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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48966/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la responsabilità del predetto imputato per il reato di lesioni personali gravi; Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale della sentenza impugnata in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla costituita parte civile e all'erronea ricostruzione della dinamica del fatto, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e sono inoltre volti a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; Considerato che il terzo motivo di ricorso, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 7); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; Chiarito che la parte ha depositato una memoria senza avanzare, tuttavia, una richiesta di rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità; sicché non si vede in una ipotesi di omessa presentazione della nota spese —che non osterebbe alla liquidazione sulla base delle tariffe vigenti — ma in un caso di mancanza di domanda di condanna alle spese, che, ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen., preclude la possibilità di una liquidazione di ufficio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Nulla per le spese di parte civile.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la responsabilità del predetto imputato per il reato di lesioni personali gravi; Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale della sentenza impugnata in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla costituita parte civile e all'erronea ricostruzione della dinamica del fatto, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e sono inoltre volti a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; Considerato che il terzo motivo di ricorso, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 7); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; Chiarito che la parte ha depositato una memoria senza avanzare, tuttavia, una richiesta di rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità; sicché non si vede in una ipotesi di omessa presentazione della nota spese —che non osterebbe alla liquidazione sulla base delle tariffe vigenti — ma in un caso di mancanza di domanda di condanna alle spese, che, ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen., preclude la possibilità di una liquidazione di ufficio. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così de
Sentenza Cassazione n. 48966/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris