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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 novembre 2022

Cassazione n. 37127/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7426/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]: ICI Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, via della Scrofa, n. 64, presso lo studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente– [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilioeletto in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, giusta procura speciale alle liti del 15/4/2015in atti; –controricorrente – avverso la sentenza n. 1792/29/14 del la Co mmissione tributaria regionale della Puglia Sezione staccata di Taranto, depositata il 11/9/2014.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 17/11/2022 tenuta in camera di consiglio, in difetto di richiesta di discussione orale, secondo la disciplina dettata dagli artt. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137 del 2020 e 7,d.l. n. 105 del 2021.

Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. La società di diritto inglese [OSCURATO:PERSONA], destinataria della notifica di una ingiunzione di pagamento concernente ICI, interessi e sanzioni, per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006, crediti rinvenienti da prodromico avviso di accertamento , non allegato e pretesamente notificato in data 16/1/2009, avversava l'atto esattivo con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Taranto , lamentando la mancata ritualenotifica di detto avviso e la conseguente decadenza del Comune di [OSCURATO:PERSONA] che, costituendosi unitamente al Concessionaria della riscossione SO.G.E.T. , la quale eccepivaanche la propria carenza di legittimazione passiva , deduce va che la regolarità della procedura notificatoria eseguita , a mezzo del servizio postale, in precaria assenza della contribuente dal proprio domicilio, mediante deposito del plico postale contenente l’atto di accertamento e la contestuale spedizione della comunicazione dell’avviso di depositocon raccomandata del 31712/2008.

2. La CTP rigettava il ricorso, rilevando che la notifica dell’atto presupposto doveva ritenersi validamente eseguita e la società contribuente non aveva assolto all'onere di impugnare il prodromico avvisodi accertamento.

3. Il gravame interposto dalla contribuente veniva accolto dalla Commissione tributaria regionale della Puglia che fondava la propria decisione sull'affermazione dellairritualità della procedura notificatoria dell’avvisodi accertamento per i l fatto che “la cartolina di ricevimento della racc. 76176587979-4 manca della sottoscrizione dell’agente postale addetto al recapito; della data della mancata notifica, nonché delle ragioni giustificatrici della omissione stessa (menzione delle ricerche)”, non essendo sufficienti, ai fini qui considerati, “tutti gli atti successivi quali l’annotazione del mancato ritiro entro il 10° gi orno e l’invio della successiva raccomandata (peraltro priva di ulteriori notizie)”.

4. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso percassazione il Comune di [OSCURATO:PERSONA] un motiv o . [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo d i ricorso dell’ente impositore, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 8. l. n. 890 del 1982, per avere il giudice di appello accolto la censura di nullità dell’ingiunzione di pagamento, per vizio di notificazione dell’avviso di accertamento presupposto, senza considerare che lo stesso era stato notificato in data 24/12/2008 nella sede legale della società sita, all’epoca della notifica, in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 98, “a mezzo del servizio notificazioni atti giudiziari”, ex l. n. 890 del 1982, con raccomandata n. 761765879794, che il relativo plico postale era stato depositato presso l’Ufficio postale, ai sensi del comma 2 dell’art. 8 citato, “perirreperibilità temporanea”, che l’agente postale addetto al recapito aveva provveduto all’invio, sempre all’indirizzo suindicato, della comunicazione di avvenuto deposito, con raccomandata n. 76367990002-6, che decorsi 10 giorni dall’avvenuto deposito presso l’Ufficio postale, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], l’agente postale aveva certificato il mancato ritiro del plico apponendo il timbro “non ritirato entro dieci giorni”e la sottoscrizione, come si ricava da ll’ avviso di ricevimento (spazio da com p ilare a cura dell’agente postale notificatore:“Ritiro in ufficio del plico”) della predetta raccomandata n. 761765879794, che l’Ufficio postale di Roma provvedeva, in data 10/2/2009, a d inviare al Comune l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa spedita alla società con la dicitura “immesso in cassetta” e la sottoscrizione dell’agente postale e, in data 8/7/2009, restituiva il plico all’ente impositore, secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 3, l. n. 890 del 1982, con la dicitura “non ritirato entro sei mesi”.

