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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 marzo 2022

Cassazione n. 05787/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 10750-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 53, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/03/2022; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del [OSCURATO:PERSONA].

PAOLA D'OVIDIO, che conclude per l'accoglimento dell'istanza di regolamento di competenza proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Roma emessa in causa R.G. n. 4729/2021, sussistendo la competenza della Corte d'appello di Roma a conoscere della controversia. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il signor leva Raffaele ha proposto ricorso per regolamento di competenza, sulla base di due motivi, avverso l'ordinanza pronunciata dalla Corte d'appello di Roma in data 29 marzo 2022 nel giudizio ex art. 702 bis rg. n. 4729/2021 promosso dal signor [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione di compensi professionali relativi a due procedimenti incardinati ai sensi della l. n. 89/2001 di fronte alla Corte d'appello di Perugia.

La Corte d'Appello di Roma ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Roma, avendo ravvisato nelle deduzioni del convenuto leva Raffaele una domanda di accertamento negativo del credito per compensi professionali azionato dal professionista, ossia una domanda che, alla luce dei principi espressi da Cass.

SU, n. 4485 del 23/2/2018, avrebbe dovuto essere trattata dal Tribunale di Roma; e ciò in quanto la parte resistente aveva "esposto argomentazioni attinenti all'accertamento dell'insussistenza del diritto medesimo, in ragione del mancato rilascio di qualsiasi mandato professionale nei confronti dell'avvocato ricorrente" ed aveva "dichiarato espressamente di non riconoscere come proprie le sottoscrizioni apposte in calce ai mandati difensivi posti a margine dei ricorsi proposti ai sensi della l. n. 89/2001".

Il signor [OSCURATO:PERSONA] ha presentato memoria ex art. 47, comma 5, c.p.c.

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 14 d.lgs. n. 150/2011 nell'interpretazione datane dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 4485/2018, le quali hanno chiarito che la contestazione del rapporto di clientela rientra nell'oggetto del giudizio.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 214 ss. c.p.c., disciplina erroneamente accomunata nel provvedimento impugnato ad una azione di accertamento negativo dell'esistenza del credito.

Il primo ed il secondo motivo di ricorso, da trattare congiuntamente per la loro connessione logica, sono fondati.

Giova ricordare i principi espressi dalle Sezioni Unite del 2018, richiamate dall'ordinanza impugnata, a mente dei quali "la controversia di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell'art. 702 bis c.p. c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta soggetta al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, all’ an debeatur .

Soltanto qualora il convenuto ampli l'oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 14 d.lgs. cit., la trattazione di quest'ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un'istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella proposta ex art. 14 dal professionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande.

Qualora la domanda introdotta dal cliente non appartenga, invece, alla competenza del giudice adito, troveranno applicazione gli artt. 34, 35 e 36 c.p.c., che eventualmente possono comportare lo spostamento della competenza sulla domanda, ai sensi dell'art. 14".

N ella specie, il resistente [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto di non aver mai conferito alcun mandato professionale all'avv.to Staniscia, dichiarando di non riconoscere come proprie le sottoscrizioni apposte in calce ai mandati difensivi e concludendo per il rigetto del ricorso.

La Corte d'appello, richi amandosi all'orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte sopra ricordato, ha interpretato tale difesa come domanda di accertamento negativo del credito; tuttavia, è nel giusto il Procuratore Generale quanto rileva che, tramite tali deduzioni, «il signor leva si è limitato a contestare l'esistenza del mandato, senza proporre alcuna specifica domanda, tale non potendosi neppure considerare il disconoscimento delle proprie firme in calce alle procure, atteso che in tal modo egli ha evidentemente inteso solo avvalersi della procedura incidentale di cui all'art. 214 e ss. c.p.c., in relazione alla quale il giudice della causa è funzionalmente competente per l'eventuale conseguente procedimento di verificazione della scrittura disconosciuta (Cass. sez. 6-3, 16/10/2013, n. 23433, Rv. 628906 - 01).

Non rileva, ai fini della decisione del presente ricorso, valutare in questa sede la ritualità e gli effetti del disconoscimento delle sottoscrizioni delle procure ai sensi dell'art. 214 e ss. c.p.c., essendo rilevante la sola circostanza che tale disconoscimento non era idoneo a far venir meno la competenza della Corte d'appello.

Vero è che, come rilevato dal resistente, la contestazione della sottoscrizione della procura alle liti può essere sollevata attraverso querela di falso, sulla quale sarebbe stato effettivamente competente il Tribunale di Roma, ma tale querela non è stata proposta dal resistente leva, che neppure ha dichiarato di volerla proporre, come si evince anche dal tenore del ricorso introduttivo del presente regolamento, né l'ordinanza impugnata ha qualificato l'eccezione del resistente come proposizione di querela di falso, contrariamente a quanto affermato nella memoria presentata dal resistente avv. [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, in presenza di una mera contestazione dell'esistenza del mandato, ed in assenza di una domanda riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale formulata dal resistente, si ritiene che debba affermarsi la competenza della Corte d'appello di Roma adita ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011».

Le argomentazioni proposte dal Procuratore Generale sono pienamente condivise dal collegio.

Consegue l'accoglimento dell'istanza di regolamentodi competenza, sussistendo la competenza della Corte d'appello di Roma a conoscere della controversia.

Spese al merito.

