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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 novembre 2021

Cassazione n. 00580/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 21210-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]() 54/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - controricorrente - avverso la sentenza n. 544/2019 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] di TARANTO, depositata il 28/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 21210 sez.

M3 - ud. 16-11-2021 -2- Rilevato che: 21210/2020 [OSCURATO:PERSONA] conveniva davanti al Tribunale di Taranto, con atto di citazione notificato il 10 dicembre 2011, il Comune di Pulsano per ottenerne il risarcimento di danni, essendo il convenuto custode di una sua strada sulla quale egli adduceva di essere caduto in bicicletta il 17 giugno 2010 alle 10:00 per sconnessione del manto stradale.

Il Comune rimaneva contumace.

Il Tribunale rigettava la domanda con sentenza n. 588/2013. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cui il Comune resisteva.

La Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, rigettava il gravame. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso - illustrato anche con un'ampia memoria, che contesta la proposta di inammissibilità del relatore -, da cui si è difeso il Comune con controricorso.

Considerato che:

1. Il ricorso si articola in sette motivi.

Il primo motivo denuncia l'erroneità della lettura degli atti di causa e della percezione dei fatti allegati e delle "evidenze raccolte e assicurate agli atti"; si denuncia altresì, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità per violazione dell'articolo 115 c.p.c.

Il secondo motivo, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., denuncia violazione dell'articolo 116, secondo comma, c.p.c., nonché inesistenza "già quale mera verità storica" del "contegno censurato e addebitato" al ricorrente, deducendone quindi l'impossibilità di desumerne argomenti di prova, e ciò per "erronea lettura-ricognizione degli atti", violando l'articolo 115 c.p.c.

Il terzo motivo, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 116 c.p.c., 2727 e 2729 c.c. , Il quarto motivo, in subordine al secondo, denuncia, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 116, primo comma, c.p.c. in relazione agli articoli 2727 e 2729 c.c.

Il quinto motivo, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., denuncia omessa valutazione di fatto decisivo.

Il sesto motivo, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 116 c.p.c., 2051 e 1227, primo comma, c.c.

Il settimo motivo, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., denuncia violazione dell'articolo 1227 c.c.

2. Tutti i motivi, pur schermandosi con vari riferimenti normativi, presentano una natura sostanzialmente fattuale, diretta a supportare un'alternativa ricostruzione della vicenda.

Ciò non viene smentito dalla - pur accurata - memoria del ricorrente, in quanto gli elementi che la innervano, a ben guardare, costituiscono in realtà una conferma della critica direttamente fattuale, oltre a prospettare travisamenti che, se effettivamente sussistessero, dovrebbero essere ricondotti alla fattispecie di cui all'articolo 395 n.4 c.p.c. - il che giustificherebbe comunque la qualificazione di inammissibilità -.

L'apparato difensivo già proposto nel ricorso, che la memoria ha tentato di corroborare, è un esempio che ben può definirsi tipico proprio del perseguimento di un terzo grado di merito, finalizzato ad una ricostruzione sotto vari specifici profili diversa dell'evento sulla base del quale è stata fondata la prospettazione della responsabilità del Comune.

E l'invocazione delle norme risulta in realtà sterile, poiché, appunto, obiettivo della critica non è propriamente la loro applicazione di per sé, bensì le caratteristiche fattuali dell'evento che il giudice ha accertato essere avvenuto.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di € 4000, oltre a € 200 per gli esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il 16 novembre 2021 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 21210-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]() 54/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - controricorrente - avverso la sentenza n. 544/2019 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] di TARANTO, depositata il 28/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 21210 sez. M3 - ud. 16-11-2021 -2- Rilevato che: 21210/2020 [OSCURATO:PERSONA] conveniva davanti al Tribunale di Taranto, con atto di citazione notificato il 10 dicembre 2011, il Comune di Pulsano per ottenerne il risarcimento di danni, essendo il convenuto custode di una sua strada sulla quale egli adduceva di essere caduto in bicicletta il 17 giugno 2010 alle 10:00 per sconnessione del manto stradale. Il Comune rimaneva contumace. Il Tribunale rigettava la domanda con sentenza n. 588/2013. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cui il Comune resisteva. La Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, rigettava il gravame. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso - illustrato anche con un'ampia memoria, che contesta la proposta di inammissibilità del relatore -, da cui si è difeso il Comune con controricorso. Considerato che: 1. Il ricorso si articola in sette motivi. Il primo motivo denuncia l'erroneità della lettura degli atti di causa e della percezione dei fatti allegati e delle "evidenze raccolte e assicurate agli atti"; si denuncia altresì, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità per violazione dell'articolo 115 c.p.c. Il secondo motivo, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., denuncia violazione dell'articolo 116, secondo comma, c.p.c., nonché inesistenza "già quale mera verità storica" del "contegno censurato e addebitato" al ricorrente, deducendone quindi l'impossibilità di desumerne argomenti di prova, e ciò per "erronea lettura-ricognizione degli atti", violando l'articolo 115 c.p.c. Il terzo motivo, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 116 c.p.c., 2727 e 2729 c.c. , Il quarto motivo, in subordine al secondo, denuncia, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 116, primo comma, c.p.c. in relazione agli articoli 2727 e 2729 c.c. Il quinto motivo, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., denuncia omessa valutazione di fatto decisivo. Il sesto motivo, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 116 c.p.c., 2051 e 1227, primo comma, c.c. Il settimo motivo, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., denuncia violazione dell'articolo 1227 c.c. 2. Tutti i motivi, pur schermandosi con vari riferimenti normativi, presentano una natura sostanzialmente fattuale, diretta a supportare un'alternativa ricostruzione della vicenda. Ciò non viene smentito dalla - pur accurata - memoria del ricorrente, in quanto gli elementi che la innervano, a ben guardare, costituiscono in realtà una conferma della critica direttamente fattuale, oltre a prospettare travisamenti che, se effettivamente sussistessero, dovrebbero essere ricondotti alla fattispecie di cui all'articolo 395 n.4 c.p.c. - il che giustificherebbe comunque la qualificazione di inammissibilità -. L'apparato difensivo già proposto nel ricorso, che la memoria ha tentato di corroborare, è un esempio che ben può definirsi tipico proprio del perseguimento di un terzo grado di merito, finalizzato ad una ricostruzione sotto vari specifici profili diversa dell'evento sulla base del quale è stata fondata la prospettazione della responsabilità del Comune. E l'invocazione delle norme risulta in realtà sterile, poiché, appunto, obiettivo della critica non è propriamente la loro applicazione di per sé, bensì le caratteristiche fattuali dell'evento che il giudice ha accertato essere avvenuto. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di € 4000, oltre a € 200 per gli esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 16 novembre 2021 I
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