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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 aprile 2025

Cassazione n. 15445/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAi dato avviso alle parti;\ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Brescia, con la quale era stata applicata la pena concordata ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen. in relazione al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti.

2. Lamenta, con unico motivo, vizio di violazione di legge in ordine al calcolo della pena, in quanto la riduzione per le concesse attenuanti generiche avrebbe dovuto applicarsi anche agli aumenti disposti per i reati satellite, ex art. 81 cpv.

3. Per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d'ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen, nonchè alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta .

Non è invero ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen, salvo che vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice ( Sez. 1 - n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170 - 01; Sez. 5 - n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878 - 01).

Orbene, é agevole rilevare che il motivo di ricorso esula da quelli consentiti, non vertendosi in ipotesi di pena illegale ( Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886 - 01).

Va ribadito che, in ordine al calcolo della pena per il reato continuato, è necessario innanzitutto individuare la violazione più grave, desumibile dalla pena da irrogare per i singoli reati, tenendo conto della eventuale applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti, dell'eventuale giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto, e di ogni altro elemento di valutazione; una volta determinata la pena per il reato base, la stessa deve essere poi aumentata per la continuazione (Sez. 3, n. 225 del 28/06/2017 , Ahal, Rv. 272211 - 01).

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibft il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 2 aprile 2025 Il 5bnsiglier tensore r.

DEPOSITATA President

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAi dato avviso alle parti;\ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Brescia, con la quale era stata applicata la pena concordata ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen. in relazione al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti. 2. Lamenta, con unico motivo, vizio di violazione di legge in ordine al calcolo della pena, in quanto la riduzione per le concesse attenuanti generiche avrebbe dovuto applicarsi anche agli aumenti disposti per i reati satellite, ex art. 81 cpv. 3. Per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d'ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen, nonchè alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta . Non è invero ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen, salvo che vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice ( Sez. 1 - n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170 - 01; Sez. 5 - n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878 - 01). Orbene, é agevole rilevare che il motivo di ricorso esula da quelli consentiti, non vertendosi in ipotesi di pena illegale ( Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886 - 01). Va ribadito che, in ordine al calcolo della pena per il reato continuato, è necessario innanzitutto individuare la violazione più grave, desumibile dalla pena da irrogare per i singoli reati, tenendo conto della eventuale applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti, dell'eventuale giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto, e di ogni altro elemento di valutazione; una volta determinata la pena per il reato base, la stessa deve essere poi aumentata per la continuazione (Sez. 3, n. 225 del 28/06/2017 , Ahal, Rv. 272211 - 01). 3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibft il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 aprile 2025 Il 5bnsiglier tensore r. DEPOSITATA President
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