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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 novembre 2023

Cassazione n. 35461/2023

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la seguente: ORDINANZA sul ricorso 16126-2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll’ Avvocat o GAETANO RUGGIEROper procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentat o e difes o dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso il DECRETO n. 1392/2017 del [OSCURATO:PERSONA] , depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] rilevato cheil ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso in ragione dell’intervenuta omologazione del concordato fallimentare, che ha determinato la chiusura della procedura resistente e il sopravvenuto difetto d’interesse a proseguire il giudizio;Ric. 2017n. 16126 - Sez. 1 - CC del 2 1 novembre 20 2 3 ritenuto che: - la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio di cassazione, anche se non è accettata; -a fronte della mancataadesione del controricorrente, dev’essere pronunciata la condanna alle spese; - esistono, tuttavia, anche in ragione della sopravvenuta chiusura della procedura resistente, tutte le ragioni per l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio; P.Q.M. la Corte così provvede: dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.

Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: ORDINANZA sul ricorso 16126-2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll’ Avvocat o GAETANO RUGGIEROper procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentat o e difes o dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso il DECRETO n. 1392/2017 del [OSCURATO:PERSONA] , depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] rilevato cheil ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso in ragione dell’intervenuta omologazione del concordato fallimentare, che ha determinato la chiusura della procedura resistente e il sopravvenuto difetto d’interesse a proseguire il giudizio;Ric. 2017n. 16126 - Sez. 1 - CC del 2 1 novembre 20 2 3 ritenuto che: - la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio di cassazione, anche se non è accettata; -a fronte della mancataadesione del controricorrente, dev’essere pronunciata la condanna alle spese; - esistono, tuttavia, anche in ragione della sopravvenuta chiusura della procedura resistente, tutte le ragioni per l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio; P.Q.M. la Corte così provvede: dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezion
Decreto Cassazione n. 35461/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris