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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2025

Cassazione n. 35090/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la responsabilità e il trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato per il delitto di cui all'art. 493ter cod.pen.; letta la memoria, corredata da conclusioni scritte, a firma del difensore; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non sono deducibili in sede di legittimità perché fondati su rilievi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che la difesa tende, infatti, ad una non consentita rilettura delle emergenze processuali a fronte di un apparato giustificato privo di aporie e frizioni logiche; che, in particolare, con riguardo alla doglianza che assume il travisamento della prova in cui sarebbero incorsi i giudici del merito nella valutazione delle risultanze processuali, la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento con corretti argomenti giuridici sia in relazione alla sussistenza dell'illecito che alla responsabilità del ricorrente (si vedano le pagine 4 e 5, paragrafo 4.2, della sentenza impugnata, ove si confuta la versione dei fatti fornita in sede dibattimentale dall'imputato e dal di lui fratello, pacificamente smentita da quanto accertato mediante la documentazione acquisita in giudizio, e si evidenzia l'irrilevanza e l'inattendibilità della conversazione tra i due germani contenuta nel CD riversato in atti e della ulteriore dichiarazione scritta del fratello dell'imputato, prodotta dalla difesa del prevenuto con i motivi aggiunti); rilevato che il terzo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è riproduttivo di censura già congruamente esaminata e disattesa dalla Corte territoriale con motivazione priva di profili di illogicità manifesta, avendo i giudici d'appello rigettato la richiesta difensiva sottolineando la non modesta entità del danno, che peraltro non risulta in alcun modo risarcito, e la reiterazione delle condotte delittuose, con valutazione insuscettibile di rivisitazione in questa sede; ritenuto, infine, che il quarto motivo di ricorso che contesta la declaratoria di inammissibilità per genericità del gravame relativo alla dosimetria della pena è aspecifico perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a rimarcare l'avvenuto riconoscimento delle attenuanti generiche in primo grado, evenienza che non comporta in termini automatici la determinazione del trattamento sanzionatorio ai minimi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorno 23 settembre 2025 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la responsabilità e il trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato per il delitto di cui all'art. 493ter cod.pen.; letta la memoria, corredata da conclusioni scritte, a firma del difensore; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non sono deducibili in sede di legittimità perché fondati su rilievi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che la difesa tende, infatti, ad una non consentita rilettura delle emergenze processuali a fronte di un apparato giustificato privo di aporie e frizioni logiche; che, in particolare, con riguardo alla doglianza che assume il travisamento della prova in cui sarebbero incorsi i giudici del merito nella valutazione delle risultanze processuali, la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento con corretti argomenti giuridici sia in relazione alla sussistenza dell'illecito che alla responsabilità del ricorrente (si vedano le pagine 4 e 5, paragrafo 4.2, della sentenza impugnata, ove si confuta la versione dei fatti fornita in sede dibattimentale dall'imputato e dal di lui fratello, pacificamente smentita da quanto accertato mediante la documentazione acquisita in giudizio, e si evidenzia l'irrilevanza e l'inattendibilità della conversazione tra i due germani contenuta nel CD riversato in atti e della ulteriore dichiarazione scritta del fratello dell'imputato, prodotta dalla difesa del prevenuto con i motivi aggiunti); rilevato che il terzo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è riproduttivo di censura già congruamente esaminata e disattesa dalla Corte territoriale con motivazione priva di profili di illogicità manifesta, avendo i giudici d'appello rigettato la richiesta difensiva sottolineando la non modesta entità del danno, che peraltro non risulta in alcun modo risarcito, e la reiterazione delle condotte delittuose, con valutazione insuscettibile di rivisitazione in questa sede; ritenuto, infine, che il quarto motivo di ricorso che contesta la declaratoria di inammissibilità per genericità del gravame relativo alla dosimetria della pena è aspecifico perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a rimarcare l'avvenuto riconoscimento delle attenuanti generiche in primo grado, evenienza che non comporta in termini automatici la determinazione del trattamento sanzionatorio ai minimi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 23 settembre 2025 Il Consigliere
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