Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 aprile 2026

Cassazione n. 11061/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro-tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in via incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro-tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] registro generale 6955/2025Numero sezionale 124/2026Numero di raccolta generale 11061/2026Data pubblicazione 24/04/2026avverso la sentenza della Corte di [OSCURATO:PERSONA] di Toscanan. 1153/2024 depositata il 02/10/2024.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/2026dal [OSCURATO:PERSONA] PisaUditi i procuratori delle parti che hanno concluso riportandosi ai rispettiviscritti difensiviUdito il P.G. che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi1.

In seguito ai sopralluoghi effettuati nel novembre 2017 e nel marzo2018, dall’Arpat (Agenzia Regionale per la protezione ambientale [OSCURATO:SOCIETA])presso l'impianto della [OSCURATO:SOCIETA]. – società operante nel settore dellaraccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, mediante il proprioimpianto sito in [OSCURATO:PERSONA] (PT) - sul presupposto che dettasocietà aveva conferito, nel corso dell’anno 2017, presso la discaricagestita dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) rifiuticlassificati come CER 19.12.12 senza che gli stessi fossero stati realmentesottoposti ad alcun trattamento di selezione automatica e che avrebbecomportato l’applicazione del tributo in misura ridotta, in totale assenzadei requisiti per avvalersi della riduzione di imposta, la Regione Toscanaemetteva nei confronti del gestore della discarica un atto impositivo con ilquale, per l’anno 2017, contestava che il pagamento del tributo in misuraridotta non fosse legittimo e, sulla scorta di tale ragione, richiedeva ilpagamento della differenza tra quanto versato (€ 2,07 a tonnellata) equanto dovuto (10,33 a tonnellata).

L'[OSCURATO:PERSONA], poi, nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. - quale autoremediato in relazione alla violazione di insufficiente versamento della c.d.“ecotassa” ascritta alla [OSCURATO:SOCIETA]. l’atto di accertamento eirrogazione di sanzioni con il quale venivano irrogate le sanzioni previstedall’art.10 l.r. 31/2005 nella misura del 30% del tributo dovuto dalNumero registro generale 6955/2025Numero sezionale 124/2026Numero di raccolta generale 11061/2026Data pubblicazione 24/04/2026gestore della discarica (pari ad € 75.939,97) oltre agli interessi moratori espese di notifica per un ammontare complessivo di € 25.060,19.2.

Le società [OSCURATO:SOCIETA]. impugnavano l’atto impositivoirrogato dalla Regione e la CTP di Firenze rigettava i ricorsi proposti consentenza n. 355/2021 confermata dalla CGT-2 [OSCURATO:SOCIETA] con la sentenza n.1153/2024 che respingeva gli appelli proposti da entrambe le suddettesocietà.3.

Contro detta sentenza hanno proposto separati ricorsi per cassazionela [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]., formulando, ciascuna, cinque motivi diimpugnazione.5. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con separati controricorsi.3.

La Procura Generale ha depositato memoria chiedendo il rigetto deiricorsi.4.

Entrambe le società suindicate hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]. ha lamentato, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., nullità della sentenza peromessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., con riferimento al primo motivo diappello in forza del quale era stata censurata la pronuncia resa dalla CTPdi Firenze in quanto totalmente priva di motivazione.1.1.

Il motivo è infondato atteso che in virtù dell'effetto sostitutivo dellapronuncia della sentenza d'appello e del principio secondo cui le nullitàdella sentenza soggetta ad appello si convertono in motivi diimpugnazione, non può essere denunciato in cassazione il vizio dellasentenza di primo grado - per la quale si deduce la mancanza dimotivazione- non rilevato dal giudice di appello. (Cass., 03/08/2007, n.17072).2.

Con il secondo motivo la suindicata società ha dedotto, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992nonché degli artt. 112, 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att.Numero registro generale 6955/2025Numero sezionale 124/2026Numero di raccolta generale 11061/2026Data pubblicazione 24/04/2026c.p.c., in relazione agli artt. 156 c.p.c., 1, comma 2, d.lgs. 546/1992 e111 Cost. per motivazione inesistente o meramente apparente,assumendo che i giudici territoriali, oltre a non rispondere ad uno specificomotivo di appello relativo all’inesistenza della motivazione della sentenzadi primo grado, si erano limitati a richiamare esclusivamente i contenutidegli atti di accertamento Arpat e del successivo atto impositivo regionale,proponendo un sillogismo fra assenza di determinati macchinari(deferrizzatore e trituratore) ed impossibilità tecnica di selezioneautomatica, senza affrontare criticamente le ampie argomentazionidifensive avanzate dalla ricorrente ed i documenti da questa prodotti.2.1.

Anche tale motivo è privo di pregio.Va rammentato che per le Sezioni unite di questa Corte la motivazione èsolo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error inprocedendo, allorquando, benché graficamente esistente, non renda,tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè talida lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Cass. Sez.

U. 19/06/2018, n. 16159 [p. 7.2.], che menzionaCass.

Sez.

U. 03/11/2016, n. 22232; conf.: Cass. Sez.

U. nn. 22229,22230, 22231, del 2016.

I medesimi concetti giuridici sono stati espressida Cass. Sez.

U. 24/03/2017, n. 766; Cass. Sez.

U. 09/06/2017, n. 14430[p. 2.4.]; Cass. Sez.

U. 18/04/2018, n. 9557 [p. 3.5.]).

SuccessivamenteCass.

Sez.

U. 27/12/2019, n. 34476, 18/04/2018, n. 9558; Cass. Sez.

U.31/12/2018, n. 33679) ha avuto modo di ribadire che «nel giudizio dilegittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoniermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attieneall’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeNumero registro generale 6955/2025Numero sezionale 124/2026Numero di raccolta generale 11061/2026Data pubblicazione 24/04/2026processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivisotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nelcontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di sufficienza della motivazione».

Orbene la natura ditali argomentazioni esclude, pervero, che si possa ravvisare unamotivazione assente o apparente della sentenza impugnata.

Per costantegiurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullitàdella sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza,quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidoneea rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessutadi argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse odobiettivamente incomprensibili (ex multis: Cass., 30 aprile 2020, n. 8427;Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975).Nel caso in esame risulta evidente che il decisum raggiunge la soglia delminimo costituzionale, avendo i giudici di appello argomentatoadeguatamente la loro decisione, tenendo conto delle deduzioni edallegazioni delle parti, pervenendo alla conclusione secondo cui alla lucedelle complessive emergenze istruttorie, era emerso che l'impianto dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. era privo di macchinari ed impianti adatti ad effettuarela selezione automatica dei rifiuti e che tali rifiuti erano stati sversati indiscarica senza il preventivo trattamento previsto per godere dell'aliquotaagevolativa, risultando evidente che la parte ricorrente, in realtà, si duoledell’omessa valutazione di circostanze comprovanti, a suo dire, l’erroneaindividuazione dei presupposti idonei a legittimare l’adozione dell’attoimpositivo de quo.Giova, del resto, ricordare che il giudice del merito non deve dar conto diogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, essendo, invece,necessario e sufficiente, in base all'art. 132, secondo comma, n. 4, cod.proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto e diNumero registro generale 6955/2025Numero sezionale 124/2026Numero di raccolta generale 11061/2026Data pubblicazione 24/04/2026diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo in tal modoritenersi disattesi, per implicito, tutti gli argomenti non espressamenteesaminati, ma sub valenti rispetto alle ragioni della decisione (cfr., exmultis, Cass., 2 febbraio 2022, n. 3108, che richiama Cass., 25 giugno2020, n. 12652; Cass., 26 maggio 2016, n. 10937; Cass., 17 maggio2013, n. 12123).

Alla luce di tali coordinate ermeneutiche deve, allora,ritenersi la sussistenza di una motivazione nel suo complesso certamenteintellegibile, laddove il motivo di impugnazione intende farimpropriamente transitare, sotto il suddetto profilo, le ragioni di una noncondivisione della sentenza impugnata.3.

Con il terzo motivo la società contribuente ha lamentato, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., omesso esame di fatti decisivi peril giudizio, oggetto di discussione tra le parti, attestanti l’esistenza pressoil proprio stabilimento nell’anno 2017, di un processo automatico diselezione dei rifiuti idoneo a produrre scarti e sovvalli classificabili comeCER 19.12.12, rispondenti alla normativa relativa all’aliquota agevolataper il conferimento in discarica.Parte ricorrente ha assunto, in particolare, che “la sentenza…. risulterebbecomunque viziata in ragione dell’omesso esame di tutte quelle circostanze(documentate) attestanti l’esistenza, presso [OSCURATO:SOCIETA]. per l’anno 2017,di un impianto idoneo ad eseguire un processo automatico di selezione perla produzione di “scarti e sovvalli” classificabili con CER 191212 econferibili in discarica ai sensi dell’art. 3 comma 40 L. 549/95 e art. 23bis, comma 3 l.r. [OSCURATO:SOCIETA] 60/96 ad ecotassa ridotta”.3.1.

Il motivo si appalesa inammissibile atteso che nel caso di "doppiaconforme" ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (ipotesi che ricorre nel caso inesame, contrariamente a quanto ritenuto dalla parte contribuente inquanto le due sentenza si fondano sulle medesime argomentazioni logico-giuridiche anche in punto di valutazione dei da probatori) è onere delricorrente indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, dellaNumero registro generale 6955/2025Numero sezionale 124/2026Numero di raccolta generale 11061/2026Data pubblicazione 24/04/2026decisione di primo grado e del rigetto dell'appello, dimostrando che sonotra loro diverse e detto onere non viene meno in caso di successione neldiritto controverso tra primo e secondo grado, giacché il sopravvenutomutamento del soggetto titolare della posizione sostanziale dedotta ingiudizio non implica necessariamente la diversità tra le ragioni di fatto allabase della sentenza di primo grado e quelle della conferma in grado diappello. (Cass., 20/09/2023, n. 26934), onere della specie nonadempiuto.3.2.

Occorre, in ogni caso, rilevare che l'art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. inlegge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specificodenunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza odagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra leparti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nelrigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il"fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale oextratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" talefatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua"decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori nonintegra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora ilfatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto ditutte le risultanze probatorie. (Sez.

U, sentenza n. 8053 del 07/04/2014,Rv. 629831 - 01).Invero in disparte, come detto, la circostanza che trattasi di c.d. doppiaconforme, il motivo, comunque, non coglie nel segno difettando il requisitodi decisività degli elementi asseritamente trascurati: la parte richiama,Numero registro generale 6955/2025Numero sezionale 124/2026Numero di raccolta generale 11061/2026Data pubblicazione 24/04/2026infatti, in particolare una planimetria generale all'Autorizzazione rilasciatacon provvedimento 12076 del 23.8.2017 dalla quale “anche grazie allaraffigurazione dell'impianto in sezione e della legenda” sarebbe stato“possibile comprendere le caratteristiche strutturali” dell’impianto, datoprobatorio asseritamente pretermesso in alcun modo idoneo ad inficiare laricostruzione in fatto dei giudici di merito i quali hanno ritenuto che,risultata accertata in loco l’assenza del separatore magnetico e deltrituratore quali macchinari essenziali affinché potesse svolgersi l’attivitàdi selezione automatica, doveva escludersi che i rifiuti conferiti in discaricadalla [OSCURATO:SOCIETA]. potessero essere ricondotti alla categoria di rifiutiidentificata con il codice CER 191212 (scarti e sovvalli) in quanto nonpreventivamente sottoposti a selezione automatica.Invero appare di tutta evidenza che con il motivo in questione la stessacontribuente, nel lamentare l’omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti in relazione alleeffettive caratteristiche dell’impianto ed alla natura dei rifiuti prodotti, afronte della conforme ricostruzione dei giudici di primo e di secondo gradonel senso contrario alla tesi propugnata, pone, in modo del tutto generico,una mera questione in fatto relativa alla valutazione delle risultanzeprocessuali, con conseguente inammissibilità/infondatezza del motivo, sìcome formulato.4.

Con il quarto motivo la società contribuente ha dedotto, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 3, comma 40, l. 549/95, 23-bis, comma 3, l.r. [OSCURATO:SOCIETA] n. 60/96e dell’art. 184 d.lgs. 152/06, assumendo che l’illegittimità della sentenzasi ricavava, altresì, dall’assunto, dichiarato dalla stessa Arpat, e ripresodalla Regione [OSCURATO:SOCIETA] nel suo atto impositivo e ribadito acriticamente daentrambi i giudici di merito, secondo cui per l’applicazione dell’aliquotaagevolata di cui alla normativa nazionale e regionale sarebbe statonecessario per la società l’utilizzo di un “trituratore” e di unNumero registro generale 6955/2025Numero sezionale 124/2026Numero di raccolta generale 11061/2026Data pubblicazione 24/04/2026“deferrizzatore”, in assenza dei quali non si poteva sostenere la naturaautomatica dell’impianto, sicché sarebbe stata errata la classificazione deirifiuti così prodotti con CER 191212.4.1.

Orbene il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.(specificamente invocato da parte ricorrente) può rivestire la forma dellaviolazione di legge (intesa come errata negazione o affermazionedell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessadi un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto(intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizionenon pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata,riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenzegiuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua,pur corretta, interpretazione; Cfr. Cass. n. 1015 del 2023; Cass. n. 5490del 2022; Cass. n. 596 del 2022; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 28462del 2021; Cass. n. 25343 del 2021; Cass. n. 4226 del 2021; Cass. n. 395del 2021; Cass. n. 27909 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n.27686 del 2018).

È opportuno rimarcare, inoltre, che questa Corte (cfr.,pure nelle rispettive motivazioni, oltre alle pronunce appena citate, Cass.n. 35041 del 2022, Cass. n. 33961 del 2022 e Cass. n. 13408 del 2022),ha chiarito, tra l’altro, che: non integra violazione, né falsa applicazione dinorme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecieconcreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al difuori dell'ambito interpretativo ed applicativo della norma di legge; b) ildiscrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronearicognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazionedella legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione dellafattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura,diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione dellerisultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016;Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 delNumero registro generale 6955/2025Numero sezionale 124/2026Numero di raccolta generale 11061/2026Data pubblicazione 24/04/20262010; Cass. n. 7394 del 2010); c) le doglianze attinenti non giàall'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme dilegge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla lucedelle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione delgiudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).In realtà la società ricorrente - nel propugnare l’erroneità della sentenzaimpugnata nella parte in cui aveva affermato che la società contribuente“aveva fittiziamente attribuito ai rifiuti il codice CER 191212” nonché neldedurre che la produzione di “scarti e sovvalli”, non richiedevanecessariamente un separatore magnetico (ben potendo essere assentiparti metalliche dal carico di rifiuti in entrata da trattare) e men che menoun trituratore contrariamente a quanto ricostruito dai giudici di appello -lungi dal denunciare l'erronea ricognizione, da parte del provvedimentoimpugnato, della fattispecie astratta portata dalla norma di leggerichiamata - allega un'erronea ricognizione, da parte del giudice a quo,della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, operazione chenon attiene all'esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensìalla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, insede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione(cfr., ex plurimis, Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv.638171), neppure coinvolgendo, secondo la prospettazione critica dellasocietà ricorrente, l'eventuale falsa applicazione delle norme richiamatesotto il profilo dell'erronea sussunzione giuridica di un fatto in séincontroverso, insistendo propriamente nella prospettazione di una diversaricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice diappello.

Appare, dunque, evidente che nel caso di specie, al di là delformale richiamo, contenuto nell'epigrafe del motivo d'impugnazione inesame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistamdelle censure sollevate dalle ricorrenti deve, piuttosto, individuarsi nellanegata congruità della lettura fornita dai giudici territoriali del contenutoNumero registro generale 6955/2025Numero sezionale 124/2026Numero di raccolta generale 11061/2026Data pubblicazione 24/04/2026rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, deifatti di causa o delle circostanze ritenute rilevanti.

Si tratta, come apparemanifesto, di un'argomentazione critica con evidenza diretta a censurareuna (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concretanecessariamente mediata dalla contestata valutazione delle risultanzeprobatorie di causa e, pertanto, di una tipica censura diretta a denunciareil vizio di motivazione.Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimitànon il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, masolo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e dellacoerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito,al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti delproprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e discegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenutemaggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi,dando così liberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di provaacquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n.2357).

Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento daquelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicitaconfutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegatidalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n.9662).5.

Con il quinto motivo la società [OSCURATO:SOCIETA]. ha dedotto, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per omessapronuncia, ex art. 112 c.p.c., con riferimento a quanto dedotto, in viasubordinata, circa il quantum della pretesa impositiva assumendo che sianel ricorso introduttivo che nell’atto di appello era stata avanzataNumero registro generale 6955/2025Numero sezionale 124/2026Numero di raccolta generale 11061/2026Data pubblicazione 24/04/2026domanda, in via subordinata, di accertare e dichiarare l’illegittimitàdell’atto impositivo con riguardo al quantum della pretesa, avendol’organo accertatore computato nel calcolo complessivo del tributo,asseritamente non versato, anche alcuni quantitativi dichiaratamenteconferiti nella discarica [OSCURATO:SOCIETA]. ad ecotassa integrale, per €.2.245,00.5.1.

Il motivo è fondato.Rileva il Collegio che il motivo di appello relativo al quantum della pretesa– che, come desumibile dalle medesime difese della Regione [OSCURATO:SOCIETA],dai giudici di appello ravvisando il vizio lamentato di omessa pronunzia,sicché, sul punto, la sentenza deve essere cassata.6.

Va, quindi, rilevato che con successivo ricorso – da qualificare comericorso incidentale, vedi, ex multis, Cass. 12/10/2021, n. 27680) - laScapigliato s.r.l. ha dedotto, a sua volta, cinque motivi.6.1.

