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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 dicembre 2025

Cassazione n. 01161/2026

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza descritta in epigrafe, questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno con la quale, ribaltando l'assoluzione decretata in primo grado, l'imputato ricorrente è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia, perché colpevole di concorso in tentata estorsione aggravata ex art. 7 legge 203/1991; rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. il difensore dell'imputato, adducendo due diversi errori di fatto assertivamente inficianti lo sviluppo logico sotteso alla decisione gravata; rilevato, in particolare, che, con il rimedio attivato, la difesa: -per un verso, ha messo in evidenza l'affermazione, contenuta nella decisione gravata, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA], nel mediare tra le persone offese e gli estorsori, avrebbe fatto capire alle prime che questi ultimi "facevano capo al fratello" Vincenzo, aspetto che in realtà, secondo quanto prospettato nel ricorso, non troverebbe conferma nella sentenza di appello; -per altro verso, ha criticato l'ulteriore indicazione, parimenti emergente dalla sentenza impugnata, in virtù della quale la Corte del merito avrebbe evidenziato che [OSCURATO:PERSONA], nel rivolgersi alle vittime dell'estorsione, ebbe a mostrare "di sapere chi fossero gli estorsori, indicandoli come amici del fratello", dato, anche questo, non confermato dalle emergenze processuali, perché al più tanto corrispondeva solo ad una idea formatasi in capo alle persone offese; ritenuto che nessuno dei due errori di fatto prospettati a sostegno del ricorso legittima il rimedio attivato, con conseguente manifesta infondatezza dell'assunto difensivo, dalla quale deriva l'inammissibilità del rimedio, rilevabile nelle forme di cui al comma 4, primo periodo, del citato art. 625-bis; ritenuto, in particolare, che il primo asserito errore, desunto dalla narrativa in fatto della sentenza gravata é non dalla motivazione, all'evidenza non è in grado di inficiare il percorso logico-argomentativo che, nel caso, ha sorretto la sentenza gravata, atteso che nellamotivazione (si veda il considerato in diritto, pag. 4, dal secondo capoverso), la Corte di Cassazione non ha fatto alcun riferimento alla circostanza in fatto messa in evidenza dal ricorso, apprezzando, piuttosto, altre emergenze, significativamente indicate dalla Corte del merito a sostegno del giudizio di responsabilità, si che l'eventuale errore, nel caso, non ha in alcun modo inciso sulle conclusioni assunte dal giudice di legittimità, fondate su tutt'altre evidenze; ritenuto che l'altro errore prospettato, riguardante l'asserito rapporto di amicizia tra il fratello del ricorrente e gli estorsori siccome ricavabile dalle dichiarazioni del ricorrente (che invece, secondo la difesa, si sarebbe limitato ad affermare che conosceva i protagonisti dell'estorsione per il tramite del germano senza mai rimarcare alcuna contiguità di quest'ultimo ai detti estorsori), oltre a non assumere un rilievo così marcato nel complessivo ritenere della sentenza gravata da ricorso, dà comunque corpo ad una censura manifestamente infondata, giacchè la Corte, riprendendo la sentenza di appello, si è limitata ad evidenziare che dalla stessa emergeva la conclusione che [OSCURATO:PERSONA] avesse mostrato di sapere chi fossero gli estorsori perché "amici del fratello", ciò senza mai riferire tale dato ad una affermazione dell'imputato ma replicandone il portato alla luce della motivazione della decisione di merito (nella quale si faceva chiaramente riferimento a tale deduzione come frutto delle propalazioni di [OSCURATO:PERSONA]: si veda pagina 7), sì che nel caso mancano a monte gli elementi per riscontrare la sussistenza di un errore percettivo utilmente funzionale al rimedio attivato; rilevato, infine, che alla ritenuta inammissibilità seguono le pronunce di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., definite come da dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. osì è deciso, 03/12/2025 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza descritta in epigrafe, questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno con la quale, ribaltando l'assoluzione decretata in primo grado, l'imputato ricorrente è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia, perché colpevole di concorso in tentata estorsione aggravata ex art. 7 legge 203/1991; rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. il difensore dell'imputato, adducendo due diversi errori di fatto assertivamente inficianti lo sviluppo logico sotteso alla decisione gravata; rilevato, in particolare, che, con il rimedio attivato, la difesa: -per un verso, ha messo in evidenza l'affermazione, contenuta nella decisione gravata, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA], nel mediare tra le persone offese e gli estorsori, avrebbe fatto capire alle prime che questi ultimi "facevano capo al fratello" Vincenzo, aspetto che in realtà, secondo quanto prospettato nel ricorso, non troverebbe conferma nella sentenza di appello; -per altro verso, ha criticato l'ulteriore indicazione, parimenti emergente dalla sentenza impugnata, in virtù della quale la Corte del merito avrebbe evidenziato che [OSCURATO:PERSONA], nel rivolgersi alle vittime dell'estorsione, ebbe a mostrare "di sapere chi fossero gli estorsori, indicandoli come amici del fratello", dato, anche questo, non confermato dalle emergenze processuali, perché al più tanto corrispondeva solo ad una idea formatasi in capo alle persone offese; ritenuto che nessuno dei due errori di fatto prospettati a sostegno del ricorso legittima il rimedio attivato, con conseguente manifesta infondatezza dell'assunto difensivo, dalla quale deriva l'inammissibilità del rimedio, rilevabile nelle forme di cui al comma 4, primo periodo, del citato art. 625-bis; ritenuto, in particolare, che il primo asserito errore, desunto dalla narrativa in fatto della sentenza gravata é non dalla motivazione, all'evidenza non è in grado di inficiare il percorso logico-argomentativo che, nel caso, ha sorretto la sentenza gravata, atteso che nellamotivazione (si veda il considerato in diritto, pag. 4, dal secondo capoverso), la Corte di Cassazione non ha fatto alcun riferimento alla circostanza in fatto messa in evidenza dal ricorso, apprezzando, piuttosto, altre emergenze, significativamente indicate dalla Corte del merito a sostegno del giudizio di responsabilità, si che l'eventuale errore, nel caso, non ha in alcun modo inciso sulle conclusioni assunte dal giudice di legittimità, fondate su tutt'altre evidenze; ritenuto che l'altro errore prospettato, riguardante l'asserito rapporto di amicizia tra il fratello del ricorrente e gli estorsori siccome ricavabile dalle dichiarazioni del ricorrente (che invece, secondo la difesa, si sarebbe limitato ad affermare che conosceva i protagonisti dell'estorsione per il tramite del germano senza mai rimarcare alcuna contiguità di quest'ultimo ai detti estorsori), oltre a non assumere un rilievo così marcato nel complessivo ritenere della sentenza gravata da ricorso, dà comunque corpo ad una censura manifestamente infondata, giacchè la Corte, riprendendo la sentenza di appello, si è limitata ad evidenziare che dalla stessa emergeva la conclusione che [OSCURATO:PERSONA] avesse mostrato di sapere chi fossero gli estorsori perché "amici del fratello", ciò senza mai riferire tale dato ad una affermazione dell'imputato ma replicandone il portato alla luce della motivazione della decisione di merito (nella quale si faceva chiaramente riferimento a tale deduzione come frutto delle propalazioni di [OSCURATO:PERSONA]: si veda pagina 7), sì che nel caso mancano a monte gli elementi per riscontrare la sussistenza di un errore percettivo utilmente funzionale al rimedio attivato; rilevato, infine, che alla ritenuta inammissibilità seguono le pronunce di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., definite come da dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. osì è deciso, 03/12/2025 Il Consigliere estensore Il P
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