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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 26748/2023

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2656-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N . 154, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A LOCATELLI 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 13.11.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24.10.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2018 n. 02656 sez.

S2 -ud. 24-10-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA]:

1. Gli odierni ricorrenti adivano il Tribunale di Napoli ex art. 702-biscod. proc. civ. per la liquidazione del compenso professionale maturato per le attività difensive riferite a quattro giudizi da essi svolti a favore dell’odierno controricorrente.

I ricorrenti ponevano a base della pretesa creditoria i contratti di prestazione d’opera professionale stipulati con il Barberio ai sensi dell’art. 2333 cod. civ., regolati da condizioni generali di mandato, corredate dal listino dello studio accettato mediante sottoscrizione espressa dal cliente. [OSCURATO:PERSONA] contestava il quantum debeatur, che avrebbe dovuto essere calcolato in base alle tariffe ministeriali, e non in base al listino dello studio.

2. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza pubblicata il 13.11.2017, accoglieva in parte la domanda degli avvocati, riconosceva i compensi vantati dagli odierni ricorrenti per un importo complessivo di €19.917,04, escludendo la decorrenza degli interessi moratori in quanto la liquidazione del credito sarebbe avvenuta con l’ordinanza che concludeva il procedimento exart. 28 legge 13.06.2011, n. 231, per cui il Tribunale riconosceva unicamente la decorrenza degli interessi legali dalla decisione al saldo.

3. Avverso detta ordinanza proponevano ricorso per cassazione gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico mot ivo , cui r esisteva [OSCURATO:PERSONA] con controricorso , contenente anche ricorso incidentale affidato a tre motivi.

Ric. 2018 n. 02656 sez.

S2 -ud. 24-10-2022 -3- In prossimità dell’adunanza i ricorrenti depositavano memoria. [OSCURATO:PERSONA]: I.R ICORSO P RINCIPALE

1. Occorre innanzitutto escludere l’inammissibilità del ricorso dedotta dal controricorrente, laddove ritiene sussistente la competenza della Corte d’Appello quale giudice naturale dell’impugnazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli n. 35043/2016.

Come emerge chiaramente proprio dalla pronuncia citata nel controricorso, a p. 7 (Cass. n. 19873/2015), nelle controversie in materia di liquidazione degli onorari e diritti degli avvocati, la possibilità di impugnazione mediante appello del provvedimento che ha definito il giudizio - esclusa dall’art. 14, comma 4, d.lgs. n. 150/2011 – torna ad essere possibile nell’ipotesi in cui si contesti l’insorgenza o la persistenza del diritto stesso, ossia l’an debeatur; altrimenti, ove ci si mantenga nell’ambito della verifica del quantum debeatur, resta applicabile il procedimento sommario di cognizione (art. 702-bisss. cod. proc. civ.) richiamato dall’art. 28 legge 13 giugno 1942, n. 794, come modificato dal d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150.

Ciò perché, anche in linea con la ratio del d.lgs, n. 150/2011 e con i principi del giusto processo, soltanto il contenimento di tale giudizio alla verifica del quantum dovuto rende ragionevole la sottrazione di un grado di giudizio alla tutela giurisdizionale, allo stato prevista in via generale con lo strumento dell'appello.

Tuttavia, l’orientamento citato è, ormai, superato da un diverso principio di diritto enunciato più Ric. 2018 n. 02656 sez.

S2 -ud. 24-10-2022 -4- di recente dalle Sezioni Unite, n. 4485/2018: «La controversia di cui all'art. 28 della

I. n. 794 del 1942, tanto se introdotta con ricorso ai sensi dell’art. 702-biscod. proc. civ., quanto se introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, ha ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato tanto se prima della lite vi sia una contestazione sull'an debeatur quanto se non vi sia e, una volta introdotta, resta soggetta (nel secondo caso a seguito dell'opposizione) al rito indicato dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente dell'avvocato non si limiti a sollevare contestazioni sulla quantificazione del credito alla stregua della tariffa, ma sollevi contestazioni in ordine all'esistenza del rapporto, alle prestazioni eseguite ed in genere riguardo all’an” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26778 del 23.10.2018 - Rv. 651011 – 01).

