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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26118/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2022 emessa dalla Corte d'appello di Salerno; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura la motivazione della sentenza impugnata in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 337 cod. pen., è riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha ritenuto pienamente riscontrato l'elemento soggettivo devalutando le anomalie comportamentali del prevenuto, non influenti sul dolo della resistenza contestata in esito ad una valutazione logica e puntuale della situazione in fatto e delle complessive emergenze acquisite ; Considerato che il secondo motivo, afferente al vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della contestata recidiva, è parimenti riproduttivo di profilo di censura già vagliato dal giudice di merito, nonché manifestamente infondato, dal momento che congruamente la Corte d'appello ha ritenuto sussistente la recidiva valutando i precedenti penali - dei quali tre specifici per resistenza a pubblico ufficiale - e considerando il fatto oggetto di giudizio espressivo di un'accresciuta pericolosità del ricorrente; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2022 emessa dalla Corte d'appello di Salerno; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura la motivazione della sentenza impugnata in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 337 cod. pen., è riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha ritenuto pienamente riscontrato l'elemento soggettivo devalutando le anomalie comportamentali del prevenuto, non influenti sul dolo della resistenza contestata in esito ad una valutazione logica e puntuale della situazione in fatto e delle complessive emergenze acquisite ; Considerato che il secondo motivo, afferente al vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della contestata recidiva, è parimenti riproduttivo di profilo di censura già vagliato dal giudice di merito, nonché manifestamente infondato, dal momento che congruamente la Corte d'appello ha ritenuto sussistente la recidiva valutando i precedenti penali - dei quali tre specifici per resistenza a pubblico ufficiale - e considerando il fatto oggetto di giudizio espressivo di un'accresciuta pericolosità del ricorrente; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 26118/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris