CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 40548/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore Generale ai sensi dell'art.23 L.137/2020 che ha concluso chiedendo pronunciarsi la inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Napoli, con sentenza resa in data 3 Aprile 2020, giudicando in sede di rinvio a seguito di pronuncia annullatoria della Corte di cassazione limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminava la pena nei confronti degli imputati CAMPOLONGOImberto in relazione a tre episodi concernenti il traffico di sostanze stupefacenti in anni tre mesi tre giorni dieci di reclusione ed euro ed in euro 16.000 di multa e TESTA Riccardo nella misura di anni tre mesi otto (in motivazione uno) giorni dieci di reclusione ed euro 16.000 di multa. I ricorrenti deducono violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata esplicitazione degli aumenti apportati a titolo di continuazione in assenza di alcuna valutazione personalizzata in relazione alla gravità alla pluralità degli episodi da porsi in continuazione, dei precedenti penale e degli aumenti apportati in relazione ai fatti contestati agli altri correi. [OSCURATO:PERSONA] 3. I motivi di ricorso risultano fondati. Invero il giudice del rinvio, in adempimento dei principi stabiliti dal giudice di legittimità in sede di annullamento, se da una parte ha rinnodulato la pena base del reato ritenuto più grave per ciascuno dei due ricorrenti nel minimo edittale (pena detentiva anni sei di reclusione) ha su di essa innestato, in assenza di qualsivoglia valutazione personalizzata ed individualizzante, degli aumenti di pena per i reati satelliti esattamente corrispondenti a quelli stabiliti dal giudice di appello che ha pronunciato la sentenza oggetto di annullamento senza svolgere alcun ragionamento neppure in termini di congruità. 4. Tale modo di procedere risulta illegittimo in quanto la illegalità della pena indicata alla stregua di parametri edittali in vigore al momento del fatto e successivamente dichiarati incostituzionali con la citata sentenza non riguarda soltanto i criteri impiegati per stabilire la pena base, bensì quelli utilizzati per fissare tutte le componenti sanzionatorie e pertanto anche gli aumenti apportati a titolo di continuazione. 4.1 La radicale modifica del quadro normativo di riferimento impone, infatti, la valutazione delle situazioni giudicate ed oggetto di ricorso alla luce dei principi sulla successione di leggi nel tempo dettati dall'art. 2, connma 4, cod. pen., nonché dall'art. 7, par. 1, CEDU, secondo cui l'imputato ha diritto di beneficiare della legge penale successiva alla commissione del reato, che prevede una sanzione meno severa di quella t stabilita in precedenza, fino a che non sia intervenuta sentenza passata in giudicato, con conseguente annullamento della sentenza che abbia stabilito il trattamento sanzionatorio sulla base della cornice editale meno favorevole (cfr. Sez. U. n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264206, per il caso dei parametri edittali previsti per le cc.dd. droghe leggere, a seguito della declaratoria d'incostituzionalità di cui alla sentenza n. 32 del 2014). 4.2 Invero gli aumenti apportati a titolo di continuazione per i due ricorrenti risultano interamente mutuati dalla decisione del giudice di appello, la quale peraltro aveva individuato il reato più grave in uno dei singoli episodi di cessione, muovendosi da pena detentiva di anni otto di reclusione. Osserva la Corte che il giudice del rinvio avrebbe dovuto rivisitare l'intero quadro sanzionatorio, compreso quello degli aumenti apportati a titolo di continuazione con i reati satelliti, avuto riguardo ai principi espressi da sez.U, 26.2.2015 [OSCURATO:PERSONA].263717 con riferimento al mutamento del quadro edittale realizzatosi a seguito della sentenza 32/2014 della Corte Costituzionale (sul punto vedi anche sez.IV, 4.6.2015, Piromallo, Rv.265245). 4.3 In sostanza il giudice del rinvio avrebbe dovuto quantomeno rivalutare la posizione di ciascun ricorrente, tenuto conto dei criteri dettati dall'art.133 cod.pen., con riferimento all'intero quadro sanzionatorio come scaturito all'esito della pronuncia di incostituzionalità della disciplina modificativa del Dpr 309/90 e non limitarsi a correggere il trattamento sanzionatorio limitatamente al reato riconosciuto più grave. Avrebbe dovuto verificare in concreto, alla stregua della gravità dei reati in continuazione e della personalità dei prevenuti, la congruità degli aumenti apportati a titolo di continuazione dal primo giudice sulla pena base, come più gravemente modulata, in relazione al numero e alla gravità degli episodi in continuazione, per stabilire se la misura di tali aumenti fosse corretta anche alla stregua dei nuovi principi impiegati per ridisegnare, in accordo alla pronuncia annullatoria del giudice di legittimità e a quella del giudice delle leggi, il complessivo trattamento sanzionatorio per ciascun ricorrente. 5. Va inoltre evidenziato che, in relazione al trattamento sanzionatorio applicato al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], si apprezza una contraddizione tra parte motiva e parte dispositiva della sentenza che determina altresì una incomprensibile sperequazione di pena tra i due imputati ricorrenti. Invero nel dispositivo della sentenza impugnata si legge che la pena detentiva applicata al TESTA è di anni tre mesi otto, laddove nella parte motiva, a seguito del calcolo operato dalla Corte la stessa risulta indicata in anni tre mesi uno giorni dieci di reclusione. Orbene è stato affermato dal S.C. che se la discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza dipenda da un errore nella materiale indicazione della pena nel dispositivo e dall'esame della motivazione emerga, come nella specie, in modo chiaro ed evidente la volontà del giudice, potendosi ricostruire il procedimento seguito per determinare la sanzione, la motivazione prevale sul dispositivo con la conseguente possibilità di rettifica dell'errore (sez.4, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.26172, Ferlito e altro, Rv.267153; conf. Sez.6, 1.3.2018 n.24157, Cipriano e altri, Rv.273269; sez.3, 25.9.2018 n.3969, B., Rv.275790). Deve pertanto essere demandato al giudice del rinvio il compito di accertare altresì i presupposti per procedersi, anche ufficiosamente, alla correzione di errore materiale ai sensi dell'art.130 cod.proc.pen. della pena applicata nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di Appello di Napoli, altra sezione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 Ottobre 2021 Il consigliere relatore