CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 27662/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; cJ Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha parzialmente riformato la condanna riportata in primo grado dal predetto, confermando solo l'imputazione in ordine al reato di cui all'art. 624 bis cod. pen.; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si prospettano vizi motivazionali in punto di individuazione dell'odierno ricorrente quale autore dell'azione furtiva contestata, non è deducibile in sede di legittimità in quanto, oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (si vedano pagg. 1 e 2 del provvedimento impugnato), risulta costituito da doglianze di mero fatto, volte ad ottenere una rilettura del materiale probatorio avulsa dalla individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali; invero, l'identificazione del Purello quale responsabile del furto con strappo è corroborata, come linearmente esposto dal provvedimento di secondo grado, dalla identificazione da parte di due agenti di PG, rispetto ad un soggetto gravato all'epoca dalla misura della sorveglianza speciale - e quindi ampiamente noto alle Forze dell'ordine - e che era stato già notato, con gli stessi abiti e a bordo dello stesso motociclo (ben visibili nelle immagini dei sistemi di videosorveglianza), negli stessi luoghi dell'azione furtiva, appena un'ora e mezza prima del fatto criminoso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]