Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18999/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Venezia il 21 ottobre 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Padova il 9 ottobre 2013, all'esito del dibattimento, lo ha riconosciuto responsabile del reato di furto consumato aggravato in abitazione, fatto commesso il 28 giugno 2011, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia.

Il ricorrente si affida a due motivi con i quali denuncia promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione.

Con il primo motivo, in particolare, censura l'affermazione di penale responsabilità, in difetto di prove o comunque di prove sicure della stessa.

Con il secondo motivo lamenta illegittimità e ingiustizia del trattamento sanzionatorio, in ragione del mancato riconoscimento della massima riduzione di pena per effetto dell'avvenuto riconoscimento delle attenuanti generiche.

Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto entrambi i motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai Giudici di merito alle pp. 2-3 della sentenza impugnata con corretti argomenti giuridici con i quali il ricorso omette il doveroso confronto.

Inoltre, i motivi non sono scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata, con cui non si confrontano.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Venezia il 21 ottobre 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Padova il 9 ottobre 2013, all'esito del dibattimento, lo ha riconosciuto responsabile del reato di furto consumato aggravato in abitazione, fatto commesso il 28 giugno 2011, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia. Il ricorrente si affida a due motivi con i quali denuncia promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione. Con il primo motivo, in particolare, censura l'affermazione di penale responsabilità, in difetto di prove o comunque di prove sicure della stessa. Con il secondo motivo lamenta illegittimità e ingiustizia del trattamento sanzionatorio, in ragione del mancato riconoscimento della massima riduzione di pena per effetto dell'avvenuto riconoscimento delle attenuanti generiche. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto entrambi i motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai Giudici di merito alle pp. 2-3 della sentenza impugnata con corretti argomenti giuridici con i quali il ricorso omette il doveroso confronto. Inoltre, i motivi non sono scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata, con cui non si confrontano. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,