CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 aprile 2018
Cassazione n. 25104/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17411-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] CONCORDATO, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 76, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] C.SAS - GIA' [OSCURATO:PERSONA] ROSA C. SAS, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , N. 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 633/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 09.04.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11.01.2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. s.a.s. (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], di seguito [OSCURATO:PERSONA]. 2018 n. 17411 sez. S2 -ud. 11-01-2023 -2- Rotondo) citava dinanzi al Tribunale di Alessandria la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (si seguito MPE) per ottenere pronuncia di sentenza che tenesse luogo di atto pubblico e disponesse il trasferimento in piena ed esclusiva proprietà di parte convenuta di 11.000 mq di sedime iscritto al Catasto dei Terreni del Comune di Alessandria (al foglio 1, mappale 47), che la convenuta si era impegnata ad acquistare dalla [OSCURATO:PERSONA] entro il 12.11.2011, con scrittura privata del 29.05.2010; nonché per sentire condannare la convenuta al pagamento del prezzo del terreno stabilito tra le parti (€40,00 al mq, complessivamente €440.000,00, oltre I.V.A.). Precisava l’attrice che con la scrittura privata menzionata essa aveva concesso a MPE l’installazione e il mantenimento di pannelli fotovoltaici, nonché di manufatti e opere sussidiarie per la realizzazione di un complesso fotovoltaico, su una superficie più ampiadi terreno (27.000mq), in parte (16.000 mq ) già acquistato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e concesso in leasing a MPE unitamente all’impianto su di esso avviato, con atto notarile del 23.12.2010, previo frazionamento del sedime oggetto di vendita. 1.1. Si costituiva in giudizio la MPE sostenendo che le scritture prodotte, destinate all’acquisto dell’area, rientravano nell’ambito di un più ampio accordo preso con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ( di séguito AAZA, socio accomandante della [OSCURATO:PERSONA]) in data 13.11.2006, volto all’attuazione di un risultato energetico ambientale a circolo chiuso. Si trattava, in particolare, di un progetto industriale destinatoalla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e al controllo ambientale della gestione del letame bovino prodotto daAAZA che quest’ultima si era impegnata a conferire a MPE in toto, assicurando una quantità minima di 60.000 tonnellate l’anno. Rispetto a detto progetto industriale AAZA si Ric. 2018 n. 17411 sez. S2 -ud. 11-01-2023 -3- era resa inadempiente, tanto che pendeva dinanzi al Tribunale di Asti procedimento giudiziale diretto a chiedere la risoluzione del contratto siglato traMPE e AAZA in data 13.06.2006. Stante il collegamento negoziale tra la compravendita dell’area e la realizzazione dell’impianto industriale, l’inadempimento di AAZA era destinato a produrre i suoi effetti a catena sul contratto di compravendita di cui l’attrice chiedeva l’adempimento. Pertanto, parte convenutachiedeva la chiamata in causa di AAZA. 2. Il Tribunale di Alessandria accoglieva la domanda attorea ritenendo che con il contratto preliminare di compravendita del 13.11.2006 AAZA si era obbligata ad una vendita di beni altrui, essendo i terreni di cui è causa di proprietà della [OSCURATO:PERSONA]; che con la scrittura privata del 29.05.2010 la [OSCURATO:PERSONA], dando atto del precedente accordo intercorso tra la promissaria acquirente e AAZA, e sulla base di ulteriori successivi accordi intervenuti tra MPE e [OSCURATO:PERSONA], concedeva in favore di parte convenuta l’installazione dell’impianto fotovoltaico nelle more della stipula del contratto di vendita. Più precisamente, con lettera del 23.02.2008 MPE comunicava a [OSCURATO:PERSONA] l’offerta di acquisto di 53.000 mq d i terreno di proprietà di quest’ultima al prezzo di €40,00 per metro quadro, a favore della finanziaria Locat - [OSCURATO:PERSONA] – compravendita effettivamente avvenuta con atto notariale del 03.09.2008. Con la stessa lettera MPE si impegnava ad acquistareulteriori 27.000 mq, dei quali 16.000 sarebbero stati trasferiti con atto notarile del 23.12.2010; mentre rispetto ai restanti 11.000 mq MPE si sarebbe reso inadempiente. 2.1. Alla luce di tale ricostruzione, il giudice di prime cure escludeva qualsivoglia collegamento funzionale tra gli accordi presi con AAZA il 13.11.2006 e l’obbligo ad acquistare sottoscritto da MPE il 29.05.2010 (perciò rigettando l’istanza di Ric. 2018 n. 17411 sez. S2 -ud. 11-01-2023 -4- chiamata in causa exart. 107 cod. proc. civ.), non essendovi né idonea prova della volontà delle parti di rendere i contratti interdipendenti l’uno con l’altro; né idonea prova dell’inadempimento dell’AAZA con riferimento alla realizzazione dell’impianto, tale da ripercuotersi sull’esecuzione del contratto di compravendita. 3. MPE impugnava la pronuncia del Tribunale di Alessandria dinanzi alla Corte d’Appello di Torino la quale, con sentenza n. 633/2018, preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dall’appellata [OSCURATO:PERSONA], rigettava integralmente il gravame. Per quel che ancora rileva in sede di legittimità, osservava la Corte d’Appello che: -non ha pregio la lamentata carenza di titolarità, dal punto di vista soggettivo, del rapporto dedotto in giudizio da [OSCURATO:PERSONA], poiché il precedente rapporto tra MPE e l’AAZA del 13.11.2006 rappresenta solo un antefatto: il rapporto dedotto in primo grado da parte attrice si basava su una serie di accordi e missive intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e MPE nell’arco di alcuni anni e, soprattutto , si basava sulla scrittura privata del 29.05.2010 che conteneva, oltre alla concessione dell’installazione e realizzazione di un complesso impianto fotovoltaico, anche il trasferimento della proprietà del terreno dalla [OSCURATO:PERSONA] alla MPE (art. 4); - la predetta scrittura privata sottoscritta tra MPE e [OSCURATO:PERSONA], quindi, un’autonoma promessa di vendita, in quanto contiene tutti gli elementi essenziali del contratto preliminare di compravendita, ossia: l’individuazione delle parti; il consenso (desumibile anche dalla lettera del 23.02.2008); l’individuazione del bene (secondo i dati catastali ivi contenuti); il prezzo (desumibile dalla stessa precitata lettera); la causa, Ric. 2018 n. 17411 sez. S2 -ud. 11-01-2023 -5- consistente nello scambio tra il versamento del prezzo e la consegna dei terreni. 4. Avverso la predetta pronuncia proponeva ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., affidandolo a quattro motivi. Si difendevaPorto Rotondo di [OSCURATO:PERSONA] con controricorso e ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi. In prossimità dell’adunanza entrambe le parti presentavano memorie. [OSCURATO:PERSONA]: I.R ICORSO P RINCIPALE 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 2932, 1321, 1322 e 1362 cod. civ., dell’art. 2932 cod. civ., con riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5) e all’art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. La ricorrente si duole del mancato riconoscimento, anche da parte del giudice di seconde cure, dell’unitarietà dell’operazione economica posta in essere tra MPE, AAZAe [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, del collegamento negoziale sussistente tra i tre contratti (accordo e preliminare del 13.11.2006 tra MPE e AAZA; scrittura privata del 10.05.2010 stipulata tra MPE e [OSCURATO:PERSONA]) e dalle successive comunicazioni intercorse tra le parti, finalizzate ad integrare i testi dei predetti accordi. Sulla base di tale collegamento, invece, si sarebbe dovuta valutare l’insussistenza dei presupposti per la condanna di MPE all’adempimento del preliminare di compravendita ai sensi dell’art. 2932 cod. civ. Sullo specifico punto, infatti, il preliminare del 2006 è stato oggetto di reciproche contestazioni e addebiti tra MPE e AAZA, al di là degli eventuali profili di responsabilità ora al vaglio di questa Corte (v. Cass. RG 1969/2018).Dallo scioglimento di uno dei contratti collegati sarebbe derivato anche lo scioglimento Ric. 2018 n. 17411 sez. S2 -ud. 11-01-2023 -6- degli altri contratti, tra i quali vi è la scrittura privata del 29.05.2010 intercorsa tra MPE e [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, la Corte d’Appello non avrebbe potuto adottare una pronuncia costitutiva ai sensi dell’art. 2932 cod. civ. per carenza di alcun titolo valido ed efficace. 1.1. Il motivo è inammissibile.In disparte il riferimento al n. 5) dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ.(peraltro reiterato nei successi motivi di gravame):trattandosi di un’ipotesi di «doppia conforme», prevista dall’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla legge n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, e quindi applicabile anche al giudizio in esame, posto che l’atto di citazione in appello è stato notificato il 27.02.2017), la ricorrente per cassazione non ha indicato - al fine di evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5), cod. proc. civ. per difetto di specificità - le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (ex plurimis: Cass. Sez. 6-2, n. 8320 del 2022-Rv. 664432 -01; Cass., Sez. 3, 14.07.2022, n. 22244; Cass., Sez. L, 20.07.2022, n. 22782; Cass., Sez. 6-2, 15.03.2022, n. 8320; Cass., Sez. L, 06.08.2019, n. 20994). 1.2. Il mezzo è comunque inammissibile ai sensi del n. 3) dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ. per il mancato rispetto dell’onere di specificità dei motivi, di cui all'art. 366, comma1, n. 4) cod. proc. civ., il quale impone al ricorrente, a pena d'inammissibilità della censura, di indicare puntualmente le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le Ric. 2018 n. 17411 sez. S2 -ud. 11-01-2023 -7- affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente ad indicare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare -con una ricerca esplorativa officiosa che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (ex plurimis: Cass. Sez. U,n. 23745 del 2020). Nel caso di specie, la ricorrente non deduce né la violazione dei canoni ermeneutici, né la mancanza o manifesta illogicità della motivazione sul punto, sì che la censura si risolve nella sollecitazione di una lettura alternativa degli elementi istruttori (v. pp. 13-14 del ricorso), che non può trovare ingresso in sede di legittimità. Del resto, merita ricordare che l 'esistenza del collegamento negoziale è oggetto di un apprezzamento di fatto, il quale si sottrae al sindacato di legittimità, ove sorretto da adeguata motivazione ed immune da vizi logici e giuridici (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 22353 del 05/08/2021-Rv. 662112 – 01; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20634 del 07/08/2018 - Rv. 650200 -01). Nel caso che ci occupa, ricostruita accuratamente la vicenda intercorsa tra MPE, AAZA e [OSCURATO:PERSONA], il giudice di seconde cure ha escluso che il rapporto dedotto da parte attrice in primo grado potesse essere fondato esclusivamente sul contratto preliminare del 13.11.2006 intercorso tra MPE e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , come invece sostenuto dall’allora appellante. L’argomentazione della Corte distrettuale,nella quale non si rinvengono vizi logico - giuridici, è incentrata sull’esame attento di una serie di accordi (tra questi, la scrittura privata del 29.05.2010) e missive intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] ed MPE nell’arco di alcuni anni, fino al 2013 (p. 14 della sentenza, 2° capoverso; p. 15,1° capoverso), dai quali emerge l’obbligazione assunta autonomamente da MPE nei confronti Ric. 2018 n. 17411 sez. S2 -ud. 11-01-2023 -8- della [OSCURATO:PERSONA], tale da abilitare quest’ultima ad agire ex art. 2932 cod. civ. In altri termini, il giudice di seconde cure non ha rinvenuto quella volontà negoziale necessaria alla sussistenza del collegamento negoziale: si tratta di un accertamento di fatto del tutto coerente con le emergenze probatorie, che non si espone alle generiche critiche mosse dalla ricorrente,sicché alla Corte è preclusa ogni diversa ricostruzione dei fatti che appartiene al giudice del merito. 2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 2932 cod. civ., dell’art. 112 cod. proc. civ. con riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5) e all’art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. La ricorrente si duole del fatto che il giudice di seconde cure avrebbe riconosciuto come fondata la pretesa di parte attrice non solo sul contratto preliminare del 13.11.2006, stipulato tra MPE e Annonese, ma sui successivi accordi e comunicazioni intercorsi tra MPE e [OSCURATO:PERSONA]: ciò non solo in contraddizione con il dato testuale dei citati documenti, ma soprattutto in violazione del principio della domanda, posto che la società [OSCURATO:PERSONA] ha domandato, nell’atto di citazione in primo grado, la condanna in forma specifica nei confronti di MPE senza specificare il titolo in forza del quale la società agisse, ma richiamando espressamente gli accordi intercorsi tra MPE e [OSCURATO:PERSONA] e tra MPE e Annonese. 2.1. Il motivo è inammissibile: sotto le mentitespoglie della violazione del principio della domanda,la ricorrente sovrappone la propria interpretazione della lunga e complessa vicenda negoziale a quella dei giudici del merito, chiedendo a questa Corte di pronunciarsi su una diversa valutazione ricostruttiva degli stessi elementi di fatto che la Corte distrettuale aveva esaminato. Che il principio della domanda sia pretestuosamente invocato si evince proprio dallo stesso mezzo di gravame, che Ric. 2018 n. 17411 sez. S2 -ud. 11-01-2023 -9- riproduce il contenuto degli scritti di parte attrice in primo grado (p. 15 del ricorso, ultimo capoverso) dai quali si evince come [OSCURATO:PERSONA] avesse essa stessa richiamato espressamente gli accordi intercorsi tra le tre parti (MPE, [OSCURATO:PERSONA] e Annonese), lasciando il loro apprezzamento alla valutazione del giudice di merito. 3. Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 2932, 1325, e 1362 cod. civ., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5) e all’art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. Lamenta il ricorrente che, rinvenendo la Corte d’appello nella scrittura privata del 29.05.2010 intercorsa tra MPE e [OSCURATO:PERSONA] un’autonoma fonte di obbligazioni, ne avrebbe erroneamente dedotto la legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] a ricorrere exart. 