2. Deduce, altresì, che la compiuta giacenza, come sopra detto, attestata dall’agente postale, perfeziona il procedimento notificatorio ex art. 8, l. n. 890 del 1982,e che la mancata menzione nell’avviso di ricevimento, ancorché privo di sottoscrizione, dei motivi che hanno determinato il deposito del plico presso l’Ufficio postale non inficia la validità della notifica, trattandosi di formalità non essenziale.

3. La censura è infondata e nonmerita accoglimento.

4. La notificazione a mezzo posta è oggetto di una specifica e dettagliata disciplinata, contenuta nella l. n. 890 del 1982 che, p er quantoattiene alle formalità attraverso cui essa si realizza, contempla una serie progressiva e subordinata di fattispecie, assimilabili a quelle dettate dagli artt. 138, 139 e 140 c.p.c. e, segnatamente, all’art. 8 disciplina l’ipotesi di temporanea assenza del destinatario o di mancanza, inidoneità o assenza dei consegnatari o rifiuto degli stessi di ricevere il piego (cd. irreperibilità relativa).

5. Nella sua originaria formulazione l’art. 8 prevedeva che l’agente postale doveva limitarsi a depositare l’atto da notificare presso l’ufficio postale, lasciando un avviso al destinatario «mediante affissione nella porta d’ingresso od immissione nella cassetta postale dell’abitazione, ufficio o azienda»; trascorsi dieci giorni dal suo deposito, se il destinatario o altro incaricato non provvedeva al ritiro, il plico era restituito al mittente unitamente all’avviso di ricevimento recante la dicitura «atto non ritirato».

6. Questo tipo di procedimento, però,non sembrava assicurare al destinatario della notificazione una ragionevole sicurezza di venire a conoscenza dell’avvenuto tentativo di notifica e, comunque, del contenuto di ciò che si era tentato di notificargli. 7.Investita della questione, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 346/1998, ha ritenuto detta disciplina della notificazione (a mezzo posta) inidonea a fornire sufficienti garanzie in ordine all’effettiva possibilità di conoscenza dell’atto daparte del destinatario, pervenendo alla conclusione che l’art. 8 viola il diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost.: a) quanto al comma 2, «nella parte in cui non prevede che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego [nell’ufficio postale] sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento»;b) quanto al comma 3, «nella parte in cui prevede che il piego sia restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l’ufficio postale».

8. Il legislatore, con la con la leggen. 80 del 2005 , è intervenuto per adegua re la normativa di settore alle direttive indicate dalla Consulta, rielaborando il testo dell’art. 8 , l. n. 890 del 1982 , con la previsione che in caso di temporanea assenza del destinatario o di mancanza, inidoneità o assenza dei consegnatari o rifiuto degli stessi di ricevere il piego, lo stesso venga depositato presso il punto di deposito più vicino al destinatarioe, al comma 4, che il destinatario sia messo a conoscenza del tentativo infruttuoso di notifica del piego e del suo deposito a cura dell’operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda.

9. L’avviso deve contenere, oltre ai dati identificativi dell’atto inviato (quali l’indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell’ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente), la data di deposito e l’indirizzo del punto di deposito, l’invito a ritirare il piego entro il termine massimo di sei mesi, con l’avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata.

10. Se il destinatario provvede al ritiro del piego entro il termine di dieci giorni, necessario al perfezionarsi della notifica per «compiuta giacenza», gli effetti della notifica decorrono dal giorno stesso dell’avvenuto ritiro, in tal casol ’impiegato del punto di deposito deve riportare la data del ritiro sull’avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o da un suo incaricato al ritiro, deve essere spedito al mittente, con raccomandata, entro due giorni lavorativi.11.

Se, viceversa, trascorrono 10 giorni dalla spedizione della raccomandata con cui si avvisa il destinatario del deposito del piego, senza che questi o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro (comma 6 dell’art. 8 cit. ), l’operatore postale, entro due giorni lavorativi, restituisce con raccomandata al mittente l’avviso di ricevimento, sul quale annota la data del deposito del piego, i motivi che l’hanno determinato, l’indicazione «atto non ritirato entro il termine di dieci giorni» e la data di restituzione dell’avviso, indicazioni queste che vengono riportate dall’operatore postale anche nella raccomandata che viene spedita al mittente per restituirgli il piego non ritirato decorsi sei mesi dalla data di avvenuto deposito.

12. Con specifico riferimento alla notifica a mezzo posta nei casi di impossibilità di recapito per temporanea assenza del destinatarioe di altri possibili consegnatari, in relazione alla quale opera appunto il meccanismo del perfezionamento per compiuta giacenza, si era venuto a creare un contrasto giurisprudenziale sul modo in cui debba essere giudizialmente provata la regolarità dellanotificazione.

13. La questione,sottoposta all’esame delle Sezioni Unite, è stata risolta nel senso che, in caso di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, “qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 -esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.

C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa”(Cass. Sez.

Un., n. 10012/2021).

14. Orbene, il Comune ricorrente assume che l’agente postale aveva provveduto ad inviare , in data 31/12/2008, all’indirizzo della società contribuente, e cioè presso la sede, la raccomandata (n. 76367990002-6) informativa dell’avvenuto deposito del plico postale e che il relativo avviso di ricevimento reca la dicitura “immesso in cassetta” e la sottoscrizione dell’agente postale, adempimenti, in buona sostanza, “idonei e suffic ienti a determinare la conoscenza legale dell’atto e conseguentemente il perfezionamento della notifica ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, 2 e 3 comma, anche se l’atto non è stato mai ritirato”.

15. N on contesta , invece, la circostanza , rilevat a da l giudice di appello sulla base della documentazione deposita agli atti del giudizio, che “la cartolina di ricevimento della racc. 76176587979-4 manca della sottoscrizione dell’agente postale addetto al recapito; della data della mancata notifica, nonché delle ragioni giustificatrici della omissione stessa (menzione delle ricerche)”.

16. La predetta circostanza, in particolare , si ricava dal l’avviso di ricevimento (spazida compilare a cura dell’agente postale notificatore : “Consegna del plico a domicilio” e “mancata consegna del plico a domicilio”) Ritiro in ufficio del plico”)e costituisce il fondamento della decisione del giudice del gravame.

17. Orbene, il Comune ricorrente assume (pagg. 13 e 14 ricorso) che l’agente postale aveva provveduto , in data 31/12/2008, all’invio all’indirizzo della società contribuente, e cioè presso la sede, d ella raccomandata(n. 76367990002-6) informativa dell’avvenuto deposito del plico postale e che il relativo avviso di ricevimento reca la dicitura “immesso in cassetta”e la sottoscrizione dell’agente postale, per cui la notifica ha comunque raggiunto lo scopo avendo il soggetto destinatarioavuto conoscenza legale dell’atto.

18. La tesi difensiva del ricorrent e , tuttavia, si scontra con l’affermazione del giudice di merito secondo cuil'avviso di ricevimento non risulta sottoscritto dall'agente postale, sicché non è consentito attribuire, al meno in via diretta, ad un "soggetto qualificato" , qual è l’agente notificatore,l’attestazione di verità circa le dichiarazioni delle parti ed i fatti avvenuti in sua presenza.

19. In tema di notificazione per mezzo del servizio postale, questa Corte ha già affermato che l'avviso di ricevimento, prescritto dall'art.149 c.p.c., è il solo documento idoneo a provare sia la consegna, siala data di questa, sia l'identità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita.

Consegue che la mancanza disottoscrizione dell'agente postale sull'avviso di ricevimento del piego raccomandato rende inesistente e non soltanto nulla la notificazione,rappresentando la sottoscrizione l'unico elemento valido a riferire lapaternità dell'atto all'agente postale (Cass. n. 17373/2020; n. 25138 /2013 ; n. 6146/1992).

20. Ma anchea voler ri condurre l’ipotesi oggetto di causa all ’alveo della nullità, come ritenuto dalla CTR della Puglia, va evidenziato che siffatta invalidità non potrebbe giammai ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo, ex art. 156 c.p.c., essendoincontroverso che l’avviso di accertamento presupposto non venne impugnat o dal la contribuentenei termini di rito, non potendosi , quindi, affermare che il plico pervenne effettivamente nella sfera di conoscenza del destinatario.21.

