CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13837/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16317/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]—EsLLA, , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai quali sono rappresentati e difesi in virtù di procura speciale alle liti, - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro-tempore, - intimato - avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LAZIO - ROMA n. 8712/28/2016, depositata il 20.12.2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],VIESordo Rosella, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza della C.T.R. del Lazio - sede di Roma n. 8712/28/2016, con la quale veniva rigettato l'appello proposto dai suindicati ricorrenti avverso la sentenza della C.T.P. di Viterbo n. 460/2/2015 depositata il 9 giugno 2015, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dagli stessi ricorrenti avverso il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria in ordine alle richieste di rimborso formulate con riferimento alle ritenute fiscali operate dal Ministero per l'Università e la [OSCURATO:PERSONA] su importi versati ai ricorrenti dipendenti del suddetto Ministero, in virtù di sentenza pronunciata dal Tribunale di Viterbo - sezione lavoro, importi ritenuti tassabili ex art. 6, comma 2, T.U.I.R. 2. Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate, mentre il Ministero dell'Università e della [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. 3. La discussione del ricorso è stata fissata per la camera di consiglio del 22 marzo 2022, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in I. 25 ottobre 2016, n. 197. Considerato che: 1. L'Agenzia delle Entrate, nelle more del presente giudizio di legittimità, a seguito di precedenti pronunce sfavorevoli per l'Ufficio, ha annullato, in autotutela, i provvedimenti di diniego del rimborso in oggetto, procedendo conseguentemente alla relativa convalida, con trasmissione degli atti alla D.R. per le ulteriori R.G. N. 2575/2u14 2 Con s. e tino I ,enoci attività di competenza (come risulta dai provvedimenti di autotutela relativi a ciascun ricorrente depositati in atti); 2. è pertanto cessata la materia del contendere; 3. sussistono giustificate ragioni per la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio di legittimità, in considerazione del comportamento dell'Agenzia, che si è prontamente conformata alla giurisprudenza di legittimità su una questione sulla quale mancavano specifici precedenti; 4. non ricorrono le condizioni per dichiarare i ricorrenti tenuti al pagamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per la presente impugnazione (d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater), stante la mancata pronuncia sul merito del ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimit