CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 maggio 2022
Cassazione n. 34982/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 del GIP TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.GENNARO Claudio ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale gli è stata applicata, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di mesi otto di reclusione in relazione a ipotesi di illecita detenzione di sostanza stu- pefacente, qualificato il reato ai sensi dell'art.73 comma 5 Dpr 309/90, e di resi- stenza a pubblico ufficiale. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al giudizio di bilanciamento tra circostanze e alla misura della pena applicata per difetto di specificità. 3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assolu- tamente generici, privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma II bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017. 3.1 In base a tale disposizione il pubblico ministero e l'imputato possano pro- porre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espres- sione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sen- tenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 3.2 Orbene nessuno di tali temi risulta investito nel ricorso il quale si limita invece a contestare il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche laddove la pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consapevole e volontaria) rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione, implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale na- tura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurispru- denza di questa Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27/03/ 1992, [OSCURATO:PERSONA], rv. 191135; Sez. un., n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27/10/1999, Fraccari, rv. 214637). 3.3 Analoghe considerazioni vanno svolte con riferimento alla determinazione della misura della pena base, peraltro indicata entro limiti edittali volgenti al mi- nimo. l 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 24 Maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]