Da quanto detto consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese sostenute dal controricorrente, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali al 15% ed agli accessori dilegge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo6 di 7 unificato pari a quello previsto per il ricorso, a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7426/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]: ICI Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, via della Scrofa, n. 64, presso lo studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente– [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilioeletto in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, giusta procura speciale alle liti del 15/4/2015in atti; –controricorrente – avverso la sentenza n. 1792/29/14 del la Co mmissione tributaria regionale della Puglia Sezione staccata di Taranto, depositata il 11/9/2014. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 17/11/2022 tenuta in camera di consiglio, in difetto di richiesta di discussione orale, secondo la disciplina dettata dagli artt. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137 del 2020 e 7,d.l. n. 105 del 2021. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. La società di diritto inglese [OSCURATO:PERSONA], destinataria della notifica di una ingiunzione di pagamento concernente ICI, interessi e sanzioni, per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006, crediti rinvenienti da prodromico avviso di accertamento , non allegato e pretesamente notificato in data 16/1/2009, avversava l'atto esattivo con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Taranto , lamentando la mancata ritualenotifica di detto avviso e la conseguente decadenza del Comune di [OSCURATO:PERSONA] che, costituendosi unitamente al Concessionaria della riscossione SO.G.E.T. , la quale eccepivaanche la propria carenza di legittimazione passiva , deduce va che la regolarità della procedura notificatoria eseguita , a mezzo del servizio postale, in precaria assenza della contribuente dal proprio domicilio, mediante deposito del plico postale contenente l’atto di accertamento e la contestuale spedizione della comunicazione dell’avviso di depositocon raccomandata del 31712/2008. 2. La CTP rigettava il ricorso, rilevando che la notifica dell’atto presupposto doveva ritenersi validamente eseguita e la società contribuente non aveva assolto all'onere di impugnare il prodromico avvisodi accertamento. 3. Il gravame interposto dalla contribuente veniva accolto dalla Commissione tributaria regionale della Puglia che fondava la propria decisione sull'affermazione dellairritualità della procedura notificatoria dell’avvisodi accertamento per i l fatto che “la cartolina di ricevimento della racc. 76176587979-4 manca della sottoscrizione dell’agente postale addetto al recapito; della data della mancata notifica, nonché delle ragioni giustificatrici della omissione stessa (menzione delle ricerche)”, non essendo sufficienti, ai fini qui considerati, “tutti gli atti successivi quali l’annotazione del mancato ritiro entro il 10° gi orno e l’invio della successiva raccomandata (peraltro priva di ulteriori notizie)”. 4. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso percassazione il Comune di [OSCURATO:PERSONA] un motiv o . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo d i ricorso dell’ente impositore, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 8. l. n. 890 del 1982, per avere il giudice di appello accolto la censura di nullità dell’ingiunzione di pagamento, per vizio di notificazione dell’avviso di accertamento presupposto, senza considerare che lo stesso era stato notificato in data 24/12/2008 nella sede legale della società sita, all’epoca della notifica, in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 98, “a mezzo del servizio notificazioni atti giudiziari”, ex l. n. 890 del 1982, con raccomandata n. 761765879794, che il relativo plico postale era stato depositato presso l’Ufficio postale, ai sensi del comma 2 dell’art. 8 citato, “perirreperibilità temporanea”, che l’agente postale addetto al recapito aveva provveduto all’invio, sempre all’indirizzo suindicato, della comunicazione di avvenuto deposito, con raccomandata n. 76367990002-6, che decorsi 10 giorni dall’avvenuto deposito presso l’Ufficio postale, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], l’agente postale aveva certificato il mancato ritiro del plico apponendo il timbro “non ritirato entro dieci giorni”e la sottoscrizione, come si ricava da ll’ avviso di ricevimento (spazio da com p ilare a cura dell’agente postale notificatore:“Ritiro in ufficio del plico”) della predetta raccomandata n. 761765879794, che l’Ufficio postale di Roma provvedeva, in data 10/2/2009, a d inviare al Comune l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa spedita alla società con la dicitura “immesso in cassetta” e la sottoscrizione dell’agente postale e, in data 8/7/2009, restituiva il plico all’ente impositore, secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 3, l. n. 890 del 1982, con la dicitura “non ritirato entro sei mesi”. 2. Deduce, altresì, che la compiuta giacenza, come sopra detto, attestata dall’agente postale, perfeziona il procedimento notificatorio ex art. 8, l. n. 890 del 1982,e che la mancata menzione nell’avviso di ricevimento, ancorché privo di sottoscrizione, dei motivi che hanno determinato il deposito del plico presso l’Ufficio postale non inficia la validità della notifica, trattandosi di formalità non essenziale. 3. La censura è infondata e nonmerita accoglimento. 4. La notificazione a mezzo posta è oggetto di una specifica e dettagliata disciplinata, contenuta nella l. n. 890 del 1982 che, p er quantoattiene alle formalità attraverso cui essa si realizza, contempla una serie progressiva e subordinata di fattispecie, assimilabili a quelle dettate dagli artt. 138, 139 e 140 c.p.c. e, segnatamente, all’art. 8 disciplina l’ipotesi di temporanea assenza del destinatario o di mancanza, inidoneità o assenza dei consegnatari o rifiuto degli stessi di ricevere il piego (cd. irreperibilità relativa). 5. Nella sua originaria formulazione l’art. 8 prevedeva che l’agente postale doveva limitarsi a depositare l’atto da notificare presso l’ufficio postale, lasciando un avviso al destinatario «mediante affissione nella porta d’ingresso od immissione nella cassetta postale dell’abitazione, ufficio o azienda»; trascorsi dieci giorni dal suo deposito, se il destinatario o altro incaricato non provvedeva al ritiro, il plico era restituito al mittente unitamente all’avviso di ricevimento recante la dicitura «atto non ritirato». 6. Questo tipo di procedimento, però,non sembrava assicurare al destinatario della notificazione una ragionevole sicurezza di venire a conoscenza dell’avvenuto tentativo di notifica e, comunque, del contenuto di ciò che si era tentato di notificargli. 7.Investita della questione, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 346/1998, ha ritenuto detta disciplina della notificazione (a mezzo posta) inidonea a fornire sufficienti garanzie in ordine all’effettiva possibilità di conoscenza dell’atto daparte del destinatario, pervenendo alla conclusione che l’art. 8 viola il diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost.: a) quanto al comma 2, «nella parte in cui non prevede che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego [nell’ufficio postale] sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento»;b) quanto al comma 3, «nella parte in cui prevede che il piego sia restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l’ufficio postale». 8. Il legislatore, con la con la leggen. 80 del 2005 , è intervenuto per adegua re la normativa di settore alle direttive indicate dalla Consulta, rielaborando il testo dell’art. 8 , l. n. 890 del 1982 , con la previsione che in caso di temporanea assenza del destinatario o di mancanza, inidoneità o assenza dei consegnatari o rifiuto degli stessi di ricevere il piego, lo stesso venga depositato presso il punto di deposito più vicino al destinatarioe, al comma 4, che il destinatario sia messo a conoscenza del tentativo infruttuoso di notifica del piego e del suo deposito a cura dell’operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. 9. L’avviso deve contenere, oltre ai dati identificativi dell’atto inviato (quali l’indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell’ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente), la data di deposito e l’indirizzo del punto di deposito, l’invito a ritirare il piego entro il termine massimo di sei mesi, con l’avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata. 10. Se il destinatario provvede al ritiro del piego entro il termine di dieci giorni, necessario al perfezionarsi della notifica per «compiuta giacenza», gli effetti della notifica decorrono dal giorno stesso dell’avvenuto ritiro, in tal casol ’impiegato del punto di deposito deve riportare la data del ritiro sull’avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o da un suo incaricato al ritiro, deve essere spedito al mittente, con raccomandata, entro due giorni lavorativi.11. Se, viceversa, trascorrono 10 giorni dalla spedizione della raccomandata con cui si avvisa il destinatario del deposito del piego, senza che questi o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro (comma 6 dell’art. 8 cit. ), l’operatore postale, entro due giorni lavorativi, restituisce con raccomandata al mittente l’avviso di ricevimento, sul quale annota la data del deposito del piego, i motivi che l’hanno determinato, l’indicazione «atto non ritirato entro il termine di dieci giorni» e la data di restituzione dell’avviso, indicazioni queste che vengono riportate dall’operatore postale anche nella raccomandata che viene spedita al mittente per restituirgli il piego non ritirato decorsi sei mesi dalla data di avvenuto deposito. 12. Con specifico riferimento alla notifica a mezzo posta nei casi di impossibilità di recapito per temporanea assenza del destinatarioe di altri possibili consegnatari, in relazione alla quale opera appunto il meccanismo del perfezionamento per compiuta giacenza, si era venuto a creare un contrasto giurisprudenziale sul modo in cui debba essere giudizialmente provata la regolarità dellanotificazione. 13. La questione,sottoposta all’esame delle Sezioni Unite, è stata risolta nel senso che, in caso di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, “qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 -esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa”(Cass. Sez. Un., n. 10012/2021). 14. Orbene, il Comune ricorrente assume che l’agente postale aveva provveduto ad inviare , in data 31/12/2008, all’indirizzo della società contribuente, e cioè presso la sede, la raccomandata (n. 76367990002-6) informativa dell’avvenuto deposito del plico postale e che il relativo avviso di ricevimento reca la dicitura “immesso in cassetta” e la sottoscrizione dell’agente postale, adempimenti, in buona sostanza, “idonei e suffic ienti a determinare la conoscenza legale dell’atto e conseguentemente il perfezionamento della notifica ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, 2 e 3 comma, anche se l’atto non è stato mai ritirato”. 15. N on contesta , invece, la circostanza , rilevat a da l giudice di appello sulla base della documentazione deposita agli atti del giudizio, che “la cartolina di ricevimento della racc. 76176587979-4 manca della sottoscrizione dell’agente postale addetto al recapito; della data della mancata notifica, nonché delle ragioni giustificatrici della omissione stessa (menzione delle ricerche)”. 16. La predetta circostanza, in particolare , si ricava dal l’avviso di ricevimento (spazida compilare a cura dell’agente postale notificatore : “Consegna del plico a domicilio” e “mancata consegna del plico a domicilio”) Ritiro in ufficio del plico”)e costituisce il fondamento della decisione del giudice del gravame. 17. Orbene, il Comune ricorrente assume (pagg. 13 e 14 ricorso) che l’agente postale aveva provveduto , in data 31/12/2008, all’invio all’indirizzo della società contribuente, e cioè presso la sede, d ella raccomandata(n. 76367990002-6) informativa dell’avvenuto deposito del plico postale e che il relativo avviso di ricevimento reca la dicitura “immesso in cassetta”e la sottoscrizione dell’agente postale, per cui la notifica ha comunque raggiunto lo scopo avendo il soggetto destinatarioavuto conoscenza legale dell’atto. 18. La tesi difensiva del ricorrent e , tuttavia, si scontra con l’affermazione del giudice di merito secondo cuil'avviso di ricevimento non risulta sottoscritto dall'agente postale, sicché non è consentito attribuire, al meno in via diretta, ad un "soggetto qualificato" , qual è l’agente notificatore,l’attestazione di verità circa le dichiarazioni delle parti ed i fatti avvenuti in sua presenza. 19. In tema di notificazione per mezzo del servizio postale, questa Corte ha già affermato che l'avviso di ricevimento, prescritto dall'art.149 c.p.c., è il solo documento idoneo a provare sia la consegna, siala data di questa, sia l'identità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita. Consegue che la mancanza disottoscrizione dell'agente postale sull'avviso di ricevimento del piego raccomandato rende inesistente e non soltanto nulla la notificazione,rappresentando la sottoscrizione l'unico elemento valido a riferire lapaternità dell'atto all'agente postale (Cass. n. 17373/2020; n. 25138 /2013 ; n. 6146/1992). 20. Ma anchea voler ri condurre l’ipotesi oggetto di causa all ’alveo della nullità, come ritenuto dalla CTR della Puglia, va evidenziato che siffatta invalidità non potrebbe giammai ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo, ex art. 156 c.p.c., essendoincontroverso che l’avviso di accertamento presupposto non venne impugnat o dal la contribuentenei termini di rito, non potendosi , quindi, affermare che il plico pervenne effettivamente nella sfera di conoscenza del destinatario.21. Da quanto detto consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. Respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese sostenute dal controricorrente, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali al 15% ed agli accessori dilegge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo6 di 7 unificato pari a quello previsto per il ricorso, a
Sentenza Cassazione n. 37127/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris