CassazionedecretoSezione LDecisione del 15 aprile 2024
Cassazione n. 07434/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22478/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono -ricorrente- contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA n. 179/2024 emessa dalla CORTE D'APPELLO SALERNO il 15/4/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali del presente giudizio di cassazione, che vanno compensate, tenuto conto della solo recente maturazione dell’indirizzo di legittimità sulla cui base è stata formulata la proposta di definizione anticipata; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa le spese del presente giudizio di cassazione. Così deciso in R