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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17989/2023

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]/ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del TRIBUNALE DI TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'[OSCURATO:PERSONA] GAETA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Torino con ordinanza del 12/10/2022 non ha convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] per insussistenza del requisito della flagranza di reato di rapina e ha respinto la richiesta di applicazione della misura cautelare con immediata liberazione dello stesso in relazione alla imputazione elevata ai sensi degli artt. 56 e 628, comma primo e terzo, cod. pen. 2.

Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 delle disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 56 e 628 cod. pen., nonché art. 382 cod. proc. pen.; il Gip aveva erroneamente considerato, quanto alla ricorrenza della flagranza di reato, una serie di elementi univoci emergenti dalle allegazioni della Polizia giudiziaria, incorrendo nell'erronea applicazione dell'art. 382 cod. proc. pen., con particolare riferimento alla nozione di cose o tracce dalle quali emerga che un soggetto abbia commesso il reato; in tal senso si doveva ritenere univoca la scansione temporale che aveva caratterizzato i fatti oggetto di imputazione, oltre alla puntuale descrizione della persona, poi immediatamente fermata, a seguito della chiamata del 112 da parte dei responsabili del supermercato.

In tal senso il ricorrente ha sottolineato come non fosse necessaria la diretta percezione dei fatti da parte della Polizia giudiziaria, ma la considerazione di una serie di elementi che inducano a ritenere con elevata probabilità la responsabilità dell'arrestato.

2.2. Con un secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 382 cod. proc. pen. e art. 56, 628 cod. pen. quanto all'ipotizzabilità del reato contestato; il Gip segnalava il difetto di gravi indizi in considerazione della genericità delle dichiarazioni delle persone offese con particolare riferimento alla minaccia posta in essere dall'indagato, con difficoltà di comprendere la reale dinamica dei fatti; tale ricostruzione si era basata esclusivamente sugli esiti desumibili dalle telecamere di sorveglianza (che descrivevano un atterramento dell'arrestato da parte di un addetto del supermercato, senza che lo stesso avesse in alcun modo mostrato un atteggiamento oppositivo o volto alla fuga), senza valorizzare e considerare le dichiarazioni delle persone offese, che portavano a ricostruire la dinamica dei fatti in modo diverso, per cui si dovevano ritenere sussistenti i requisiti di una tentata rapina.

3. L'Avvocato Generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, dunque, essere dichiarato inammissibile.

2. Sul punto appaiono condivisibili le ampie argomentazioni proposte dalla Procura generale nelle proprie conclusioni.

Ricorre, difatti, una motivazione ampia, chiara e persuasiva del Gip del Tribunale di Torino, in assenza di alcuna violazione di legge.

Né appare riscontrabile il vizio motivazionale lamentato, essendosi nella sostanza il Pubblico Ministero limitato a proporre una propria ricostruzione alternativa del fatto oggetto di contestazione che portava all'arresto del [OSCURATO:PERSONA].3. [OSCURATO:PERSONA] ha in concreto correttamente applicato i principi di diritto sanciti da questa Corte in tema di arresto in flagranza, anche quanto all'eventuale ricorrenza di quasi flagranza di reato.

Difatti, la nozione di quasi flagranza è da riferire sia al caso in cui il soggetto attivo del reato, subito dopo la commissione reato, venga inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone, che al caso in cui costui venga sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.

Ne consegue che la condizione di "quasi flagranza" presuppone l'immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato (Sez.

U, n. 39131 del 24/11/2015, dep. 2016, Ventrice, Rv. 267591-01).

Il provvedimento impugnato, in assenza di qualsiasi violazione di legge, motiva adeguatamente sul punto, in modo logico e persuasivo, chiarendo che nel caso concreto non vi era stata alcuna flagranza di reato, atteso che l'indagato non era stato colto al momento di commettere il reato, né è stata ritenuta la quasi flagranza, atteso che la polizia giudiziaria aveva individuato lo _latta a distanza di oltre cinquecento metri dal supermercato, solo dopo aver svolto indagini e sentito le persone informate sui fatti, ovvero gli addetti alla sicurezza dell'esercizio commerciale.

La decisione impugnata si inserisce nella corretta considerazione, evidenziata da questa Corte, delle caratteristiche e dei necessari presupposti per esercitare il potere di arresto, istituto caratterizzato da eccezionalità (Sez. 4, n. 36169 del 22/09/2021, Martone, Rv. 281887-01; Sez. 4, n. 23162 de113/04/2017, Visonà, Rv. 270104-01).

In tal senso, si è costantemente sottolineata la necessità di una attenta e compiuta verifica degli elementi sottoposti al giudizio quando "vi sia una qualche soluzione di continuità fra il momento percettivo del reato e quello dell'arresto non tanto sul piano temporale, quanto sotto il più delicato profilo dell'individuazione della correlazione tra l'azione illecita e l'attività di limitazione della libertà", sicché il criterio guida deve essere individuato nella "continuità del controllo, anche indiretto, eseguito da coloro i quali si pongano all'inseguimento" (Sez. 6, n. 19002 del 03/04/2012, Rotolo, Rv. 252872-01).

Il provvedimento impugnato ha specificamente motivato in termini, chiarendo che l'arresto non era avvenuto ad esito di inseguimento, ancorché protratto, ma effettuato senza perdere il contatto percettivo, anche indiretto, con il fuggitivo, né si erano rinvenute sulla persona dell'arrestato di cose o tracce dalle quali potesse apparire immediatamente percepibile la commissione del reato immediatamente prima.

Al contrario, il Tribunale ha logicamente considerato come l'arresto fosse avvenuto solo a seguito di investigazioni, seppure di breve durata, con ciò escludendo anche la quasi flagranza di reato.

È stato pertanto ritenuto illegittimo l'arresto operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dai )4t_ terzi nell'immediatezza del fatto.

Con tale ampia motivazione il ricorrente non si confronta affatto, limitandosi a riproporre le argomentazioni poste alla base del provvedimento di arresto e della successiva richiesta di misura cautelare.

4. Il complesso di elementi sopra evidenziati e l'ampia argomentazione circa le caratteristiche dell'azione evidenziano altresì la manifesta infondatezza anche del secondo motivo di ricorso, tra l'altro basato su una serie di doglianze non proponibili in sede di applicazione della misura, che si risolve ancora una volta nella riproposizione di una versione alternativa dei fatti per come ricostruiti dal giudice in sede di richiesta di convalida dell'arresto ed applicazione misura.

Questa Corte ha difatti evidenziato che il ricorso per cassazione, esperibile contro il provvedimento del giudice per le indagini preliminari di mancata convalida dell'arresto o del fermo, non è consentito avverso il diniego di applicazione della misura cautelare, impugnabile dal pubblico ministero con l'appello al tribunale del riesame, ai sensi dell'art. 310, comma 1, cod. proc. pen.; di conseguenza, qualora, con un unico ricorso, il pubblico ministero abbia impugnato entrambi i provvedimenti, il ricorso può essere deciso unicamente con riguardo alla mancata convalida, senza che, con riguardo al rigetto (anche implicito) della richiesta di misura, possa convertirsi in appello ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 9524 del 12/06/2019, Trombetta, Rv. 278565-01).

5. Il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]/ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del TRIBUNALE DI TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'[OSCURATO:PERSONA] GAETA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Torino con ordinanza del 12/10/2022 non ha convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] per insussistenza del requisito della flagranza di reato di rapina e ha respinto la richiesta di applicazione della misura cautelare con immediata liberazione dello stesso in relazione alla imputazione elevata ai sensi degli artt. 56 e 628, comma primo e terzo, cod. pen. 2. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 delle disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 56 e 628 cod. pen., nonché art. 382 cod. proc. pen.; il Gip aveva erroneamente considerato, quanto alla ricorrenza della flagranza di reato, una serie di elementi univoci emergenti dalle allegazioni della Polizia giudiziaria, incorrendo nell'erronea applicazione dell'art. 382 cod. proc. pen., con particolare riferimento alla nozione di cose o tracce dalle quali emerga che un soggetto abbia commesso il reato; in tal senso si doveva ritenere univoca la scansione temporale che aveva caratterizzato i fatti oggetto di imputazione, oltre alla puntuale descrizione della persona, poi immediatamente fermata, a seguito della chiamata del 112 da parte dei responsabili del supermercato. In tal senso il ricorrente ha sottolineato come non fosse necessaria la diretta percezione dei fatti da parte della Polizia giudiziaria, ma la considerazione di una serie di elementi che inducano a ritenere con elevata probabilità la responsabilità dell'arrestato. 2.2. Con un secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 382 cod. proc. pen. e art. 56, 628 cod. pen. quanto all'ipotizzabilità del reato contestato; il Gip segnalava il difetto di gravi indizi in considerazione della genericità delle dichiarazioni delle persone offese con particolare riferimento alla minaccia posta in essere dall'indagato, con difficoltà di comprendere la reale dinamica dei fatti; tale ricostruzione si era basata esclusivamente sugli esiti desumibili dalle telecamere di sorveglianza (che descrivevano un atterramento dell'arrestato da parte di un addetto del supermercato, senza che lo stesso avesse in alcun modo mostrato un atteggiamento oppositivo o volto alla fuga), senza valorizzare e considerare le dichiarazioni delle persone offese, che portavano a ricostruire la dinamica dei fatti in modo diverso, per cui si dovevano ritenere sussistenti i requisiti di una tentata rapina. 3. L'Avvocato Generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. 2. Sul punto appaiono condivisibili le ampie argomentazioni proposte dalla Procura generale nelle proprie conclusioni. Ricorre, difatti, una motivazione ampia, chiara e persuasiva del Gip del Tribunale di Torino, in assenza di alcuna violazione di legge. Né appare riscontrabile il vizio motivazionale lamentato, essendosi nella sostanza il Pubblico Ministero limitato a proporre una propria ricostruzione alternativa del fatto oggetto di contestazione che portava all'arresto del [OSCURATO:PERSONA].3. [OSCURATO:PERSONA] ha in concreto correttamente applicato i principi di diritto sanciti da questa Corte in tema di arresto in flagranza, anche quanto all'eventuale ricorrenza di quasi flagranza di reato. Difatti, la nozione di quasi flagranza è da riferire sia al caso in cui il soggetto attivo del reato, subito dopo la commissione reato, venga inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone, che al caso in cui costui venga sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima. Ne consegue che la condizione di "quasi flagranza" presuppone l'immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato (Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015, dep. 2016, Ventrice, Rv. 267591-01). Il provvedimento impugnato, in assenza di qualsiasi violazione di legge, motiva adeguatamente sul punto, in modo logico e persuasivo, chiarendo che nel caso concreto non vi era stata alcuna flagranza di reato, atteso che l'indagato non era stato colto al momento di commettere il reato, né è stata ritenuta la quasi flagranza, atteso che la polizia giudiziaria aveva individuato lo _latta a distanza di oltre cinquecento metri dal supermercato, solo dopo aver svolto indagini e sentito le persone informate sui fatti, ovvero gli addetti alla sicurezza dell'esercizio commerciale. La decisione impugnata si inserisce nella corretta considerazione, evidenziata da questa Corte, delle caratteristiche e dei necessari presupposti per esercitare il potere di arresto, istituto caratterizzato da eccezionalità (Sez. 4, n. 36169 del 22/09/2021, Martone, Rv. 281887-01; Sez. 4, n. 23162 de113/04/2017, Visonà, Rv. 270104-01). In tal senso, si è costantemente sottolineata la necessità di una attenta e compiuta verifica degli elementi sottoposti al giudizio quando "vi sia una qualche soluzione di continuità fra il momento percettivo del reato e quello dell'arresto non tanto sul piano temporale, quanto sotto il più delicato profilo dell'individuazione della correlazione tra l'azione illecita e l'attività di limitazione della libertà", sicché il criterio guida deve essere individuato nella "continuità del controllo, anche indiretto, eseguito da coloro i quali si pongano all'inseguimento" (Sez. 6, n. 19002 del 03/04/2012, Rotolo, Rv. 252872-01). Il provvedimento impugnato ha specificamente motivato in termini, chiarendo che l'arresto non era avvenuto ad esito di inseguimento, ancorché protratto, ma effettuato senza perdere il contatto percettivo, anche indiretto, con il fuggitivo, né si erano rinvenute sulla persona dell'arrestato di cose o tracce dalle quali potesse apparire immediatamente percepibile la commissione del reato immediatamente prima. Al contrario, il Tribunale ha logicamente considerato come l'arresto fosse avvenuto solo a seguito di investigazioni, seppure di breve durata, con ciò escludendo anche la quasi flagranza di reato. È stato pertanto ritenuto illegittimo l'arresto operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dai )4t_ terzi nell'immediatezza del fatto. Con tale ampia motivazione il ricorrente non si confronta affatto, limitandosi a riproporre le argomentazioni poste alla base del provvedimento di arresto e della successiva richiesta di misura cautelare. 4. Il complesso di elementi sopra evidenziati e l'ampia argomentazione circa le caratteristiche dell'azione evidenziano altresì la manifesta infondatezza anche del secondo motivo di ricorso, tra l'altro basato su una serie di doglianze non proponibili in sede di applicazione della misura, che si risolve ancora una volta nella riproposizione di una versione alternativa dei fatti per come ricostruiti dal giudice in sede di richiesta di convalida dell'arresto ed applicazione misura. Questa Corte ha difatti evidenziato che il ricorso per cassazione, esperibile contro il provvedimento del giudice per le indagini preliminari di mancata convalida dell'arresto o del fermo, non è consentito avverso il diniego di applicazione della misura cautelare, impugnabile dal pubblico ministero con l'appello al tribunale del riesame, ai sensi dell'art. 310, comma 1, cod. proc. pen.; di conseguenza, qualora, con un unico ricorso, il pubblico ministero abbia impugnato entrambi i provvedimenti, il ricorso può essere deciso unicamente con riguardo alla mancata convalida, senza che, con riguardo al rigetto (anche implicito) della richiesta di misura, possa convertirsi in appello ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 9524 del 12/06/2019, Trombetta, Rv. 278565-01). 5. Il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile.
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