Con il primo motivo ha lamentato, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, comma34, della l n. 549/1995 e dell’art. 11, commi 1 e 1-bis, della l.r.

Toscanan. 60/1996 assumendo che erroneamente i giudici di appello avevanoritenuto legittima la pretesa tributaria benché l’ente impositore avesseviolato le garanzie procedurali poste nell’interesse del contribuente dallesuddette disposizioni.Tale motivo non ha pregio.Deve, in vero, osservarsi che l’art. 11 l.r. [OSCURATO:SOCIETA] rubricato“Accertamento delle violazioni tributarie” così dispone: “1.

Le violazionidella presente legge sono constatate con processo verbale redatto daisoggetti preposti al controllo, di cui al comma 1 bis, ed inviato allastruttura tributaria della Regione, che vigila sulla corretta applicazione deltributo. 1 bis.

Oltre ai soggetti di cui all'articolo 195, comma 5, del d.lgs.152/2006, le attività di controllo sono svolte dalla Regione tramite l’Arpat,Numero registro generale 6955/2025Numero sezionale 124/2026Numero di raccolta generale 11061/2026Data pubblicazione 24/04/2026secondo quanto previsto dalla l.r. 30/2009, mediante ispezioni e verifichepresso i luoghi adibiti all'esercizio dell'attività di discarica, o diincenerimento e presso gli altri luoghi dove sono custoditi i registri di cuiall'articolo 5 e l'altra documentazione inerente alle attività di gestione deirifiuti”Orbene rileva il Collegio che, nelle disposizioni di legge richiamate non èprevisto alcun diritto alla partecipazione del privato al procedimentoamministrativo-tributario che costituisce una mera eventualità, essendorimessa all'amministrazione la scelta di interpellare preventivamente ilcontribuente.Del resto, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, trattandosi,nel caso di specie, di contestazione relativa ad un tributo “nonarmonizzato” l’obbligatorietà del contraddittorio sarebbe configurabile soloove espressamente previsto dalla normativa di settore, nella specie nonprevisto.

Conseguentemente tale motivo va rigettato.7.

Deve, quindi, rilevarsi che la suindicata società ha dedotto i seguentiulteriori motivi:7.1. con il secondo motivo ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4 c.p.c., nullità della sentenza perché fornita di motivazionemeramente apparente, in violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4 e 61 deld.lgs. n. 546/1992, degli artt. 112, 132, comma 2, n. 4, e 118 disp. att.c.p.c., in combinato disposto con l’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992e dei principi generali sulla motivazione dei provvedimenti giurisdizionalisanciti dall’art. 111, commi 6 e 7, Cost., risultando che la sentenzaimpugnata era viziata per motivazione apparente, avendo i giudici disecondo grado ritenuto legittima la pretesa impositiva conargomentazioni che si esaurivano nella mera riproposizione dellamotivazione recata nell’atto impositivo notificato alla società, nonostante,nei gradi di merito, fossero stati dedotto una pluralità di argomenti idoneia dimostrarne l’infondatezza;Numero registro generale 6955/2025Numero sezionale 124/2026Numero di raccolta generale 11061/2026Data pubblicazione 24/04/20267.2. con il terzo motivo ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.5 c.p.c., l’ omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto didiscussione tra le parti, attestanti che la società Dife, nell’anno 2017: i)aveva sottoposto i rifiuti in ingresso presso il proprio stabilimento aprocedure di selezione semi-automatica e compattazione meccanica; ii)all’esito di tale trattamento, aveva ottenuto una percentuale di materialerecuperato pari al 51,7%, circostanza inequivocabilmente attestante unefficace processo di recupero e, quindi, il conferimento, per la quota nonrecuperata, di scarti e sovvalli e non certo di rifiuti “tal quali”;7.3. con il quarto motivo ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, comma 40, dellaL. n. 549/1995 e dell’art. 184 del d.lgs. n. 152/2006, in relazioneall’allegato D alla parte IV del medesimo Decreto per aver i giudici diappello affermato l’impossibilità per Dife di eseguire un trattamento deirifiuti idoneo alla produzione di “scarti” e “sovvalli” sulla sola scortadell’accertata assenza, presso il relativo impianto, di un trituratore e/o diun deferrizzatore, in questo modo violando le disposizioni soprarichiamate, le quali presuppongono, ai fini della nozione di scarti esovvalli, la sola presenza di un’attività di trattamento meccanico dei rifiuti(ad esempio, selezione, triturazione, compattazione, etc.), pacificamentesussistente nel caso di specie.7.4. con il quinto motivo ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per omessa pronuncia, ex art. 112c.p.c., con riferimento a quanto dedotto, dalla contribuente in relazione alquantum della pretesa impositiva vantata dalla Regione [OSCURATO:SOCIETA].8.

Trattasi di motivi interamente sovrapponibili ai motivi proposti secondo,terzo, quarto e quinto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. già trattati ai §§ 2 e segg.relativamente ai quali non possono che reiterarsi le considerazioni già ivisvolte nel senso della infondatezza di tutte le censure formulate dallasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. con i motivi secondo, terzo e quarto e dellaNumero registro generale 6955/2025Numero sezionale 124/2026Numero di raccolta generale 11061/2026Data pubblicazione 24/04/2026fondatezza del quinto motivo relativo al vizio di omessa pronunzia inrelazione alle contestazioni relative al quantum della pretesa.9.

In conclusione, in accoglimento del quinto motivo del ricorso principalee del quinto motivo del ricorso incidentale, disattesi gli altri motivi dientrambi i ricorsi principale ed incidentale, la sentenza deve essere,dunque, cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della [OSCURATO:SOCIETA], in diversa composizione, la quale procederà anchealla liquidazione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il quinto motivo del ricorso principale ed il quinto motivodel ricorso incidentale, rigetta gli altri motivi di entrambi i ricorsi; cassa lasentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della [OSCURATO:SOCIETA], in diversa composizione, cui rimette anchela liquidazione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, indata 25 febbraio 2026Il Consigliere rel.

Il Presidente([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro-tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in via incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro-tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] registro generale 6955/2025Numero sezionale 124/2026Numero di raccolta generale 11061/2026Data pubblicazione 24/04/2026avverso la sentenza della Corte di [OSCURATO:PERSONA] di Toscanan. 1153/2024 depositata il 02/10/2024.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/2026dal [OSCURATO:PERSONA] PisaUditi i procuratori delle parti che hanno concluso riportandosi ai rispettiviscritti difensiviUdito il P.G. che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi1. In seguito ai sopralluoghi effettuati nel novembre 2017 e nel marzo2018, dall’Arpat (Agenzia Regionale per la protezione ambientale [OSCURATO:SOCIETA])presso l'impianto della [OSCURATO:SOCIETA]. – società operante nel settore dellaraccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, mediante il proprioimpianto sito in [OSCURATO:PERSONA] (PT) - sul presupposto che dettasocietà aveva conferito, nel corso dell’anno 2017, presso la discaricagestita dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) rifiuticlassificati come CER 19.12.12 senza che gli stessi fossero stati realmentesottoposti ad alcun trattamento di selezione automatica e che avrebbecomportato l’applicazione del tributo in misura ridotta, in totale assenzadei requisiti per avvalersi della riduzione di imposta, la Regione Toscanaemetteva nei confronti del gestore della discarica un atto impositivo con ilquale, per l’anno 2017, contestava che il pagamento del tributo in misuraridotta non fosse legittimo e, sulla scorta di tale ragione, richiedeva ilpagamento della differenza tra quanto versato (€ 2,07 a tonnellata) equanto dovuto (10,33 a tonnellata). L'[OSCURATO:PERSONA], poi, nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. - quale autoremediato in relazione alla violazione di insufficiente versamento della c.d.“ecotassa” ascritta alla [OSCURATO:SOCIETA]. l’atto di accertamento eirrogazione di sanzioni con il quale venivano irrogate le sanzioni previstedall’art.10 l.r. 31/2005 nella misura del 30% del tributo dovuto dalNumero registro generale 6955/2025Numero sezionale 124/2026Numero di raccolta generale 11061/2026Data pubblicazione 24/04/2026gestore della discarica (pari ad € 75.939,97) oltre agli interessi moratori espese di notifica per un ammontare complessivo di € 25.060,19.2. Le società [OSCURATO:SOCIETA]. impugnavano l’atto impositivoirrogato dalla Regione e la CTP di Firenze rigettava i ricorsi proposti consentenza n. 355/2021 confermata dalla CGT-2 [OSCURATO:SOCIETA] con la sentenza n.1153/2024 che respingeva gli appelli proposti da entrambe le suddettesocietà.3. Contro detta sentenza hanno proposto separati ricorsi per cassazionela [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]., formulando, ciascuna, cinque motivi diimpugnazione.5. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con separati controricorsi.3. La Procura Generale ha depositato memoria chiedendo il rigetto deiricorsi.4. Entrambe le società suindicate hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]. ha lamentato, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., nullità della sentenza peromessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., con riferimento al primo motivo diappello in forza del quale era stata censurata la pronuncia resa dalla CTPdi Firenze in quanto totalmente priva di motivazione.1.1. Il motivo è infondato atteso che in virtù dell'effetto sostitutivo dellapronuncia della sentenza d'appello e del principio secondo cui le nullitàdella sentenza soggetta ad appello si convertono in motivi diimpugnazione, non può essere denunciato in cassazione il vizio dellasentenza di primo grado - per la quale si deduce la mancanza dimotivazione- non rilevato dal giudice di appello. (Cass., 03/08/2007, n.17072).2. Con il secondo motivo la suindicata società ha dedotto, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992nonché degli artt. 112, 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att.Numero registro generale 6955/2025Numero sezionale 124/2026Numero di raccolta generale 11061/2026Data pubblicazione 24/04/2026c.p.c., in relazione agli artt. 156 c.p.c., 1, comma 2, d.lgs. 546/1992 e111 Cost. per motivazione inesistente o meramente apparente,assumendo che i giudici territoriali, oltre a non rispondere ad uno specificomotivo di appello relativo all’inesistenza della motivazione della sentenzadi primo grado, si erano limitati a richiamare esclusivamente i contenutidegli atti di accertamento Arpat e del successivo atto impositivo regionale,proponendo un sillogismo fra assenza di determinati macchinari(deferrizzatore e trituratore) ed impossibilità tecnica di selezioneautomatica, senza affrontare criticamente le ampie argomentazionidifensive avanzate dalla ricorrente ed i documenti da questa prodotti.2.1. Anche tale motivo è privo di pregio.Va rammentato che per le Sezioni unite di questa Corte la motivazione èsolo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error inprocedendo, allorquando, benché graficamente esistente, non renda,tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè talida lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Cass. Sez. U. 19/06/2018, n. 16159 [p. 7.2.], che menzionaCass. Sez. U. 03/11/2016, n. 22232; conf.: Cass. Sez. U. nn. 22229,22230, 22231, del 2016. I medesimi concetti giuridici sono stati espressida Cass. Sez. U. 24/03/2017, n. 766; Cass. Sez. U. 09/06/2017, n. 14430[p. 2.4.]; Cass. Sez. U. 18/04/2018, n. 9557 [p. 3.5.]). SuccessivamenteCass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476, 18/04/2018, n. 9558; Cass. Sez. U.31/12/2018, n. 33679) ha avuto modo di ribadire che «nel giudizio dilegittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoniermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attieneall’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeNumero registro generale 6955/2025Numero sezionale 124/2026Numero di raccolta generale 11061/2026Data pubblicazione 24/04/2026processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivisotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nelcontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di sufficienza della motivazione». Orbene la natura ditali argomentazioni esclude, pervero, che si possa ravvisare unamotivazione assente o apparente della sentenza impugnata. Per costantegiurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullitàdella sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza,quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidoneea rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessutadi argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse odobiettivamente incomprensibili (ex multis: Cass., 30 aprile 2020, n. 8427;Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975).Nel caso in esame risulta evidente che il decisum raggiunge la soglia delminimo costituzionale, avendo i giudici di appello argomentatoadeguatamente la loro decisione, tenendo conto delle deduzioni edallegazioni delle parti, pervenendo alla conclusione secondo cui alla lucedelle complessive emergenze istruttorie, era emerso che l'impianto dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. era privo di macchinari ed impianti adatti ad effettuarela selezione automatica dei rifiuti e che tali rifiuti erano stati sversati indiscarica senza il preventivo trattamento previsto per godere dell'aliquotaagevolativa, risultando evidente che la parte ricorrente, in realtà, si duoledell’omessa valutazione di circostanze comprovanti, a suo dire, l’erroneaindividuazione dei presupposti idonei a legittimare l’adozione dell’attoimpositivo de quo.Giova, del resto, ricordare che il giudice del merito non deve dar conto diogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, essendo, invece,necessario e sufficiente, in base all'art. 132, secondo comma, n. 4, cod.proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto e diNumero registro generale 6955/2025Numero sezionale 124/2026Numero di raccolta generale 11061/2026Data pubblicazione 24/04/2026diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo in tal modoritenersi disattesi, per implicito, tutti gli argomenti non espressamenteesaminati, ma sub valenti rispetto alle ragioni della decisione (cfr., exmultis, Cass., 2 febbraio 2022, n. 3108, che richiama Cass., 25 giugno2020, n. 12652; Cass., 26 maggio 2016, n. 10937; Cass., 17 maggio2013, n. 12123). Alla luce di tali coordinate ermeneutiche deve, allora,ritenersi la sussistenza di una motivazione nel suo complesso certamenteintellegibile, laddove il motivo di impugnazione intende farimpropriamente transitare, sotto il suddetto profilo, le ragioni di una noncondivisione della sentenza impugnata.3. Con il terzo motivo la società contribuente ha lamentato, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., omesso esame di fatti decisivi peril giudizio, oggetto di discussione tra le parti, attestanti l’esistenza pressoil proprio stabilimento nell’anno 2017, di un processo automatico diselezione dei rifiuti idoneo a produrre scarti e sovvalli classificabili comeCER 19.12.12, rispondenti alla normativa relativa all’aliquota agevolataper il conferimento in discarica.Parte ricorrente ha assunto, in particolare, che “la sentenza…. risulterebbecomunque viziata in ragione dell’omesso esame di tutte quelle circostanze(documentate) attestanti l’esistenza, presso [OSCURATO:SOCIETA]. per l’anno 2017,di un impianto idoneo ad eseguire un processo automatico di selezione perla produzione di “scarti e sovvalli” classificabili con CER 191212 econferibili in discarica ai sensi dell’art. 3 comma 40 L. 549/95 e art. 23bis, comma 3 l.r. [OSCURATO:SOCIETA] 60/96 ad ecotassa ridotta”.3.1. Il motivo si appalesa inammissibile atteso che nel caso di "doppiaconforme" ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (ipotesi che ricorre nel caso inesame, contrariamente a quanto ritenuto dalla parte contribuente inquanto le due sentenza si fondano sulle medesime argomentazioni logico-giuridiche anche in punto di valutazione dei da probatori) è onere delricorrente indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, dellaNumero registro generale 6955/2025Numero sezionale 124/2026Numero di raccolta generale 11061/2026Data pubblicazione 24/04/2026decisione di primo grado e del rigetto dell'appello, dimostrando che sonotra loro diverse e detto onere non viene meno in caso di successione neldiritto controverso tra primo e secondo grado, giacché il sopravvenutomutamento del soggetto titolare della posizione sostanziale dedotta ingiudizio non implica necessariamente la diversità tra le ragioni di fatto allabase della sentenza di primo grado e quelle della conferma in grado diappello. (Cass., 20/09/2023, n. 26934), onere della specie nonadempiuto.3.2. Occorre, in ogni caso, rilevare che l'art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. inlegge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specificodenunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza odagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra leparti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nelrigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il"fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale oextratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" talefatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua"decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori nonintegra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora ilfatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto ditutte le risultanze probatorie. (Sez. U, sentenza n. 8053 del 07/04/2014,Rv. 629831 - 01).Invero in disparte, come detto, la circostanza che trattasi di c.d. doppiaconforme, il motivo, comunque, non coglie nel segno difettando il requisitodi decisività degli elementi asseritamente trascurati: la parte richiama,Numero registro generale 6955/2025Numero sezionale 124/2026Numero di raccolta generale 11061/2026Data pubblicazione 24/04/2026infatti, in particolare una planimetria generale all'Autorizzazione rilasciatacon provvedimento 12076 del 23.8.2017 dalla quale “anche grazie allaraffigurazione dell'impianto in sezione e della legenda” sarebbe stato“possibile comprendere le caratteristiche strutturali” dell’impianto, datoprobatorio asseritamente pretermesso in alcun modo idoneo ad inficiare laricostruzione in fatto dei giudici di merito i quali hanno ritenuto che,risultata accertata in loco l’assenza del separatore magnetico e deltrituratore quali macchinari essenziali affinché potesse svolgersi l’attivitàdi selezione automatica, doveva escludersi che i rifiuti conferiti in discaricadalla [OSCURATO:SOCIETA]. potessero essere ricondotti alla categoria di rifiutiidentificata con il codice CER 191212 (scarti e sovvalli) in quanto nonpreventivamente sottoposti a selezione automatica.Invero appare di tutta evidenza che con il motivo in questione la stessacontribuente, nel lamentare l’omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti in relazione alleeffettive caratteristiche dell’impianto ed alla natura dei rifiuti prodotti, afronte della conforme ricostruzione dei giudici di primo e di secondo gradonel senso contrario alla tesi propugnata, pone, in modo del tutto generico,una mera questione in fatto relativa alla valutazione delle risultanzeprocessuali, con conseguente inammissibilità/infondatezza del motivo, sìcome formulato.4. Con il quarto motivo la società contribuente ha dedotto, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 3, comma 40, l. 549/95, 23-bis, comma 3, l.r. [OSCURATO:SOCIETA] n. 60/96e dell’art. 184 d.lgs. 152/06, assumendo che l’illegittimità della sentenzasi ricavava, altresì, dall’assunto, dichiarato dalla stessa Arpat, e ripresodalla Regione [OSCURATO:SOCIETA] nel suo atto impositivo e ribadito acriticamente daentrambi i giudici di merito, secondo cui per l’applicazione dell’aliquotaagevolata di cui alla normativa nazionale e regionale sarebbe statonecessario per la società l’utilizzo di un “trituratore” e di unNumero registro generale 6955/2025Numero sezionale 124/2026Numero di raccolta generale 11061/2026Data pubblicazione 24/04/2026“deferrizzatore”, in assenza dei quali non si poteva sostenere la naturaautomatica dell’impianto, sicché sarebbe stata errata la classificazione deirifiuti così prodotti con CER 191212.4.1. Orbene il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.(specificamente invocato da parte ricorrente) può rivestire la forma dellaviolazione di legge (intesa come errata negazione o affermazionedell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessadi un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto(intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizionenon pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata,riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenzegiuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua,pur corretta, interpretazione; Cfr. Cass. n. 1015 del 2023; Cass. n. 5490del 2022; Cass. n. 596 del 2022; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 28462del 2021; Cass. n. 25343 del 2021; Cass. n. 4226 del 2021; Cass. n. 395del 2021; Cass. n. 27909 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n.27686 del 2018). È opportuno rimarcare, inoltre, che questa Corte (cfr.,pure nelle rispettive motivazioni, oltre alle pronunce appena citate, Cass.n. 35041 del 2022, Cass. n. 33961 del 2022 e Cass. n. 13408 del 2022),ha chiarito, tra l’altro, che: non integra violazione, né falsa applicazione dinorme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecieconcreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al difuori dell'ambito interpretativo ed applicativo della norma di legge; b) ildiscrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronearicognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazionedella legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione dellafattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura,diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione dellerisultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016;Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 delNumero registro generale 6955/2025Numero sezionale 124/2026Numero di raccolta generale 11061/2026Data pubblicazione 24/04/20262010; Cass. n. 7394 del 2010); c) le doglianze attinenti non giàall'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme dilegge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla lucedelle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione delgiudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).In realtà la società ricorrente - nel propugnare l’erroneità della sentenzaimpugnata nella parte in cui aveva affermato che la società contribuente“aveva fittiziamente attribuito ai rifiuti il codice CER 191212” nonché neldedurre che la produzione di “scarti e sovvalli”, non richiedevanecessariamente un separatore magnetico (ben potendo essere assentiparti metalliche dal carico di rifiuti in entrata da trattare) e men che menoun trituratore contrariamente a quanto ricostruito dai giudici di appello -lungi dal denunciare l'erronea ricognizione, da parte del provvedimentoimpugnato, della fattispecie astratta portata dalla norma di leggerichiamata - allega un'erronea ricognizione, da parte del giudice a quo,della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, operazione chenon attiene all'esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensìalla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, insede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione(cfr., ex plurimis, Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv.638171), neppure coinvolgendo, secondo la prospettazione critica dellasocietà ricorrente, l'eventuale falsa applicazione delle norme richiamatesotto il profilo dell'erronea sussunzione giuridica di un fatto in séincontroverso, insistendo propriamente nella prospettazione di una diversaricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice diappello. Appare, dunque, evidente che nel caso di specie, al di là delformale richiamo, contenuto nell'epigrafe del motivo d'impugnazione inesame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistamdelle censure sollevate dalle ricorrenti deve, piuttosto, individuarsi nellanegata congruità della lettura fornita dai giudici territoriali del contenutoNumero registro generale 6955/2025Numero sezionale 124/2026Numero di raccolta generale 11061/2026Data pubblicazione 24/04/2026rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, deifatti di causa o delle circostanze ritenute rilevanti. Si tratta, come apparemanifesto, di un'argomentazione critica con evidenza diretta a censurareuna (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concretanecessariamente mediata dalla contestata valutazione delle risultanzeprobatorie di causa e, pertanto, di una tipica censura diretta a denunciareil vizio di motivazione.Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimitànon il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, masolo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e dellacoerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito,al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti delproprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e discegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenutemaggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi,dando così liberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di provaacquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n.2357). Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento daquelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicitaconfutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegatidalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n.9662).5. Con il quinto motivo la società [OSCURATO:SOCIETA]. ha dedotto, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per omessapronuncia, ex art. 112 c.p.c., con riferimento a quanto dedotto, in viasubordinata, circa il quantum della pretesa impositiva assumendo che sianel ricorso introduttivo che nell’atto di appello era stata avanzataNumero registro generale 6955/2025Numero sezionale 124/2026Numero di raccolta generale 11061/2026Data pubblicazione 24/04/2026domanda, in via subordinata, di accertare e dichiarare l’illegittimitàdell’atto impositivo con riguardo al quantum della pretesa, avendol’organo accertatore computato nel calcolo complessivo del tributo,asseritamente non versato, anche alcuni quantitativi dichiaratamenteconferiti nella discarica [OSCURATO:SOCIETA]. ad ecotassa integrale, per €.2.245,00.5.1. Il motivo è fondato.Rileva il Collegio che il motivo di appello relativo al quantum della pretesa– che, come desumibile dalle medesime difese della Regione [OSCURATO:SOCIETA],dai giudici di appello ravvisando il vizio lamentato di omessa pronunzia,sicché, sul punto, la sentenza deve essere cassata.6. Va, quindi, rilevato che con successivo ricorso – da qualificare comericorso incidentale, vedi, ex multis, Cass. 12/10/2021, n. 27680) - laScapigliato s.r.l. ha dedotto, a sua volta, cinque motivi.6.1. Con il primo motivo ha lamentato, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, comma34, della l n. 549/1995 e dell’art. 11, commi 1 e 1-bis, della l.r. Toscanan. 60/1996 assumendo che erroneamente i giudici di appello avevanoritenuto legittima la pretesa tributaria benché l’ente impositore avesseviolato le garanzie procedurali poste nell’interesse del contribuente dallesuddette disposizioni.Tale motivo non ha pregio.Deve, in vero, osservarsi che l’art. 11 l.r. [OSCURATO:SOCIETA] rubricato“Accertamento delle violazioni tributarie” così dispone: “1. Le violazionidella presente legge sono constatate con processo verbale redatto daisoggetti preposti al controllo, di cui al comma 1 bis, ed inviato allastruttura tributaria della Regione, che vigila sulla corretta applicazione deltributo. 1 bis. Oltre ai soggetti di cui all'articolo 195, comma 5, del d.lgs.152/2006, le attività di controllo sono svolte dalla Regione tramite l’Arpat,Numero registro generale 6955/2025Numero sezionale 124/2026Numero di raccolta generale 11061/2026Data pubblicazione 24/04/2026secondo quanto previsto dalla l.r. 30/2009, mediante ispezioni e verifichepresso i luoghi adibiti all'esercizio dell'attività di discarica, o diincenerimento e presso gli altri luoghi dove sono custoditi i registri di cuiall'articolo 5 e l'altra documentazione inerente alle attività di gestione deirifiuti”Orbene rileva il Collegio che, nelle disposizioni di legge richiamate non èprevisto alcun diritto alla partecipazione del privato al procedimentoamministrativo-tributario che costituisce una mera eventualità, essendorimessa all'amministrazione la scelta di interpellare preventivamente ilcontribuente.Del resto, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, trattandosi,nel caso di specie, di contestazione relativa ad un tributo “nonarmonizzato” l’obbligatorietà del contraddittorio sarebbe configurabile soloove espressamente previsto dalla normativa di settore, nella specie nonprevisto. Conseguentemente tale motivo va rigettato.7. Deve, quindi, rilevarsi che la suindicata società ha dedotto i seguentiulteriori motivi:7.1. con il secondo motivo ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4 c.p.c., nullità della sentenza perché fornita di motivazionemeramente apparente, in violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4 e 61 deld.lgs. n. 546/1992, degli artt. 112, 132, comma 2, n. 4, e 118 disp. att.c.p.c., in combinato disposto con l’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992e dei principi generali sulla motivazione dei provvedimenti giurisdizionalisanciti dall’art. 111, commi 6 e 7, Cost., risultando che la sentenzaimpugnata era viziata per motivazione apparente, avendo i giudici disecondo grado ritenuto legittima la pretesa impositiva conargomentazioni che si esaurivano nella mera riproposizione dellamotivazione recata nell’atto impositivo notificato alla società, nonostante,nei gradi di merito, fossero stati dedotto una pluralità di argomenti idoneia dimostrarne l’infondatezza;Numero registro generale 6955/2025Numero sezionale 124/2026Numero di raccolta generale 11061/2026Data pubblicazione 24/04/20267.2. con il terzo motivo ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.5 c.p.c., l’ omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto didiscussione tra le parti, attestanti che la società Dife, nell’anno 2017: i)aveva sottoposto i rifiuti in ingresso presso il proprio stabilimento aprocedure di selezione semi-automatica e compattazione meccanica; ii)all’esito di tale trattamento, aveva ottenuto una percentuale di materialerecuperato pari al 51,7%, circostanza inequivocabilmente attestante unefficace processo di recupero e, quindi, il conferimento, per la quota nonrecuperata, di scarti e sovvalli e non certo di rifiuti “tal quali”;7.3. con il quarto motivo ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, comma 40, dellaL. n. 549/1995 e dell’art. 184 del d.lgs. n. 152/2006, in relazioneall’allegato D alla parte IV del medesimo Decreto per aver i giudici diappello affermato l’impossibilità per Dife di eseguire un trattamento deirifiuti idoneo alla produzione di “scarti” e “sovvalli” sulla sola scortadell’accertata assenza, presso il relativo impianto, di un trituratore e/o diun deferrizzatore, in questo modo violando le disposizioni soprarichiamate, le quali presuppongono, ai fini della nozione di scarti esovvalli, la sola presenza di un’attività di trattamento meccanico dei rifiuti(ad esempio, selezione, triturazione, compattazione, etc.), pacificamentesussistente nel caso di specie.7.4. con il quinto motivo ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per omessa pronuncia, ex art. 112c.p.c., con riferimento a quanto dedotto, dalla contribuente in relazione alquantum della pretesa impositiva vantata dalla Regione [OSCURATO:SOCIETA].8. Trattasi di motivi interamente sovrapponibili ai motivi proposti secondo,terzo, quarto e quinto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. già trattati ai §§ 2 e segg.relativamente ai quali non possono che reiterarsi le considerazioni già ivisvolte nel senso della infondatezza di tutte le censure formulate dallasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. con i motivi secondo, terzo e quarto e dellaNumero registro generale 6955/2025Numero sezionale 124/2026Numero di raccolta generale 11061/2026Data pubblicazione 24/04/2026fondatezza del quinto motivo relativo al vizio di omessa pronunzia inrelazione alle contestazioni relative al quantum della pretesa.9. In conclusione, in accoglimento del quinto motivo del ricorso principalee del quinto motivo del ricorso incidentale, disattesi gli altri motivi dientrambi i ricorsi principale ed incidentale, la sentenza deve essere,dunque, cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della [OSCURATO:SOCIETA], in diversa composizione, la quale procederà anchealla liquidazione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il quinto motivo del ricorso principale ed il quinto motivodel ricorso incidentale, rigetta gli altri motivi di entrambi i ricorsi; cassa lasentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della [OSCURATO:SOCIETA], in diversa composizione, cui rimette anchela liquidazione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, indata 25 febbraio 2026Il Consigliere rel. Il Presidente([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA])
Sentenza Cassazione n. 11061/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris