CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 12681/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli con la quale, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e, in riforma della sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], è stata rideterminata la pena al medesimo inflitta in ordine ai reati ascritti. Con un unico motivo deduce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche sul rilievo che la Corte di merito ha applicato una pena sproporzionata. 2. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto al di fuori dei casi consentiti e per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. 3. In tema di concordato in appello è, infatti, ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianzie relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 — 01). Nel caso in esame nessuna illegalità della pena è dato riscontrarsi in quella applicata dalla Corte di merito, né tale ipotesi, peraltro, stata specificamente denunciata. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, in ragione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co