CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2024
Cassazione n. 44853/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione in ordine alla determinazione della pena, è meramente reiterativo, privo di confronto con l'apparato argomentativo e manifestamente infondato; che, invero, la motivazione della sentenza impugnata sul punto risulta ampia e logicamente corretta: a p. 3 della sentenza impugnata, confermando le conclusioni di primo grado, si stima equo, ed anzi mite, l'aumento in continuazione rispetto a sentenza già definitiva, compiutamente già specificato (cfr. p. 3 della sentenza del Tribunale) in ragione di un anno di reclusione per ciascuno dei tre reati contestati, richiamando gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. e stigmatizzando in particolare i numerosi e gravissimi precedenti e la inequivoca inclinazione al delitto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]