CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41527/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. 1. Ritenuto che l'unico motivo posto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] a base dell'impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché manifestamente infondato. E pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, anche alla luce del chiaro tenore degli artt. 168 e 164 cod. pen., che, a fronte di pena sospesa, il sopraggiungere di altra condanna, per delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata alla precedente, supera i limiti di legge, importa la revoca di diritto - ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen. - della sospensione condizionale già concessa, sul solo presupposto che (come nella specie) la nuova condanna sia diventata irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza condizionalmente sospesa e prima della scadenza del termine di sospensione (tra le molte, Sez. 1, n. 47050 del 29/11/2017, dep. 2018, Szal, Rv. 274333-01). Contrariamente da questo sostenuto dal ricorrente, alla fattispecie descritta non si applicano i principi affermati da Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381-01, che attengono alla diversa ipotesi di sospensione illegalmente accordata ab initio, in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen.; è solo in questo caso che il potere di revoca del giudice dell'esecuzione è subordinato alla circostanza che la causa ostativa preesistente non fosse documentalmente nota al giudice della cognizione. 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 14 settembr