CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46792/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che la censura rivolta alla parte della decisione che ha confermato l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 è reiterativa di analoga doglianza già correttamente confutata dalla Corte territoriale, che ha apprezzato il dato ponderale della sostanza stupefacente del tipo cocaina caduta in sequestro, l'organizzata attività di spaccio posta in essere con l'utilizzo di due autovetture, la conseguente utilizzazione di un appartamento in cui veniva trovato l'occorrente per il confezionamento, oltre a consistente somma di denaro; l'esistenza di detti plurimi elementi hanno portato ad escludere l'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. cit. sulla base di un giudizio di merito, eseguito correttamente facendo pertinente riferimento ai dati processuali a disposizione, non sindacabile in sede di legittimità; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i