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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 1971

Cassazione n. 01382/2026

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NOVESE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di Catania udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata il Gip del Tribunale di Catania ha applicato ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due e mesi otto ed euro 2.000,00 dallo stesso richiesta in relazione ai reati di cui agli artt. 23, comma primo e terzo, l. 110 del 1975, 2 e 7 l. 895 del 1976 e 648 cod. pen. e disposto la confisca e distruzione delle armi e delle munizioni in sequestro; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 129 e 533 cod. proc. pen.; Rilevato che le doglianze non sono previste quali motivi di ricorso in quanto il comma 2 bis dell’art. 448 cod. proc. pen. prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. sia ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a.” all’espressione della volontà dell’imputato”; b.

“al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza”; c.

“all’erronea qualificazione giuridica del fatto”; d.

“all’illegalità della pena o della misura di sicurezza” irrogata; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti; Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 04/12/2025 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NOVESE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di Catania udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata il Gip del Tribunale di Catania ha applicato ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due e mesi otto ed euro 2.000,00 dallo stesso richiesta in relazione ai reati di cui agli artt. 23, comma primo e terzo, l. 110 del 1975, 2 e 7 l. 895 del 1976 e 648 cod. pen. e disposto la confisca e distruzione delle armi e delle munizioni in sequestro; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 129 e 533 cod. proc. pen.; Rilevato che le doglianze non sono previste quali motivi di ricorso in quanto il comma 2 bis dell’art. 448 cod. proc. pen. prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. sia ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a.” all’espressione della volontà dell’imputato”; b. “al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza”; c. “all’erronea qualificazione giuridica del fatto”; d. “all’illegalità della pena o della misura di sicurezza” irrogata; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti; Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/12/2025 Il
Sentenza Cassazione n. 01382/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris