CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 21046/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, riportandosi alla memoria depositata. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di PESARO, in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di primo grado emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato l'estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi [OSCURATO:PERSONA]U-Z-AH e non doversi procedere per precedente giudicato per il capo V; ha ridotto la pena e confermato la declaratoria di responsabilità dell'imputato per i restanti reati di cui all'art. 73, d.P.R. 309/90, meglio specificati in rubrica. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando quanto segue. I) Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per le condotte contestate ai capi AM) e AN) dell'imputazione, visto che il Tribunale sulle citate condotte aveva statuito l'assenza di intercettazioni. II) Vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, non avendo la Corte territoriale, dichiarata la prescrizione per il reato sub A), proceduto a identificare il nuovo reato più grave, se il capo K) o il capo L), impedendo alla difesa di comprendere l'iter logico argomentativo seguito nella determinazione della nuova pena base da infliggere ed i motivi per cui i rilievi formulati con la precedente impugnazione non meritassero accoglimento. III) Vizio di motivazione con riferimento al capo C), per avere i giudici errato nella identificazione del "dichiarante" come il soggetto che avrebbe svelato all'imputato i nascondigli dello stupefacente, da identificarsi nello stesso Fahmane. 3. Il primo motivo è fondato. Occorre riconoscere che, per quanto attiene alla responsabilità del prevenuto in ordine alle condotte contestate ai capi AM) e AN) dell'imputazione, il Tribunale aveva statuito che su tali episodi criminosi risultavano assenti intercettazioni rilevanti, per cui non si comprende su quale base fu emessa condanna per tali fattispecie criminose. Il puntuale motivo di appello proposto dalla difesa del ricorrente su tale questione non è stato in alcun modo preso in considerazione dalla Corte territoriale, con la conseguenza che la relativa motivazione appare viziata da tale mancata disamina, in relazione ad una doglianza specifica formulata con i motivi di appello e dotata del requisito della decisività (cfr. Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 - dep. 2014, Rv. 257967 - 01). 4. Anche il secondo motivo è fondato, in quanto effettivamente la Corte di appello, nella determinazione della pena, non ha specificamente individuato il reato più grave, sicché dal relativo percorso motivazionale non è dato comprendere su quale base sia giunta alla determinazione della pena finale irrogata. 5. Il terzo motivo appare generico, oltre che incomprensibile, in quanto non sviluppa argomenti specifici idonei a rendere manifestamente illogico il percorso argomentativo delle conformi sentenze di merito in ordine all'accertamento di responsabilità del prevenuto, in riferimento al reato di cui al capo c), comunque derivante dalla riconosciuta attendibilità delle dichiarazioni rese dal complice (giudicato separatamente) Leghouris. 6. Dalle superiori considerazioni discende l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente ai reati di cui ai capi AM) e AN) e con riferimento alla determinazione della pena, punti che dovranno essere riesaminati in sede di rinvio dinanzi al giudice di merito individuato in dispositivo. Nel resto il ricorso va rigettato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi AM) e AN) ed al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio su tali punti alla Corte d'appello di Perugia. Rigetta il