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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13837/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16317/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]—EsLLA, , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai quali sono rappresentati e difesi in virtù di procura speciale alle liti, - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro-tempore, - intimato - avverso la sentenza della COMM.

TRIB.

REG.

LAZIO - ROMA n. 8712/28/2016, depositata il 20.12.2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],VIESordo Rosella, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza della C.T.R. del Lazio - sede di Roma n. 8712/28/2016, con la quale veniva rigettato l'appello proposto dai suindicati ricorrenti avverso la sentenza della C.T.P. di Viterbo n. 460/2/2015 depositata il 9 giugno 2015, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dagli stessi ricorrenti avverso il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria in ordine alle richieste di rimborso formulate con riferimento alle ritenute fiscali operate dal Ministero per l'Università e la [OSCURATO:PERSONA] su importi versati ai ricorrenti dipendenti del suddetto Ministero, in virtù di sentenza pronunciata dal Tribunale di Viterbo - sezione lavoro, importi ritenuti tassabili ex art. 6, comma 2, T.U.I.R.

2. Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate, mentre il Ministero dell'Università e della [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.

3. La discussione del ricorso è stata fissata per la camera di consiglio del 22 marzo 2022, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in I. 25 ottobre 2016, n. 197.

Considerato che:

1. L'Agenzia delle Entrate, nelle more del presente giudizio di legittimità, a seguito di precedenti pronunce sfavorevoli per l'Ufficio, ha annullato, in autotutela, i provvedimenti di diniego del rimborso in oggetto, procedendo conseguentemente alla relativa convalida, con trasmissione degli atti alla D.R. per le ulteriori R.G.

N. 2575/2u14 2 Con s. e tino I ,enoci attività di competenza (come risulta dai provvedimenti di autotutela relativi a ciascun ricorrente depositati in atti);

2. è pertanto cessata la materia del contendere;

3. sussistono giustificate ragioni per la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio di legittimità, in considerazione del comportamento dell'Agenzia, che si è prontamente conformata alla giurisprudenza di legittimità su una questione sulla quale mancavano specifici precedenti;

4. non ricorrono le condizioni per dichiarare i ricorrenti tenuti al pagamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per la presente impugnazione (d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater), stante la mancata pronuncia sul merito del ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere.

Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16317/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]—EsLLA, , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai quali sono rappresentati e difesi in virtù di procura speciale alle liti, - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro-tempore, - intimato - avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LAZIO - ROMA n. 8712/28/2016, depositata il 20.12.2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],VIESordo Rosella, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza della C.T.R. del Lazio - sede di Roma n. 8712/28/2016, con la quale veniva rigettato l'appello proposto dai suindicati ricorrenti avverso la sentenza della C.T.P. di Viterbo n. 460/2/2015 depositata il 9 giugno 2015, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dagli stessi ricorrenti avverso il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria in ordine alle richieste di rimborso formulate con riferimento alle ritenute fiscali operate dal Ministero per l'Università e la [OSCURATO:PERSONA] su importi versati ai ricorrenti dipendenti del suddetto Ministero, in virtù di sentenza pronunciata dal Tribunale di Viterbo - sezione lavoro, importi ritenuti tassabili ex art. 6, comma 2, T.U.I.R. 2. Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate, mentre il Ministero dell'Università e della [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. 3. La discussione del ricorso è stata fissata per la camera di consiglio del 22 marzo 2022, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in I. 25 ottobre 2016, n. 197. Considerato che: 1. L'Agenzia delle Entrate, nelle more del presente giudizio di legittimità, a seguito di precedenti pronunce sfavorevoli per l'Ufficio, ha annullato, in autotutela, i provvedimenti di diniego del rimborso in oggetto, procedendo conseguentemente alla relativa convalida, con trasmissione degli atti alla D.R. per le ulteriori R.G. N. 2575/2u14 2 Con s. e tino I ,enoci attività di competenza (come risulta dai provvedimenti di autotutela relativi a ciascun ricorrente depositati in atti); 2. è pertanto cessata la materia del contendere; 3. sussistono giustificate ragioni per la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio di legittimità, in considerazione del comportamento dell'Agenzia, che si è prontamente conformata alla giurisprudenza di legittimità su una questione sulla quale mancavano specifici precedenti; 4. non ricorrono le condizioni per dichiarare i ricorrenti tenuti al pagamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per la presente impugnazione (d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater), stante la mancata pronuncia sul merito del ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimit
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