2932 cod. civ, avverso il rifiuto di adempiere manifestato da MPE. Nella prospettazione della ricorrente, invece, non si comprende in base a quale argomentazione la Corte avrebbeattribuito valenza autonoma ad un atto che fa riferimento ad altri accordi, alcuni dei quali sottoscritti da un soggetto terzo. Inoltre, non sussiste il preteso inadempimento di MPE che consentirebbe il ricorso all’art. 2932 cod. civ.: MPE ha adempiuto all’obbligo previsto in detta scrittura privata, avendo installato e mantenuto l’impianto fotovoltaico oggetto di detto accordo; mentre ad alterare l’unitario meccanismo contrattuale è stato l’inadempimento di AAZA, contestato da MPE nella comunicazione del 21.02.2013 indirizzata ad Annonese e [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, così decidendo la Corte è incorsa nel vizio di omessa valutazione degli elementi di prova secondo prudente apprezzamento, in quanto non ha valutato ilcollegamento negoziale sussistente tra i contratti intercorsi tra MPE, AAZA e [OSCURATO:PERSONA], riconoscendo autonomia alla scrittura privata in esame. Ric. 2018 n. 17411 sez. S2 -ud. 11-01-2023 -10- 4. Con il quarto motivo si deduce violazione degli artt. 2932 e 1362 cod. civ., in relazione agli artt. 1325, 1326, 1346, 1351 cod. civ. con riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. Violazione della scrittura privata del 29.05.2010. Il ricorrente si duole del fatto che nella scrittura privata del 29.05.2010 la Corte d’Appello abbia rinvenuto tutti gli elementi essenziali per la sussistenza di un contratto autonomo: consenso, bene, prezzo e causa. Tale scrittura privata, in realtà, non può giudicarsi autonoma, in quanto alcuni dei suoi elementi essenziali non sono presenti ai fini della compravendita (l’oggetto, ovvero l’esatta individuazione dei confini catastali), ovvero sono contenuti in altro documento (il prezzo, rinvenibile in una comunicazione di MPE indirizzata a [OSCURATO:PERSONA] del 23.08.2008). 5. Avendo il Collegio dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso, il terzo e quarto mezzo devono ritenersi assorbiti, in quanto ripropongonole medesime questioni relative alla diversa interpretazione delle risultanze documentali, inammissibili in sede di legittimità per le ragioni espresse supra (al punto 1.2.). II.R ICORSO I NCIDENTALE C ONDIZIONATO 6. Con il primo motivo la ricorrente incidentale deduce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ. per omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello, la cui decisione avrebbe comportato declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] – Omessa pronuncia sulla conseguent e eccezione di inammissibilità dell’intero appello. [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza della Corte d’Appello di Torinonella parte in cui ha respinto nel merito l’eccezione sollevata da MPE inprimo grado nelle note di replica, relativa alla carenza di legittimazione Ric. 2018 n. 17411 sez. S2 -ud. 11-01-2023 -11- ad agire di [OSCURATO:PERSONA], essendo unica legittimata ad agire la società che aveva sottoscritto il contratto preliminare allegato all’accordo del 13.11.2006, e cioè AAZA . A giudizio della controricorrente la Corte d’Appello avrebbe, invece, dovuto dichiarare l’inammissibilità di detta eccezione, in quanto sollevata tardivamente, ossia nelle note di replica; e poiché tale eccezione atteneva al merito del giudizio, non era rilevabile d’ufficio, e travolgeva l’intero appello, fondato sull’unica tesi difensiva tardivamente proposta. 7. Con il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato la controricorrente deducel’errata interpretazione dell’eccezione di inammissibilità dell’eccezione di carena di legittimazione ad agire della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. – Violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. – Non corrispondenza tra chiesto e pronunciato – Denuncia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ. Ritiene la ricorrente in via incidentale che l’omessa pronuncia lamentata nel primo motivo di ricorso incidentale consegua ad un’errata interpretazione dell’eccezione di tardiva deduzione della carenza di legittimazione ad agire, denunciabile in sede di legittimità per violazione del principio della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato. 8. Avendo il Collegio dichiarato inammissibile il ricorso principale, i motivi di ricorso incidentale condizionato devo no ritenersi assorbiti. 9. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorsoprincipale, assorbito il ricorso incidentale; condanna la parte ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore della controricorrente, che liquida in €10.000,00 per Ric. 2018 n. 17411 sez. S2 -ud. 11-01-2023 -12- compensi, oltre ad €200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-q