Conformemente a questo orientamento, nella memoria i ricorrenti danno atto che la Corte d’Appello di Napoli, innanzi alla quale il controricorrente aveva proposto giudizio contestando il quantum debeatur , ha dichiarato il provvedimento del Tribunale di Napoli non appellabile (sentenza 19.05.2018, n. 780).

Nel caso che ci occupa,il provvedimento del Tribunale di Napoli è stato, dunque, correttamente impugnato dai professionisti ricorrenti per la definizione del quantum debeatur, controvertendosi in questa sede in merito alla natura e decorrenza degli interessi dovuti sui compensi accertati dal giudice.

Ric. 2018 n. 02656 sez.

S2 -ud. 24-10-2022 -5-

2. Stabilita l’ammissibilità del ricorso, con l’unico motivo di gravame si deduce violazione o falsa applicazione degli artt.1321, 1372, 1418, 2233 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.

Lamentano i ricorrenti l’errata quantificazione del credito nella parte in cui il Tribunale ha ritenutodi liquidare gli interessi dalla data dell’ordinanza che ha concluso il procedimento ex art. 28 L. 794/42 e non quelli moratori che decorrono autonomamente, senza alcun bisogno della costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

Questa tipologia di interessi è detta anche moratori BCE perché, ai fini del calcolo, la normativa europea prende a base le variazioni che intervengono dal tasso BCE. per attività defensionale maturato in base all’applicazione del listino di studio.

Secondo la pretesa dei ricorrenti, invece, accertata la validità delle condizioni contrattuali espresse nel contratto individuale, a valle delle condizioni generali accettate e sottoscritte dal cliente, se la parcella del professionista formulata analiticamente non è contestata dal cliente entro quindici giorni, essa deve considerarsi irrevocabilmente approvata, ed il credito costituirà credito certo, liquido ed esigibile ai fini processuali (art. 4 CGC), su cui graveranno interessi moratori al tasso BCE nella misura prevista dal d.lg. n. 231/2002 a partire dal sedicesimo giorno.

3.1. Il motivo è fondato.

Il giudice di merito ha ritenuto di riconoscere gli interessi di mora solo a far data dalla pronuncia emessa.

Ric. 2018 n. 02656 sez.

S2 -ud. 24-10-2022 -6- Trattasi peraltro di soluzione che ha trovato il conforto di numerosi precedenti di questa Corte, dai quali è possibile ricavare il principio secondo cui, in tema di liquidazione di diritti ed onorari di avvocato e procuratore a carico del cliente, la disposizione (comune alle tre tariffe forensi) contenuta nel d.m. n. 238 del 1992, applicabile "ratione temporis", per la quale gli interessi di mora decorrono dal terzo mese successivo all'invio della parcella, non si applica in ipotesi di controversia aventead oggetto il compenso tra avvocato e cliente, non potendo quest'ultimo essere ritenuto in mora prima della liquidazione delle somme dovute con l'ordinanza che conclude il procedimento ex articolo 28 della legge n. 794 del 1942 (così da ultimo Cass. n. n.17655/2018, che però reputa necessario distinguere la liquidazione effettuata con il procedimento speciale di cui al citatoarticolo 28 – ora regolato dall’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011 – da quella effettuata con decreto ingiuntivo, per la quale gli interessi richiesti dal ricorrente decorrono dalla notifica dello stesso e non dalla pubblicazione della sentenza che definisce l'opposizione).

Regola precisata già da Cass. n. 2954/2016, che aveva appunto riprodotto la distinzione tra liquidazione effettuata con il procedimento camerale di cui all’art. 28 e liquidazione avvenuta con decreto ingiuntivo, sostenendosi che nel primo caso il debitore non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione delle somme dovute con l'ordinanza che conclude il procedimento ex art. 28 della l. n. 794 del 1942, sicché è da tale data che, entro i limiti degli importi riconosciuti dal giudice, Ric. 2018 n. 02656 sez.

S2 -ud. 24-10-2022 -7- decorrono gli interessi (in senso conforme (Cass. 29 maggio 1999 n. 5240; Cass. 7 giugno 2005 n. 11777; Cass. 2 febbraio 2011 n. 2431; Cass. n. 13586 del 17/12/1991, e la più remota cui sembra risalire per la prima volta l’affermazione di tale regola, Cass. n. 3995 del 11/06/1988).

La giurisprudenza successiva ha ritenuto, tuttavia, che siffatto esito va considerato in contrastocon i più recenti interventi del legislatore che, proprio al fine di scongiurare condotte pretestuose del debitore in ambito processuale, con la legge n. 162/2014 di conversione del d.l. n. 132/2014, per i giudizi introdotti a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di pubblicazione della legge di conversione, ha introdotto il quarto comma dell’art. 1284 c.c. che appunto dispone che, in assenza di predeterminazione delle parti, gli interessi dovuti a far data dalla domanda giudiziale siano quelli previsti dal la legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento delle transazioni commerciali, manifestando in tal modo il chiaro intento di contrastare, anche con la maggiorazione degli interessi di mora, pratiche dilatorie ovvero ostruzionistiche del debitore, intendendo in ogni caso assicurare che la durata del processo non possa andare a danno del creditore (Cass. Sez. 2, Ordinanza 31 ottobre 2019 n. 28151 e Cass. Sez. 2, Ordinanza 16 marzo 2022 n. 8611).

E’ stato quindi affermato il principio secondo cui nelcaso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall’esercente la professione forense, gli interessi di cui all’art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la Ric. 2018 n. 02656 sez.

S2 -ud. 24-10-2022 -8- data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all’esito del procedimento sommario di cui all’art. 14 del D. Lgs.n. 150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore.

Nel caso di specie, è incontestato che la corresponsione degli interessi di mora è stata accettata e sottoscritta dal cliente, unitamente al calcolo di detti interessi.

La pronuncia sul punto deve, pertanto, essere cassata.

II.R ICORSO I NCIDENTALE

4. E’ opportuno esaminarepreliminarmente la questione dell’inammissibilità del ricorso incidentale per decorrenza dei termini: nella ricostruzione dei ricorrenti, il ricorso incidentale, avendo natura autonoma (essendo diretto contro capi diversi da quello unico riguardante la misura degli interessi oggetto dell’impugnazione principale) doveva essere notificato entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto impugnato, ossia entro il 22.1.2018 (come pure ribadito in memoria).

L’eccezione è infondata: il ricorso incidentale, per definizione, ha natura autonoma rispetto al ricorso principale; è chiara, quindi, la legge nell’applicare il termine di venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso, posto che il ricorso incidentale è contenuto nell’atto con c ui viene notificato e depositato il controricorso (art. 371, comma 1, cod. proc. civ.).

A riprova Ric. 2018 n. 02656 sez.

S2 -ud. 24-10-2022 -9- di ciò, questa Corte ha avuto modo di precisare che «Il ricorso per cassazione, proposto come impugnazione autonoma dalla parte alla quale sia stato già notificato un ricorso avverso la medesima sentenza, vale come ricorso incidentale ed è ammissibile se notificato e depositato nei termini per quest'ultimo previsti» (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7640 del 28/03/2018).

5. Stabilita l’ammissibilità del ricorso incidentale, con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.; nonché dell’art. 2233 cod. civ.

Ad avviso del ricorrente incidentale il contratto di opera professionale sottoscritto non sarebbeapplicabile, come non sarebbero applicab ili le clausole relative alla determinazione dei compensi perché non approvate specificatamente, ex art. 1341 e 1342 c.c. [OSCURATO:PERSONA] assume che avrebbe approvato la c.d.

