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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00977/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] FAVARO' ROSARIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data 2 Marzo 2020 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del tribunale che ha condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per concorso in rapina pluriaggravata.

Ricorrono per Cassazione gli imputati. [OSCURATO:PERSONA] contesta l'affermazione di responsabilità e lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena.

Il motivo in punto responsabilità è inammissibile perché non devoluto con i motivi d'appello con i quali il ricorrente aveva censurato esclusivamente il trattamento sanzionatorio.

Trattasi pertanto di motivo nuovo che richiede un accertamento in fatto inammissibile in questa sede.

Inammissibile perché generico e comunque manifestamente infondato è anche il motivo in punto diniego delle circostanze generiche ed eccessività della pena considerato che la Corte d'appello ha dato conto delle ragioni che hanno impedito la concessione delle richieste attenuanti individuate nella intensità del dolo desunta dalla notevole capacità organizzativa della banda e nei precedenti penali riportati, così come ha dato conto della adeguatezza e proporzionalità della pena rispetto al fatto.

Può quindi affermarsi che la motivazione offerta dai giudici a quibus in tema di diniego delle attenuanti generiche e di valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio applicato in prime cure si rivela del tutto coerente e congrua, a fronte peraltro di oglianze, aspecifiche, dedotte sul punto in sede di ricorso [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'esclusione dell'aggravante dell'uso delle armi sostenendo che non risultano elementi per affermare che le armi fossero prive di tappo rosso.

Lamenta vizio di motivazione sul punto e lamenta il diniego dell'attenuante di cui all'articolo 62 numero 4 cod. pen.

Il ricorso è palesemente inammissibile, in quanto il ricorrente, reiterando doglianze già espresse in appello, si è limitato a censurare profili di carattere meramente valutativo del compendio probatorio, rinnovando contestazioni in punto di ricostruzione del fatto, del tutto sovrapponibili a quelle ampiamente scandagliate dai giudici dell'appello.

I motivi proposti risultano, pertanto, solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto l'enunciato impugnatorio appare essere genericamente sviluppato sulla base di rilievi di merito, tendenti ad una rilettura del compendio probatorio e ad una rivalutazione delle relative statuizioni adottate dalla Corte territoriale.

Statuizioni, per di più, sviluppate sulla base di un esauriente corredo argomentativo, proprio sui punti - sussistenza dell'aggravante dell'arma (l'uso delle armi da parte dei rapinatori è riferito dalla parte offesa e dal teste oculare e dalla foto scattata il giorno della rapina e rinvenuta sul cellulare recuperato sull'autovettura utilizzata dai rapinatori per la fuga); esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 (la Corte territorial ha negato l'attenuante facendo corretta applicazione del principio più volte espresso da questa Corte, secondo il quale ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità (art 62, n. 4, cod. pen.) in riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona (che non coincide necessariamente con il titolare del diritto sulla cosa sottratta) contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, atteso che il delitto de quo ha natura di reato plurioffensivo perché lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale aggredite per la realizzazione del profitto, con la conseguenza che solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante)- in relazione ai quali il ricorrente ha svolto le rispettive censure, all'evidenza tese ad un improprio riesame del fatto, estraneo al perimetro entro il quale può svolgersi il sindacato riservato a questa Corte.

Deve aggiungersi che il Favarò ha finito per reiterare le stesse questioni di fatto già agitate in sede di appello e motivatamente disattese dai giudici di quel grado, senza che il relativo apporto motivazionale abbia poi formato oggetto di una autonoma ed argomentata critica impugnatoria concentrata su vizi di legittimità.

Il che rende i motivi inammissibili perché nella sostanza generici.

La giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai da tempo consolidata nell'affermare che deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di specificità che conduce, a norma dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla inammissibilità della impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] lamenta il diniego dell'attenuante di cui all'articolo 114 codice penale e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata prevalenza della circostanza attenuante di cui all'articolo 62 numero 6 e con riguarda l'entità della pena.

L'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. è stata correttamente esclusa dai giudici dell'appello, attraverso il riferimento alla obiettiva gravità della condotta ascritta all'imputato, ontologicamente incompatibile con le caratteristiche che la condotta stessa deve presentare agli effetti della attenuante invocata.

Questa Corte ha infatti in più occasioni avuto modo di affermare che in tema di concorso di persone nel reato, la circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza richiede che l'opera del concorrente, pur causalmente rilevante, rivesta obiettivamente un valore marginale rispetto a quella degli altri concorrenti, con la conseguenza che il giudice, ai fini della relativa valutazione, non può applicare un criterio condizionalistico assoluto e ritenere l'attenuante solo se il fatto-reato, senza l'opera marginale del compartecipe, si sarebbe verificato ugualmente, pur se con diverse modalità, ma deve comparare i contributi dei vari concorrenti, svolgendo una valutazione intersoggettiva delle condotte di ciascuno (Cass., Sez. 4, 9 ottobre 2008, n. 1218).

Scrutinio, questo, che i giudici dell'appello hanno, sia pure in termini succinti, operato, reputando la condotta ascritta all'imputato non soltanto non marginale nella globale economia della vicenda, ma connotata, in sè, da specifici elementi intimidatori, al pari di quella degli altri correi.

Fondata è invece la censura relativa al giudizio di comparazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. perchè ,diversamente da quanto indicato dai giudici di appello, il primo giudice aveva operato un giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza e non di prevalenze.

L'accoglimento di detto motivo assorbe quello in punto pena.

Nei confronti del ricorrente la sentenza deve essere annullata con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio per nuovo giudizio sul punto.

I ricorsi di Gandolfo e Favarò devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per un nuovo giudizio sul punto.

Dichiara inammissibilCel resto il ricorso ed irrevocabile l'accertamento di responsabilità.

Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Così deliberato in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] FAVARO' ROSARIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data 2 Marzo 2020 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del tribunale che ha condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per concorso in rapina pluriaggravata. Ricorrono per Cassazione gli imputati. [OSCURATO:PERSONA] contesta l'affermazione di responsabilità e lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena. Il motivo in punto responsabilità è inammissibile perché non devoluto con i motivi d'appello con i quali il ricorrente aveva censurato esclusivamente il trattamento sanzionatorio. Trattasi pertanto di motivo nuovo che richiede un accertamento in fatto inammissibile in questa sede. Inammissibile perché generico e comunque manifestamente infondato è anche il motivo in punto diniego delle circostanze generiche ed eccessività della pena considerato che la Corte d'appello ha dato conto delle ragioni che hanno impedito la concessione delle richieste attenuanti individuate nella intensità del dolo desunta dalla notevole capacità organizzativa della banda e nei precedenti penali riportati, così come ha dato conto della adeguatezza e proporzionalità della pena rispetto al fatto. Può quindi affermarsi che la motivazione offerta dai giudici a quibus in tema di diniego delle attenuanti generiche e di valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio applicato in prime cure si rivela del tutto coerente e congrua, a fronte peraltro di oglianze, aspecifiche, dedotte sul punto in sede di ricorso [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'esclusione dell'aggravante dell'uso delle armi sostenendo che non risultano elementi per affermare che le armi fossero prive di tappo rosso. Lamenta vizio di motivazione sul punto e lamenta il diniego dell'attenuante di cui all'articolo 62 numero 4 cod. pen. Il ricorso è palesemente inammissibile, in quanto il ricorrente, reiterando doglianze già espresse in appello, si è limitato a censurare profili di carattere meramente valutativo del compendio probatorio, rinnovando contestazioni in punto di ricostruzione del fatto, del tutto sovrapponibili a quelle ampiamente scandagliate dai giudici dell'appello. I motivi proposti risultano, pertanto, solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto l'enunciato impugnatorio appare essere genericamente sviluppato sulla base di rilievi di merito, tendenti ad una rilettura del compendio probatorio e ad una rivalutazione delle relative statuizioni adottate dalla Corte territoriale. Statuizioni, per di più, sviluppate sulla base di un esauriente corredo argomentativo, proprio sui punti - sussistenza dell'aggravante dell'arma (l'uso delle armi da parte dei rapinatori è riferito dalla parte offesa e dal teste oculare e dalla foto scattata il giorno della rapina e rinvenuta sul cellulare recuperato sull'autovettura utilizzata dai rapinatori per la fuga); esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 (la Corte territorial ha negato l'attenuante facendo corretta applicazione del principio più volte espresso da questa Corte, secondo il quale ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità (art 62, n. 4, cod. pen.) in riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona (che non coincide necessariamente con il titolare del diritto sulla cosa sottratta) contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, atteso che il delitto de quo ha natura di reato plurioffensivo perché lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale aggredite per la realizzazione del profitto, con la conseguenza che solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante)- in relazione ai quali il ricorrente ha svolto le rispettive censure, all'evidenza tese ad un improprio riesame del fatto, estraneo al perimetro entro il quale può svolgersi il sindacato riservato a questa Corte. Deve aggiungersi che il Favarò ha finito per reiterare le stesse questioni di fatto già agitate in sede di appello e motivatamente disattese dai giudici di quel grado, senza che il relativo apporto motivazionale abbia poi formato oggetto di una autonoma ed argomentata critica impugnatoria concentrata su vizi di legittimità. Il che rende i motivi inammissibili perché nella sostanza generici. La giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai da tempo consolidata nell'affermare che deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di specificità che conduce, a norma dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla inammissibilità della impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] lamenta il diniego dell'attenuante di cui all'articolo 114 codice penale e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata prevalenza della circostanza attenuante di cui all'articolo 62 numero 6 e con riguarda l'entità della pena. L'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. è stata correttamente esclusa dai giudici dell'appello, attraverso il riferimento alla obiettiva gravità della condotta ascritta all'imputato, ontologicamente incompatibile con le caratteristiche che la condotta stessa deve presentare agli effetti della attenuante invocata. Questa Corte ha infatti in più occasioni avuto modo di affermare che in tema di concorso di persone nel reato, la circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza richiede che l'opera del concorrente, pur causalmente rilevante, rivesta obiettivamente un valore marginale rispetto a quella degli altri concorrenti, con la conseguenza che il giudice, ai fini della relativa valutazione, non può applicare un criterio condizionalistico assoluto e ritenere l'attenuante solo se il fatto-reato, senza l'opera marginale del compartecipe, si sarebbe verificato ugualmente, pur se con diverse modalità, ma deve comparare i contributi dei vari concorrenti, svolgendo una valutazione intersoggettiva delle condotte di ciascuno (Cass., Sez. 4, 9 ottobre 2008, n. 1218). Scrutinio, questo, che i giudici dell'appello hanno, sia pure in termini succinti, operato, reputando la condotta ascritta all'imputato non soltanto non marginale nella globale economia della vicenda, ma connotata, in sè, da specifici elementi intimidatori, al pari di quella degli altri correi. Fondata è invece la censura relativa al giudizio di comparazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. perchè ,diversamente da quanto indicato dai giudici di appello, il primo giudice aveva operato un giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza e non di prevalenze. L'accoglimento di detto motivo assorbe quello in punto pena. Nei confronti del ricorrente la sentenza deve essere annullata con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio per nuovo giudizio sul punto. I ricorsi di Gandolfo e Favarò devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per un nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibilCel resto il ricorso ed irrevocabile l'accertamento di responsabilità. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Così deliberato in
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