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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 1 settembre 1981

Cassazione n. 43316/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/09/1981 avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Posto che con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge processuale per difetto della notifica del decreto di citazione in appello al difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], per il reato cui all'art. 624 bis cod. pen., per tale ragione, deduceva la nullità della relativa sentenza; Rilevato che il motivo è generico, in quanto nulla viene allegato dal ricorrente per comprovare quanto dedotto e che, dalla lettura degli atti, si desume la insussistenza della doglianza; pertanto la cesura è ritenere manifestamente infondata; Considerato che con il secondo e il terzo motivo di ricorso viene sollevata violazione di legge ed vizio di motivazione illogica in punto di trattamento sanzionatorio, e precisamente si duole della mancata concessione delle attenuanl:i generiche e della severità della pena inflitta.

Rilevato che le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito.

Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua , esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale abbia adeguatamente determinato, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., una congrua pena non distante dal minimo edittale in ragione della personalità dell'imputato e della proclività a delinquere e siccome ha ritenuto non presenti elementi positivi a carico dell'imputato, e quindi ha ritenuto di non concedere le attenuanti generiche.

Considerato che le parti civili si sono limitate a riportare le conclusioni senza apportare un contributo decisivo alla decisione, e pertanto non devono essere liquidate le spese processuali.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/09/1981 avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Posto che con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge processuale per difetto della notifica del decreto di citazione in appello al difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], per il reato cui all'art. 624 bis cod. pen., per tale ragione, deduceva la nullità della relativa sentenza; Rilevato che il motivo è generico, in quanto nulla viene allegato dal ricorrente per comprovare quanto dedotto e che, dalla lettura degli atti, si desume la insussistenza della doglianza; pertanto la cesura è ritenere manifestamente infondata; Considerato che con il secondo e il terzo motivo di ricorso viene sollevata violazione di legge ed vizio di motivazione illogica in punto di trattamento sanzionatorio, e precisamente si duole della mancata concessione delle attenuanl:i generiche e della severità della pena inflitta. Rilevato che le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua , esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale abbia adeguatamente determinato, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., una congrua pena non distante dal minimo edittale in ragione della personalità dell'imputato e della proclività a delinquere e siccome ha ritenuto non presenti elementi positivi a carico dell'imputato, e quindi ha ritenuto di non concedere le attenuanti generiche. Considerato che le parti civili si sono limitate a riportare le conclusioni senza apportare un contributo decisivo alla decisione, e pertanto non devono essere liquidate le spese processuali. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso i
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