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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 giugno 2021

Cassazione n. 47021/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 17 giugno 2021 il Tribunale di Salerno, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'ordinanza del 9 aprile 2021 del Tribunale di Vallo della Lucania, in forza della quale era stata rigettata la richiesta di dissequestro delle unità immobiliari di proprietà dell'istante, invero mantenendo il vincolo sull'intero fabbricato.

2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione su un motivo di impugnazione.

2.1. In particolare, il ricorrente ha lamentato che il Tribunale avesse sostanzialmente collegato il periculum in mora alla ritenuta natura abusiva del fabbricato, senza operare in concreto alcun riscontro circa l'impatto del manufatto sui beni tutelati dal vincolo paesaggistico, laddove il fabbricato era sito in un contesto fortemente urbanizzato, e detta situazione non aveva ricevuto valorizzazione.

Tanto più che gli enti preposti alla tutela ambientale avevano valutato favorevolmente l'intervento, ritenendolo qualificante da un punto di vista ambientale.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1. In linea del tutto generale va solamente ricordato che, in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. ammette il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge.

Nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli errores in iudicando o in procedendo, al pari dei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; v. anche Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv. 269656).

4.1.1. Ciò posto, e nonostante i contrari rilievi del ricorrente (il quale tra l'altro neppure ha indicato specificamente i vizi che ha inteso denunciare, limitandosi a genericamente allegare l'illegittimità dell'ordinanza; laddove in definitiva, dietro la veste di una doglianza in qualche modo riconducibile ad un vizio di omessa motivazione, l'impugnazione mira in realtà a sollecitare una diversa valutazione dei fatti contestati, come tale preclusa in questa sede), il provvedimento impugnato ha comunque correttamente illustrato il percorso argomentativo seguito.

Al riguardo, infatti, per un verso è invero corretto che il presupposto del periculum in mora non può essere desunto solo dalla esistenza delle opere ultimate, ma è necessario dimostrare che l'effettiva disponibilità materiale o giuridica del bene, da parte del soggetto indagato o di terzi, possa ulteriormente deteriorare l'ecosistema protetto dal vincolo paesaggistico, dovendo valutarsi l'incidenza degli abusi sulle diverse matrici ambientali ovvero il loro impatto sulle zone oggetto di particolare tutela (Sez. 3, n. 2001 del 24/11/2017, dep. 2018, Dessi e altri, Rv. 272071).

Infatti, in tema di sequestro preventivo per reati paesaggistici, detta sola esistenza - per la giurisprudenza maggioritaria - non integra i requisiti della concretezza ed attualità del pericolo, in assenza di ulteriori elementi idonei a dimostrare che la disponibilità della stessa, da parte del soggetto indagato o di terzi, possa implicare una effettiva lesione dell'ambiente e del paesaggio (Sez. 4, n. 15254 del 28/02/2018, Romano, Rv. 272477).

Al riguardo, comunque e per completezza, va ricordato che - per altro indirizzo - in tema di sequestro preventivo per reati paesaggistici la sola esistenza di una struttura abusiva integra già i requisiti della concretezza ed attualità del pericolo indipendentemente dall'essere l'edificazione ultimata o meno, perché il rischio di offesa al territorio e all'equilibrio ambientale perdura in stretta connessione con l'utilizzazione della costruzione ultimata, a prescindere dall'effettivo danno arrecato al paesaggio e dall'incremento del carico urbanistico (da ult.

Sez. 3, n. 37608 del 09/06/2021, Costagliola, non mass.; Sez. 3, n. 5954 del 15/01/2015, Chiacchiaro, Rv. 264370; Sez. 3, n. 42363 del 18/09/2013, Colicchio, Rv. 257526).

In ogni caso va rilevato che, in forza dei chiari passaggi motivazionali dell'ordinanza impugnata, il Tribunale della libertà ha appunto dato conto dell'avvenuta eliminazione delle sole difformità rispetto all'illegittimo titolo abilitativo, laddove rimaneva invece inalterata e incontestata l'abusività dell'intero fabbricato, derivante dall'illegittimità dello stesso permesso di costruire per violazione della normativa concernente il Piano territoriale Cilento costiero, anche in considerazione dell'abusivo aumento di volumetria (due piani abitabili in luogo dell'unico piano preesistente con sovrastante sottotetto).

In proposito, con ragionamento certamente non illogico, ed ancor meno manifestamente illogico ovvero meramente apparente, l'ordinanza censurata - che si è anche confrontata con le valutazioni amministrative che davano conto dell'eliminazione degli abusi appena ricordati - ha appunto osservato che il pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato è correlato all'utilizzo del fabbricato, capace di determinare, proprio appunto in relazione alla richiamata conformazione dell'abuso, una lesione perdurante dell'ambiente e del paesaggio.

La struttura motivazionale, pertanto, si presenta in proposito del tutto idonea e certamente non fittizia, così da essere palesemente esente dai vizi che ne consentirebbero l'annullamento alla stregua dei principi già ricordati.

5. La manifesta infondatezza dell'impugnazione, pertanto, non può che comportare l'inammissibilità del ricorso.

5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 17 giugno 2021 il Tribunale di Salerno, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'ordinanza del 9 aprile 2021 del Tribunale di Vallo della Lucania, in forza della quale era stata rigettata la richiesta di dissequestro delle unità immobiliari di proprietà dell'istante, invero mantenendo il vincolo sull'intero fabbricato. 2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione su un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, il ricorrente ha lamentato che il Tribunale avesse sostanzialmente collegato il periculum in mora alla ritenuta natura abusiva del fabbricato, senza operare in concreto alcun riscontro circa l'impatto del manufatto sui beni tutelati dal vincolo paesaggistico, laddove il fabbricato era sito in un contesto fortemente urbanizzato, e detta situazione non aveva ricevuto valorizzazione. Tanto più che gli enti preposti alla tutela ambientale avevano valutato favorevolmente l'intervento, ritenendolo qualificante da un punto di vista ambientale. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. In linea del tutto generale va solamente ricordato che, in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. ammette il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge. Nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli errores in iudicando o in procedendo, al pari dei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; v. anche Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv. 269656). 4.1.1. Ciò posto, e nonostante i contrari rilievi del ricorrente (il quale tra l'altro neppure ha indicato specificamente i vizi che ha inteso denunciare, limitandosi a genericamente allegare l'illegittimità dell'ordinanza; laddove in definitiva, dietro la veste di una doglianza in qualche modo riconducibile ad un vizio di omessa motivazione, l'impugnazione mira in realtà a sollecitare una diversa valutazione dei fatti contestati, come tale preclusa in questa sede), il provvedimento impugnato ha comunque correttamente illustrato il percorso argomentativo seguito. Al riguardo, infatti, per un verso è invero corretto che il presupposto del periculum in mora non può essere desunto solo dalla esistenza delle opere ultimate, ma è necessario dimostrare che l'effettiva disponibilità materiale o giuridica del bene, da parte del soggetto indagato o di terzi, possa ulteriormente deteriorare l'ecosistema protetto dal vincolo paesaggistico, dovendo valutarsi l'incidenza degli abusi sulle diverse matrici ambientali ovvero il loro impatto sulle zone oggetto di particolare tutela (Sez. 3, n. 2001 del 24/11/2017, dep. 2018, Dessi e altri, Rv. 272071). Infatti, in tema di sequestro preventivo per reati paesaggistici, detta sola esistenza - per la giurisprudenza maggioritaria - non integra i requisiti della concretezza ed attualità del pericolo, in assenza di ulteriori elementi idonei a dimostrare che la disponibilità della stessa, da parte del soggetto indagato o di terzi, possa implicare una effettiva lesione dell'ambiente e del paesaggio (Sez. 4, n. 15254 del 28/02/2018, Romano, Rv. 272477). Al riguardo, comunque e per completezza, va ricordato che - per altro indirizzo - in tema di sequestro preventivo per reati paesaggistici la sola esistenza di una struttura abusiva integra già i requisiti della concretezza ed attualità del pericolo indipendentemente dall'essere l'edificazione ultimata o meno, perché il rischio di offesa al territorio e all'equilibrio ambientale perdura in stretta connessione con l'utilizzazione della costruzione ultimata, a prescindere dall'effettivo danno arrecato al paesaggio e dall'incremento del carico urbanistico (da ult. Sez. 3, n. 37608 del 09/06/2021, Costagliola, non mass.; Sez. 3, n. 5954 del 15/01/2015, Chiacchiaro, Rv. 264370; Sez. 3, n. 42363 del 18/09/2013, Colicchio, Rv. 257526). In ogni caso va rilevato che, in forza dei chiari passaggi motivazionali dell'ordinanza impugnata, il Tribunale della libertà ha appunto dato conto dell'avvenuta eliminazione delle sole difformità rispetto all'illegittimo titolo abilitativo, laddove rimaneva invece inalterata e incontestata l'abusività dell'intero fabbricato, derivante dall'illegittimità dello stesso permesso di costruire per violazione della normativa concernente il Piano territoriale Cilento costiero, anche in considerazione dell'abusivo aumento di volumetria (due piani abitabili in luogo dell'unico piano preesistente con sovrastante sottotetto). In proposito, con ragionamento certamente non illogico, ed ancor meno manifestamente illogico ovvero meramente apparente, l'ordinanza censurata - che si è anche confrontata con le valutazioni amministrative che davano conto dell'eliminazione degli abusi appena ricordati - ha appunto osservato che il pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato è correlato all'utilizzo del fabbricato, capace di determinare, proprio appunto in relazione alla richiamata conformazione dell'abuso, una lesione perdurante dell'ambiente e del paesaggio. La struttura motivazionale, pertanto, si presenta in proposito del tutto idonea e certamente non fittizia, così da essere palesemente esente dai vizi che ne consentirebbero l'annullamento alla stregua dei principi già ricordati. 5. La manifesta infondatezza dell'impugnazione, pertanto, non può che comportare l'inammissibilità del ricorso. 5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso
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