Convenzione ed il semplice richiamo alle condizioni di mercato (listini) non varrebbe nel senso ritenuto dal Tribunale; sicché, le competenze dei ricorrenti devono essere calcolate secondo il DM 55/2014.

5.1. Il motivo è inammissibile innanzitutto per mancanza di autosufficienza: non è chiaro, infatti, quali siano le clausole relative alla determinazione dei compensi non espressamente sottoscritte dal Barberio, a fronte della decisionedel Tribunale che, di converso, ha accertato essere state lette ed approvate specificamente le tariffe dello studio contenute nei listini.

In secondo luogo, la valutazione del Tribunale, in quanto scevra da incongruenze logico-giuridiche, rientra nel discrezionale Ric. 2018 n. 02656 sez.

S2 -ud. 24-10-2022 -10- apprezzamento del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità.

6. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc.civ. per mancata pronunzia su di un punto essenziale.

Nel provvedimento impugnato nulla si direbbe circa l’eccezione sollevata dalBarbiero sull’errore nel calcolo dello scaglione, in applicazione delle tariffe ministeriali.

In particolare, nel giudizio contro il dott. [OSCURATO:PERSONA] lo scaglione calcolato sarebbequello fino a 260.000,00, laddove nell’atto di citazione era indicato che il valore del giudizio era indeterminato.

Nel giudizio contro [OSCURATO:PERSONA], pur volendo applicare lo scaglione fino ad euro 26.000,00, indicato in citazione dai ricorrenti, secondo gli stessi listini dello studio Alvano/Squadra ed anche secondo il DM 55/2014 i compensi dovuti andrebbero da un minimo di euro 1288,00 ad un massimo di euro 6.107,00, oltre a doversi considerare il versamento da parte sua dell’importo di euro 4.500,00 Nel giudizio penale, secondo i listini Alvano/Squadra e secondo il DM 55/2014, i compensi dovuti andrebbero da un minimo di euro 495,00 ad un massimo di euro 1782,00.

6.1. Stabilita la correttezza della decisione del giudice con riferimento all’accettazione dei listini di studio e, quindi, all’applicazione delle tariffe (convenzionali) ivi contenute, il secondo motivo resta assorbito dal rigetto del primo che attiene a questione pregiudiziale.

Ric. 2018 n. 02656 sez.

S2 -ud. 24-10-2022 -11-

7. Con il terzo motivo viene lamenta l’eccessiva condanna alle spese di liteper trattarsi di giudizio a cognizione sommaria, trattato e definito in unica udienza.

7.1. Il motivo difetta di specificità, poiché non chiarisce in base a quali criteri e sullabase di quale Tabella e scaglione le spese avrebbero dovuto essere liquidate.

8. In conclusione, rigettato il ricorso incidentale, va accolto il ricorso principale, con cassazione della decisione sul punto degli interessi e rinvi o della causa al medesimo Tribunale di Napoli, in diversa composizione, il quale dovrà verificare, alla stregua del principio enunciato, se possa o meno escludersi la colpa del debitore, risultando applicabile ratione temporis (trattandosi di giudizio introdotto nel 2016) la previsione di cui al comma 4 dell’art. 1284 c.c. che prevede che, in caso di condanna giudiziale, il tasso di interessi sia pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento delle transazioni commercialiovvero pari a quello pattuito, tenuto conto, altresì, che la mora conseguente all'inadempimento del cliente, ben può coincidere con la data individuata nella stessa convenzione dalle parti.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità, tenendo conto dell’esito del ricorso incidentale.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo Ric. 2018 n. 02656 sez.

S2 -ud. 24-10-2022 -12- unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, rigettato il ricorso incidentale, in accoglimento dell’unico motivo del ricorso principale, cassa l’ordinanzaimpugnata e rinvia il giudizio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

Poiché il ricorso incidentale è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2656-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N . 154, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A LOCATELLI 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 13.11.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24.10.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2018 n. 02656 sez. S2 -ud. 24-10-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA]: 1. Gli odierni ricorrenti adivano il Tribunale di Napoli ex art. 702-biscod. proc. civ. per la liquidazione del compenso professionale maturato per le attività difensive riferite a quattro giudizi da essi svolti a favore dell’odierno controricorrente. I ricorrenti ponevano a base della pretesa creditoria i contratti di prestazione d’opera professionale stipulati con il Barberio ai sensi dell’art. 2333 cod. civ., regolati da condizioni generali di mandato, corredate dal listino dello studio accettato mediante sottoscrizione espressa dal cliente. [OSCURATO:PERSONA] contestava il quantum debeatur, che avrebbe dovuto essere calcolato in base alle tariffe ministeriali, e non in base al listino dello studio. 2. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza pubblicata il 13.11.2017, accoglieva in parte la domanda degli avvocati, riconosceva i compensi vantati dagli odierni ricorrenti per un importo complessivo di €19.917,04, escludendo la decorrenza degli interessi moratori in quanto la liquidazione del credito sarebbe avvenuta con l’ordinanza che concludeva il procedimento exart. 28 legge 13.06.2011, n. 231, per cui il Tribunale riconosceva unicamente la decorrenza degli interessi legali dalla decisione al saldo. 3. Avverso detta ordinanza proponevano ricorso per cassazione gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico mot ivo , cui r esisteva [OSCURATO:PERSONA] con controricorso , contenente anche ricorso incidentale affidato a tre motivi. Ric. 2018 n. 02656 sez. S2 -ud. 24-10-2022 -3- In prossimità dell’adunanza i ricorrenti depositavano memoria. [OSCURATO:PERSONA]: I.R ICORSO P RINCIPALE 1. Occorre innanzitutto escludere l’inammissibilità del ricorso dedotta dal controricorrente, laddove ritiene sussistente la competenza della Corte d’Appello quale giudice naturale dell’impugnazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli n. 35043/2016. Come emerge chiaramente proprio dalla pronuncia citata nel controricorso, a p. 7 (Cass. n. 19873/2015), nelle controversie in materia di liquidazione degli onorari e diritti degli avvocati, la possibilità di impugnazione mediante appello del provvedimento che ha definito il giudizio - esclusa dall’art. 14, comma 4, d.lgs. n. 150/2011 – torna ad essere possibile nell’ipotesi in cui si contesti l’insorgenza o la persistenza del diritto stesso, ossia l’an debeatur; altrimenti, ove ci si mantenga nell’ambito della verifica del quantum debeatur, resta applicabile il procedimento sommario di cognizione (art. 702-bisss. cod. proc. civ.) richiamato dall’art. 28 legge 13 giugno 1942, n. 794, come modificato dal d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150. Ciò perché, anche in linea con la ratio del d.lgs, n. 150/2011 e con i principi del giusto processo, soltanto il contenimento di tale giudizio alla verifica del quantum dovuto rende ragionevole la sottrazione di un grado di giudizio alla tutela giurisdizionale, allo stato prevista in via generale con lo strumento dell'appello. Tuttavia, l’orientamento citato è, ormai, superato da un diverso principio di diritto enunciato più Ric. 2018 n. 02656 sez. S2 -ud. 24-10-2022 -4- di recente dalle Sezioni Unite, n. 4485/2018: «La controversia di cui all'art. 28 della I. n. 794 del 1942, tanto se introdotta con ricorso ai sensi dell’art. 702-biscod. proc. civ., quanto se introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, ha ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato tanto se prima della lite vi sia una contestazione sull'an debeatur quanto se non vi sia e, una volta introdotta, resta soggetta (nel secondo caso a seguito dell'opposizione) al rito indicato dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente dell'avvocato non si limiti a sollevare contestazioni sulla quantificazione del credito alla stregua della tariffa, ma sollevi contestazioni in ordine all'esistenza del rapporto, alle prestazioni eseguite ed in genere riguardo all’an” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26778 del 23.10.2018 - Rv. 651011 – 01). Conformemente a questo orientamento, nella memoria i ricorrenti danno atto che la Corte d’Appello di Napoli, innanzi alla quale il controricorrente aveva proposto giudizio contestando il quantum debeatur , ha dichiarato il provvedimento del Tribunale di Napoli non appellabile (sentenza 19.05.2018, n. 780). Nel caso che ci occupa,il provvedimento del Tribunale di Napoli è stato, dunque, correttamente impugnato dai professionisti ricorrenti per la definizione del quantum debeatur, controvertendosi in questa sede in merito alla natura e decorrenza degli interessi dovuti sui compensi accertati dal giudice. Ric. 2018 n. 02656 sez. S2 -ud. 24-10-2022 -5- 2. Stabilita l’ammissibilità del ricorso, con l’unico motivo di gravame si deduce violazione o falsa applicazione degli artt.1321, 1372, 1418, 2233 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. Lamentano i ricorrenti l’errata quantificazione del credito nella parte in cui il Tribunale ha ritenutodi liquidare gli interessi dalla data dell’ordinanza che ha concluso il procedimento ex art. 28 L. 794/42 e non quelli moratori che decorrono autonomamente, senza alcun bisogno della costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Questa tipologia di interessi è detta anche moratori BCE perché, ai fini del calcolo, la normativa europea prende a base le variazioni che intervengono dal tasso BCE. per attività defensionale maturato in base all’applicazione del listino di studio. Secondo la pretesa dei ricorrenti, invece, accertata la validità delle condizioni contrattuali espresse nel contratto individuale, a valle delle condizioni generali accettate e sottoscritte dal cliente, se la parcella del professionista formulata analiticamente non è contestata dal cliente entro quindici giorni, essa deve considerarsi irrevocabilmente approvata, ed il credito costituirà credito certo, liquido ed esigibile ai fini processuali (art. 4 CGC), su cui graveranno interessi moratori al tasso BCE nella misura prevista dal d.lg. n. 231/2002 a partire dal sedicesimo giorno. 3.1. Il motivo è fondato. Il giudice di merito ha ritenuto di riconoscere gli interessi di mora solo a far data dalla pronuncia emessa. Ric. 2018 n. 02656 sez. S2 -ud. 24-10-2022 -6- Trattasi peraltro di soluzione che ha trovato il conforto di numerosi precedenti di questa Corte, dai quali è possibile ricavare il principio secondo cui, in tema di liquidazione di diritti ed onorari di avvocato e procuratore a carico del cliente, la disposizione (comune alle tre tariffe forensi) contenuta nel d.m. n. 238 del 1992, applicabile "ratione temporis", per la quale gli interessi di mora decorrono dal terzo mese successivo all'invio della parcella, non si applica in ipotesi di controversia aventead oggetto il compenso tra avvocato e cliente, non potendo quest'ultimo essere ritenuto in mora prima della liquidazione delle somme dovute con l'ordinanza che conclude il procedimento ex articolo 28 della legge n. 794 del 1942 (così da ultimo Cass. n. n.17655/2018, che però reputa necessario distinguere la liquidazione effettuata con il procedimento speciale di cui al citatoarticolo 28 – ora regolato dall’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011 – da quella effettuata con decreto ingiuntivo, per la quale gli interessi richiesti dal ricorrente decorrono dalla notifica dello stesso e non dalla pubblicazione della sentenza che definisce l'opposizione). Regola precisata già da Cass. n. 2954/2016, che aveva appunto riprodotto la distinzione tra liquidazione effettuata con il procedimento camerale di cui all’art. 28 e liquidazione avvenuta con decreto ingiuntivo, sostenendosi che nel primo caso il debitore non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione delle somme dovute con l'ordinanza che conclude il procedimento ex art. 28 della l. n. 794 del 1942, sicché è da tale data che, entro i limiti degli importi riconosciuti dal giudice, Ric. 2018 n. 02656 sez. S2 -ud. 24-10-2022 -7- decorrono gli interessi (in senso conforme (Cass. 29 maggio 1999 n. 5240; Cass. 7 giugno 2005 n. 11777; Cass. 2 febbraio 2011 n. 2431; Cass. n. 13586 del 17/12/1991, e la più remota cui sembra risalire per la prima volta l’affermazione di tale regola, Cass. n. 3995 del 11/06/1988). La giurisprudenza successiva ha ritenuto, tuttavia, che siffatto esito va considerato in contrastocon i più recenti interventi del legislatore che, proprio al fine di scongiurare condotte pretestuose del debitore in ambito processuale, con la legge n. 162/2014 di conversione del d.l. n. 132/2014, per i giudizi introdotti a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di pubblicazione della legge di conversione, ha introdotto il quarto comma dell’art. 1284 c.c. che appunto dispone che, in assenza di predeterminazione delle parti, gli interessi dovuti a far data dalla domanda giudiziale siano quelli previsti dal la legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento delle transazioni commerciali, manifestando in tal modo il chiaro intento di contrastare, anche con la maggiorazione degli interessi di mora, pratiche dilatorie ovvero ostruzionistiche del debitore, intendendo in ogni caso assicurare che la durata del processo non possa andare a danno del creditore (Cass. Sez. 2, Ordinanza 31 ottobre 2019 n. 28151 e Cass. Sez. 2, Ordinanza 16 marzo 2022 n. 8611). E’ stato quindi affermato il principio secondo cui nelcaso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall’esercente la professione forense, gli interessi di cui all’art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la Ric. 2018 n. 02656 sez. S2 -ud. 24-10-2022 -8- data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all’esito del procedimento sommario di cui all’art. 14 del D. Lgs.n. 150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore. Nel caso di specie, è incontestato che la corresponsione degli interessi di mora è stata accettata e sottoscritta dal cliente, unitamente al calcolo di detti interessi. La pronuncia sul punto deve, pertanto, essere cassata. II.R ICORSO I NCIDENTALE 4. E’ opportuno esaminarepreliminarmente la questione dell’inammissibilità del ricorso incidentale per decorrenza dei termini: nella ricostruzione dei ricorrenti, il ricorso incidentale, avendo natura autonoma (essendo diretto contro capi diversi da quello unico riguardante la misura degli interessi oggetto dell’impugnazione principale) doveva essere notificato entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto impugnato, ossia entro il 22.1.2018 (come pure ribadito in memoria). L’eccezione è infondata: il ricorso incidentale, per definizione, ha natura autonoma rispetto al ricorso principale; è chiara, quindi, la legge nell’applicare il termine di venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso, posto che il ricorso incidentale è contenuto nell’atto con c ui viene notificato e depositato il controricorso (art. 371, comma 1, cod. proc. civ.). A riprova Ric. 2018 n. 02656 sez. S2 -ud. 24-10-2022 -9- di ciò, questa Corte ha avuto modo di precisare che «Il ricorso per cassazione, proposto come impugnazione autonoma dalla parte alla quale sia stato già notificato un ricorso avverso la medesima sentenza, vale come ricorso incidentale ed è ammissibile se notificato e depositato nei termini per quest'ultimo previsti» (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7640 del 28/03/2018). 