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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2015/2019

ECLI:EU:T:2019:589
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62015TO0231_INF

Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) dell’11 settembre 2019 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T‑231/15 RENV) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale – Adattamento del ricorso – Ricevibilità – Necessità di adattare i motivi di ricorso e gli argomenti – Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»

1. Procedimento giurisdizionale – Sentenza della Corte che vincola il Tribunale – Presupposti – Rinvio conseguente a una pronuncia resa su impugnazione – Punti di diritto definitivamente decisi dalla Corte nella pronuncia resa su impugnazione – Autorità di cosa giudicata – Portata (Statuto della Corte di giustizia, artt. 53, comma 1, e 61; regolamento di procedura del Tribunale, art. 215) (v. punti 32‑34)

2. Procedimento giurisdizionale – Decisione o regolamento che sostituisce in corso di causa l’atto impugnato – Domanda di adattamento del ricorso – Obbligo per il ricorrente di corredare detta domanda di motivi e argomenti adattati – Assenza, salvo in caso di differenze sostanziali tra i due atti – Obbligo di verifica del Tribunale (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 86) (v. punti 38‑41)

3. Procedimento giurisdizionale – Decisione o regolamento che sostituisce in corso di causa l’atto impugnato – Domanda di adattamento del ricorso – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Nuovi criteri di inserimento – Presunzione, a carico degli imprenditori di spicco che operano in Siria, di sostegno al regime siriano – Nuovi motivi di inserimento suffragati da nuovi elementi di prova – Differenze sostanziali tra i due atti – Obbligo per il ricorrente di corredare la domanda di adattamento del ricorso di motivi e argomenti adattati – Violazione – Irricevibilità [Art. 263, comma 6, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 86, §§ 1, 2, 3 e 6; decisioni del Consiglio 2011/273/PESC, 2011/782/PESC e 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/837, 2015/1836, 2016/850, art. 28, § 2, lettera a), e (PESC) 2015/383; regolamenti del Consiglio n. 442/2011, n. 36/2012, come modificato dal regolamento del Consiglio 2015/1828, art. 15, § 1 bis, lettera a), 2015/375, 2015/828, e 2016/840] (v. punti 42, 47, 48, 51‑53, 55‑57, 60‑64)

4. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi in considerazione della situazione in Siria – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti [Art. 296 TFUE; decisioni del Consiglio 2013/255/PESC, art. 28, § 2 e (PESC) 2016/850; regolamento del Consiglio 2016/840] (v. punti 65, 66) [OSCURATO:PERSONA] un lato, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (PESC) 2015/383 del Consiglio, del 6 marzo 2015, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria ( GU 2015, L 64, pag. 41 ), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/375 del Consiglio, del 6 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria ( GU 2015, L 64, pag. 10 ), della decisione (PESC) 2015/837 del Consiglio, del 28 maggio 2015, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria ( GU 2015, L 132, pag. 82 ), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/828 del Consiglio, del 28 maggio 2015, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria ( GU 2015, L 132, pag. 3 ), della decisione (PESC) 2016/850 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria ( GU 2016, L 141, pag. 125 ), e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/840 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria ( GU 2016, L 141, pag. 30 ), nella parte in cui detti atti riguardano il ricorrente e, dall’altro, domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento dei danni che il ricorrente afferma di aver subìto a causa di tali atti.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA], oltre alle proprie spese, sopporterà quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea nelle cause C 313/17 P e T 231/15 RENV. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea sopporterà le proprie spese sostenute nelle cause C 313/17 P e T 231/15 RENV.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62015TO0231_INF Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) dell’11 settembre 2019 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T‑231/15 RENV) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale – Adattamento del ricorso – Ricevibilità – Necessità di adattare i motivi di ricorso e gli argomenti – Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto» 1. Procedimento giurisdizionale – Sentenza della Corte che vincola il Tribunale – Presupposti – Rinvio conseguente a una pronuncia resa su impugnazione – Punti di diritto definitivamente decisi dalla Corte nella pronuncia resa su impugnazione – Autorità di cosa giudicata – Portata (Statuto della Corte di giustizia, artt. 53, comma 1, e 61; regolamento di procedura del Tribunale, art. 215) (v. punti 32‑34) 2. Procedimento giurisdizionale – Decisione o regolamento che sostituisce in corso di causa l’atto impugnato – Domanda di adattamento del ricorso – Obbligo per il ricorrente di corredare detta domanda di motivi e argomenti adattati – Assenza, salvo in caso di differenze sostanziali tra i due atti – Obbligo di verifica del Tribunale (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 86) (v. punti 38‑41) 3. Procedimento giurisdizionale – Decisione o regolamento che sostituisce in corso di causa l’atto impugnato – Domanda di adattamento del ricorso – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Nuovi criteri di inserimento – Presunzione, a carico degli imprenditori di spicco che operano in Siria, di sostegno al regime siriano – Nuovi motivi di inserimento suffragati da nuovi elementi di prova – Differenze sostanziali tra i due atti – Obbligo per il ricorrente di corredare la domanda di adattamento del ricorso di motivi e argomenti adattati – Violazione – Irricevibilità [Art. 263, comma 6, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 86, §§ 1, 2, 3 e 6; decisioni del Consiglio 2011/273/PESC, 2011/782/PESC e 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/837, 2015/1836, 2016/850, art. 28, § 2, lettera a), e (PESC) 2015/383; regolamenti del Consiglio n. 442/2011, n. 36/2012, come modificato dal regolamento del Consiglio 2015/1828, art. 15, § 1 bis, lettera a), 2015/375, 2015/828, e 2016/840] (v. punti 42, 47, 48, 51‑53, 55‑57, 60‑64) 4. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi in considerazione della situazione in Siria – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti [Art. 296 TFUE; decisioni del Consiglio 2013/255/PESC, art. 28, § 2 e (PESC) 2016/850; regolamento del Consiglio 2016/840] (v. punti 65, 66) [OSCURATO:PERSONA] un lato, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (PESC) 2015/383 del Consiglio, del 6 marzo 2015, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria ( GU 2015, L 64, pag. 41 ), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/375 del Consiglio, del 6 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria ( GU 2015, L 64, pag. 10 ), della decisione (PESC) 2015/837 del Consiglio, del 28 maggio 2015, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria ( GU 2015, L 132, pag. 82 ), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/828 del Consiglio, del 28 maggio 2015, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria ( GU 2015, L 132, pag. 3 ), della decisione (PESC) 2016/850 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria ( GU 2016, L 141, pag. 125 ), e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/840 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria ( GU 2016, L 141, pag. 30 ), nella parte in cui detti atti riguardano il ricorrente e, dall’altro, domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento dei danni che il ricorrente afferma di aver subìto a causa di tali atti. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA], oltre alle proprie spese, sopporterà quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea nelle cause C 313/17 P e T 231/15 RENV. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea sopporterà le proprie spese sostenute nelle cause C 313/17 P e T 231/15 RENV.
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