P.Q.M. accoglie l’istanza di regolamento proposta da [OSCURATO:PERSONA]; cassa l’ordinanza impugnata;dichiara la competenza della Corte di Appello di Roma, dinanzi alla quale rimette le parti nel termine di legge ; spese al merito.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 10750-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 53, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/03/2022; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. PAOLA D'OVIDIO, che conclude per l'accoglimento dell'istanza di regolamento di competenza proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Roma emessa in causa R.G. n. 4729/2021, sussistendo la competenza della Corte d'appello di Roma a conoscere della controversia. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il signor leva Raffaele ha proposto ricorso per regolamento di competenza, sulla base di due motivi, avverso l'ordinanza pronunciata dalla Corte d'appello di Roma in data 29 marzo 2022 nel giudizio ex art. 702 bis rg. n. 4729/2021 promosso dal signor [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione di compensi professionali relativi a due procedimenti incardinati ai sensi della l. n. 89/2001 di fronte alla Corte d'appello di Perugia. La Corte d'Appello di Roma ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Roma, avendo ravvisato nelle deduzioni del convenuto leva Raffaele una domanda di accertamento negativo del credito per compensi professionali azionato dal professionista, ossia una domanda che, alla luce dei principi espressi da Cass. SU, n. 4485 del 23/2/2018, avrebbe dovuto essere trattata dal Tribunale di Roma; e ciò in quanto la parte resistente aveva "esposto argomentazioni attinenti all'accertamento dell'insussistenza del diritto medesimo, in ragione del mancato rilascio di qualsiasi mandato professionale nei confronti dell'avvocato ricorrente" ed aveva "dichiarato espressamente di non riconoscere come proprie le sottoscrizioni apposte in calce ai mandati difensivi posti a margine dei ricorsi proposti ai sensi della l. n. 89/2001". Il signor [OSCURATO:PERSONA] ha presentato memoria ex art. 47, comma 5, c.p.c. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 14 d.lgs. n. 150/2011 nell'interpretazione datane dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 4485/2018, le quali hanno chiarito che la contestazione del rapporto di clientela rientra nell'oggetto del giudizio. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 214 ss. c.p.c., disciplina erroneamente accomunata nel provvedimento impugnato ad una azione di accertamento negativo dell'esistenza del credito. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, da trattare congiuntamente per la loro connessione logica, sono fondati. Giova ricordare i principi espressi dalle Sezioni Unite del 2018, richiamate dall'ordinanza impugnata, a mente dei quali "la controversia di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell'art. 702 bis c.p. c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta soggetta al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, all’ an debeatur . Soltanto qualora il convenuto ampli l'oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 14 d.lgs. cit., la trattazione di quest'ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un'istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella proposta ex art. 14 dal professionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande. Qualora la domanda introdotta dal cliente non appartenga, invece, alla competenza del giudice adito, troveranno applicazione gli artt. 34, 35 e 36 c.p.c., che eventualmente possono comportare lo spostamento della competenza sulla domanda, ai sensi dell'art. 14". N ella specie, il resistente [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto di non aver mai conferito alcun mandato professionale all'avv.to Staniscia, dichiarando di non riconoscere come proprie le sottoscrizioni apposte in calce ai mandati difensivi e concludendo per il rigetto del ricorso. La Corte d'appello, richi amandosi all'orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte sopra ricordato, ha interpretato tale difesa come domanda di accertamento negativo del credito; tuttavia, è nel giusto il Procuratore Generale quanto rileva che, tramite tali deduzioni, «il signor leva si è limitato a contestare l'esistenza del mandato, senza proporre alcuna specifica domanda, tale non potendosi neppure considerare il disconoscimento delle proprie firme in calce alle procure, atteso che in tal modo egli ha evidentemente inteso solo avvalersi della procedura incidentale di cui all'art. 214 e ss. c.p.c., in relazione alla quale il giudice della causa è funzionalmente competente per l'eventuale conseguente procedimento di verificazione della scrittura disconosciuta (Cass. sez. 6-3, 16/10/2013, n. 23433, Rv. 628906 - 01). Non rileva, ai fini della decisione del presente ricorso, valutare in questa sede la ritualità e gli effetti del disconoscimento delle sottoscrizioni delle procure ai sensi dell'art. 214 e ss. c.p.c., essendo rilevante la sola circostanza che tale disconoscimento non era idoneo a far venir meno la competenza della Corte d'appello. Vero è che, come rilevato dal resistente, la contestazione della sottoscrizione della procura alle liti può essere sollevata attraverso querela di falso, sulla quale sarebbe stato effettivamente competente il Tribunale di Roma, ma tale querela non è stata proposta dal resistente leva, che neppure ha dichiarato di volerla proporre, come si evince anche dal tenore del ricorso introduttivo del presente regolamento, né l'ordinanza impugnata ha qualificato l'eccezione del resistente come proposizione di querela di falso, contrariamente a quanto affermato nella memoria presentata dal resistente avv. [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, in presenza di una mera contestazione dell'esistenza del mandato, ed in assenza di una domanda riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale formulata dal resistente, si ritiene che debba affermarsi la competenza della Corte d'appello di Roma adita ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011». Le argomentazioni proposte dal Procuratore Generale sono pienamente condivise dal collegio. Consegue l'accoglimento dell'istanza di regolamentodi competenza, sussistendo la competenza della Corte d'appello di Roma a conoscere della controversia. Spese al merito. P.Q.M. accoglie l’istanza di regolamento proposta da [OSCURATO:PERSONA]; cassa l’ordinanza impugnata;dichiara la competenza della Corte di Appello di Roma, dinanzi alla quale rimette le parti nel termine di legge ; spese al merito. Così deciso in Roma
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