5. Stabilita l’ammissibilità del ricorso incidentale, con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.; nonché dell’art. 2233 cod. civ. Ad avviso del ricorrente incidentale il contratto di opera professionale sottoscritto non sarebbeapplicabile, come non sarebbero applicab ili le clausole relative alla determinazione dei compensi perché non approvate specificatamente, ex art. 1341 e 1342 c.c. [OSCURATO:PERSONA] assume che avrebbe approvato la c.d. Convenzione ed il semplice richiamo alle condizioni di mercato (listini) non varrebbe nel senso ritenuto dal Tribunale; sicché, le competenze dei ricorrenti devono essere calcolate secondo il DM 55/2014. 5.1. Il motivo è inammissibile innanzitutto per mancanza di autosufficienza: non è chiaro, infatti, quali siano le clausole relative alla determinazione dei compensi non espressamente sottoscritte dal Barberio, a fronte della decisionedel Tribunale che, di converso, ha accertato essere state lette ed approvate specificamente le tariffe dello studio contenute nei listini. In secondo luogo, la valutazione del Tribunale, in quanto scevra da incongruenze logico-giuridiche, rientra nel discrezionale Ric. 2018 n. 02656 sez. S2 -ud. 24-10-2022 -10- apprezzamento del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità. 6. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc.civ. per mancata pronunzia su di un punto essenziale. Nel provvedimento impugnato nulla si direbbe circa l’eccezione sollevata dalBarbiero sull’errore nel calcolo dello scaglione, in applicazione delle tariffe ministeriali. In particolare, nel giudizio contro il dott. [OSCURATO:PERSONA] lo scaglione calcolato sarebbequello fino a 260.000,00, laddove nell’atto di citazione era indicato che il valore del giudizio era indeterminato. Nel giudizio contro [OSCURATO:PERSONA], pur volendo applicare lo scaglione fino ad euro 26.000,00, indicato in citazione dai ricorrenti, secondo gli stessi listini dello studio Alvano/Squadra ed anche secondo il DM 55/2014 i compensi dovuti andrebbero da un minimo di euro 1288,00 ad un massimo di euro 6.107,00, oltre a doversi considerare il versamento da parte sua dell’importo di euro 4.500,00 Nel giudizio penale, secondo i listini Alvano/Squadra e secondo il DM 55/2014, i compensi dovuti andrebbero da un minimo di euro 495,00 ad un massimo di euro 1782,00. 6.1. Stabilita la correttezza della decisione del giudice con riferimento all’accettazione dei listini di studio e, quindi, all’applicazione delle tariffe (convenzionali) ivi contenute, il secondo motivo resta assorbito dal rigetto del primo che attiene a questione pregiudiziale. Ric. 2018 n. 02656 sez. S2 -ud. 24-10-2022 -11- 7. Con il terzo motivo viene lamenta l’eccessiva condanna alle spese di liteper trattarsi di giudizio a cognizione sommaria, trattato e definito in unica udienza. 7.1. Il motivo difetta di specificità, poiché non chiarisce in base a quali criteri e sullabase di quale Tabella e scaglione le spese avrebbero dovuto essere liquidate. 8. In conclusione, rigettato il ricorso incidentale, va accolto il ricorso principale, con cassazione della decisione sul punto degli interessi e rinvi o della causa al medesimo Tribunale di Napoli, in diversa composizione, il quale dovrà verificare, alla stregua del principio enunciato, se possa o meno escludersi la colpa del debitore, risultando applicabile ratione temporis (trattandosi di giudizio introdotto nel 2016) la previsione di cui al comma 4 dell’art. 1284 c.c. che prevede che, in caso di condanna giudiziale, il tasso di interessi sia pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento delle transazioni commercialiovvero pari a quello pattuito, tenuto conto, altresì, che la mora conseguente all'inadempimento del cliente, ben può coincidere con la data individuata nella stessa convenzione dalle parti. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità, tenendo conto dell’esito del ricorso incidentale. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo Ric. 2018 n. 02656 sez. S2 -ud. 24-10-2022 -12- unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione, rigettato il ricorso incidentale, in accoglimento dell’unico motivo del ricorso principale, cassa l’ordinanzaimpugnata e rinvia il giudizio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio. Poiché il ricorso incidentale è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quat