CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29869/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato continuato di cui all'art. 6, comma 6, I. n. 401 del 1989 - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 15/10/2025, con cui la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Agrigento; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'elemento soggettivo, all'assenza di risposte ai motivi di appello, al trattamento sanzionatorio, alla mancata concessione delle attenuanti generiche e al rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; rilevato che, in base al non contestato riepilogo dei motivi di appello contenuto in sentenza, il [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto la nullità della sentenza per mancata risposta alle deduzioni difensive, e la mancata applicazione dell'art. 131-bis; ritenuto quindi che siano inammissibili, perché non dedotte in appello, le ulteriori doglianze contenute in ricorso (con l'unica precisazione che la doglianza concernente le attenuanti generiche non si confronta con l'avvenuta applicazione, già in primo grado, delle predette attenuanti); ritenuto che anche le residue censure siano inammissibili, da un lato per l'assoluta genericità di quelle relative alla mancata risposta ai motivi di appello (così come generici erano risultati i "corrispondenti" rilievi, dedotti dinanzi alla Corte territoriale, relativi all'asserito silenzio del Tribunale); ritenuto di dover evidenziare d'altro lato, con riferimento all'art. 131-bis cod. pen., il carattere reiterativo e comunque manifestamente infondato della doglianza, dal momento che la Corte d'Appello ha diffusamente motivato la propria decisione reiettiva proprio all'esito di una valutazione complessiva e congiunta della condotta del [OSCURATO:PERSONA], il quale, pur gravato da un precedente specifico, dal 07/10/2018 al 09/12/2018 aveva ininterrottamente omesso di presentarsi all'Autorità di P.S. nelle occasioni indicate dal Questore (cfr. pagg. 2 e 4 della sentenza impugnata); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle mmende P.Q.M