accertamento prodromico alla cartella impugnata , avendo i Comuni la facoltà di procedere direttamente alla liquidazione della tassa sui rifiuti e alla conseguente iscrizione a ruolo senza necessitàdi adottare e notificare alcun avviso di accertamento, senza confrontarsi col motivo di gravame della ricorrente secondo cui detto principio nel caso in esame non poteva trovare applicazionein quanto la liquidazione dell’imposta non era stata operata sulla base dei ruoli dell’anno precedente (e quindi sulla base di elementi già acquisiti),bensì sulla base di un’attività accertatrice che aveva condotto, per l’effetto, all’irrogazione di una sanzione. 1.2. La doglianza va disattesa. 1.3. Per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. n. 15883 del 2017 ; Cass. n. 9105 del 2017 ; Cass. S ez. U nite n. 22232del 2016; Cass. n. 9113 del 2012 ; Cass. n. 16736 del 2007 ), ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorché il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un'approfondita disamina logica o giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. 1.4. Nella fattispecie in esame la sentenza impugnata esplicita in maniera sufficiente la ratio decidendi circa l ’infondatezza delle doglianze della contribuente circa la nullità della cartella esattoriale per mancata notifica del sotteso atto impositivo,come dianzi indicato, consentendo il controllo del percorso logico — giuridico che ha portato alla decisione, tant'è che, con il restant e motiv o , la contribuente ha potuto censurare compiutamente gli errori in fatto e diritto che, secondo l a ricorrente , giustificano comunque la richiesta cassazione dell'impugnata sentenza. 2.1. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.,violazione dell'art. 115 c.p.c. e lamenta che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado avrebbe erroneamente affermato, dall’esame della cartella impugnata, che si versava in un'ipotesi di liquidazione automatica della tassa sullabase degli elementi già acquisiti nell'anno precedente, ancorchédall'esame di detto documento emergesse chela cartella di pagamento non si riferiva a d una liquidazione automatica dell'imposta, ma adun avviso di accertamento che non era stato notificato alla contribuente, rendendo quindi necessaria la notifica dell'avviso di accertamento. 2.2. La doglianza va parimenti disattesa. 2.3.Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n. 5972 del 2024) ha negato che nel caso di travisamento della prova, cioè di errore percettivo concernente il fatto probatorio in sé e non la verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, possa proporsi ricorso ai sensi dell’art.360 c.p.c., essendo il rimedio istituzionale quello della revocazione per errore di fatto; ciò a meno che il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, nel qual caso va applicato l’art.360, nn.4 o 5 c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale. 2.4. Il vizio di travisamento della prova può configurarsi , dunque, quando l’errore ricada sul momento della «percezione» del contenuto oggettivo della prova (demonstratum) e non riguardi, invece, la «valutazione» della prova stessa, ossia l’informazione probatoria che da quel contenuto oggettivo il giudice ritiene di dover trarre, non toccando, quindi,il livello della valutazione, ma arrestandosi alla fase antecedente dell’errata percezione di quanto riportato dall’atto istruttorio. 2.5. Il travisamento della prova è allora errore che si traduce nell’utilizzo di un elemento di prova inesistente (o incontestabilmente diverso da quella reale) e, dunque, sull’affermazione (o negazione) di un fatto invece inesistente (o esistente)(cfr. Cass. n. 5608/2025 in motiv.) . 2.6. Il criterio da utilizzare per l’individuazione di un siffatto errore è, dunque, quello stesso dettato dall’art. 395 n. 4 c.p.c. per la definizione di errore di fatto percettivo (deve, cioè, trattarsi di una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile ex actis o, come è stato detto, del travisamento di un «dato probatorio non equivoco e insuscettibile di essere interpretato in modi diversi ed alternativi» ed inoltre «decisivo»), distinguendosi da questo solo perché inerente ad un fatto controverso e dibattuto in giudizio. 2.7. Nella consapevolezza di tale distinzione questa Corte ascrive, quindi, a travisamento della prova solo la postulazione in sentenza di informazioni probatorie che possano considerarsi obiettivamente e inequivocabilmente contraddette dal dato formale-percettivo delle fonti o dei mezzi di prova considerati o che, addirittura, risultino inesistenti e dunque sostanzialmente «inventate» dal Giudice (cfr. Cass. 5608/2025 cit. in motiv.), avendo in tal senso stabilito le Sezioni Unite di questa Corte (sent. n.5792/2024 cit.) che «il travisamento del contenuto oggettivo della prova ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio». 2.8. Nel caso che occupasi tratta di errore percettivo e non di errata valutazione dell’informazione probatoria riconducibile al fatto probatorio. 2.9. L’errore percettivo in cui è incorsa la Corte di merito consisterebbe, invero, secondo la ricorrente, nell’aver erroneamente percepito le indicazioni riportate nella cartella impugnata, laddove si indicava espressamente che era stata emessa a seguito di notifica di precedente avviso di accertamento con irrogazione di sanzioni. 2.10. La doglianza risulta dunque inammissibile, perché il momento percettivo del dato probatorio nella sua oggettività – ove si assuma incontroverso - è destinato ad essere controllato solo attraverso lo strumento della revocazione. 4. Il ricorso va dunque integralmente respinto. 5. Nulla sulle spese stante la mancanza di attività difensiva della Concessionaria. P.Q.M La Corte rigettail ricorso. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quaterdel d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. Così deciso in Roma,
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