CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 14807/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Pauletti ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:EMAIL]);– ricorrente –controAgenzia delle Entrate (06363391001), in persona del suo Direttore p.t.,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato(80224030587), presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12,ope legis domicilia ([OSCURATO:EMAIL]);Numero registro generale 8367/2023Numero sezionale 235/2026Numero di raccolta generale 14807/2026Data pubblicazione 18/05/2026Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato edifeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE];[OSCURATO:EMAIL]);– controricorrenti –avverso la sentenza n. 1130/2022, depositata il 3 ottobre 2022, dellaCorte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto;sul ricorso iscritto al n. 555/2024 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (05617841001), in persona del suo legalerappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Pauletti ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:EMAIL]);– ricorrente –controComune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato edifeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE];[OSCURATO:EMAIL]);– controricorrente –avverso la sentenza n. 502/2023, depositata il 19 maggio 2023, dellaCorte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto;Udita la relazione delle cause svolta, nella pubblica udienza del 15aprile 2026, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:SOCIETA]., l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per il Comune di PortoTolle, e l’avvocato dello [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la Corte diaccolga il ricorso, quanto al giudizio n. 8367/2023 di R.G., e che rigettiil ricorso di cui al giudizio n. 555/2024 di R.G.Numero registro generale 8367/2023Numero sezionale 235/2026Numero di raccolta generale 14807/2026Data pubblicazione 18/05/20261. – Con sentenza n. 1130/2022, depositata il 3 ottobre 2022, laCorte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto – pronunciandosul reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. avverso il decretopresidenziale n. 2/2022, del 4 gennaio 2022, – ha rigettato il reclamo,così dichiarando estinto il giudizio che era stato proposto dallareclamante avverso la pronuncia di prime cure che, a sua volta, avevadisatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento che recavarettifica della rendita catastale proposta dalla contribuente condichiarazione docfa relativa ad una centrale elettrica (di [OSCURATO:PERSONA]).Nel disattendere i motivi di reclamo della parte, la Corte di meritoha rilevato che, nella fattispecie, l’evento interruttivo del processo(«decesso del difensore avvenuto il 15 febbraio 2021») si era verificatocon riferimento a parte già costituita in giudizio siccome risultava«documentalmente provata la costituzione a mezzo posta del comunedi [OSCURATO:PERSONA] nel presente giudizio d’appello come avvenuta in data 25novembre 2018».1.1 - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ricorre per la cassazione della sentenzasulla base di un articolato motivo, ed ha depositato memoria.Resistono con controricorso l’Agenzia delle Entrate ed il Comune diPorto Tolle che pur ha depositato memoria.2. – Con sentenza n. 502/2023, depositata il 19 maggio 2023, laCorte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto ha rigettatol’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., così confermando ladecisione di primo grado che, a sua volta, aveva disattesol’impugnazione di un avviso di accertamento emesso dal Comune diPorto Tolle per il recupero a tassazione dell’IMU dovuta dallacontribuente per l’anno 2015, ed in relazione al possesso di unacentrale elettrica.Numero registro generale 8367/2023Numero sezionale 235/2026Numero di raccolta generale 14807/2026Data pubblicazione 18/05/2026Il giudice del gravame ha rilevato, in sintesi, che la renditacatastale posta a fondamento dell’atto impositivo si era resa definitivain quanto il distinto giudizio (RGA 1078/2018), promosso dallacontribuente avverso l’avviso di accertamento catastale, era statoestinto con decreto presidenziale e, dunque, si era concluso «con laconferma della estinzione del processo, e la condanna dell’Enel. Sent.n. 1130/2022.».2.1 - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ricorre per la cassazione della sentenzasulla base di un solo articolato motivo, ed ha depositato memoria.Resiste con controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA] che pur hadepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – I due ricorsi, seppur relativi a distinte pronunce rese dallaCorte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, vanno riunitiper evidenti ragioni di connessione.Come, difatti, statuito dalla Corte, secondo un consolidatoorientamento interpretativo, la riunione delle impugnazioni,obbligatoria, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., ove investano lostesso provvedimento, può essere altresì disposta facoltativamente,anche in sede di legittimità, ove esse siano proposte controprovvedimenti diversi ma fra loro connessi, quando la loro trattazioneseparata prospetti l'eventualità di soluzioni contrastanti, sianoravvisabili ragioni di economia processuale ovvero siano configurabiliprofili di unitarietà sostanziale e processuale delle controversie (v., explurimis, Cass., 18 settembre 2023, n. 26725; Cass., 5 aprile 2022, n.10876; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27550; Cass. Sez. U., 23 gennaio2013, n. 1521; Cass. Sez. U., 4 agosto 2010, n. 18050; Cass., 17giugno 2008, n. 16405).In particolare si è, al riguardo, rimarcato che «l'istituto dellariunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall'art.Numero registro generale 8367/2023Numero sezionale 235/2026Numero di raccolta generale 14807/2026Data pubblicazione 18/05/2026274 cod. proc. civ., in quanto volto a garantire l'economia ed il minorcosto dei giudizi, oltre alla certezza del diritto, risulta applicabile anchein sede di legittimità, in relazione a ricorsi proposti contro sentenzediverse pronunciate in separati giudizi, in ossequio al precettocostituzionale della ragionevole durata del processo, cui è funzionaleogni opzione semplificatoria ed acceleratoria delle situazioniprocessuali che conducono alla risposta finale sulla domanda digiustizia, ed in conformità al ruolo istituzionale della Corte dicassazione, che, quale organo supremo di giustizia, è preposta proprioad assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione dellalegge, nonché l'unità del diritto oggettivo nazionale (Cass. Sez. Un. 13settembre 2005, n. 18125; conf. Cass. 14 ottobre 2005. n. 19978; 31ottobre 2005, n. 21109; 20 dicembre 2005, n. 28227; 28 settembre2006, n. 21032).» (così Cass. Sez. U., 4 agosto 2010, n. 18050, cit.).2. - Nel giudizio iscritto al numero 8367/2023 di R.G. il ricorso èarticolato sul seguente motivo.2.1 – Ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., laricorrente denuncia violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,artt. 40 e 45, assumendo che, essendosi verificato l’evento interruttivodel processo nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA], intervenuto (già)nel giudizio di primo grado ad adiuvandum (e, dunque, in posizionedipendente rispetto a quella dell’Agenzia delle Entrate), al difetto diuna tempestiva riassunzione – il cui onere ricadeva sulla stessa partecolpita dall’evento – non avrebbe potuto conseguire l’estinzionedell’intero giudizio che era stato proposto in impugnazione di un avvisodi accertamento catastale dell’Agenzia delle Entrate, «pena unaevidente lesione del diritto di difesa della Società» ricorrente.Altrimenti ragionando, si soggiunge, «l’onere della riassunzione,pena l’estinzione del giudizio, anche in capo alle altre parti processualiè palesemente contraria ai principi costituzionali del giusto processo diNumero registro generale 8367/2023Numero sezionale 235/2026Numero di raccolta generale 14807/2026Data pubblicazione 18/05/2026cui all’art. 111 Cost. e del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. La“sanzione” dell’estinzione del giudizio è, infatti, in tali casi del tuttosproporzionata rispetto agli interessi in causa e determina una paleselesione del diritto di difesa della Società (che non può fa valerel’illegittimità dell’Atto di [OSCURATO:PERSONA]) a fronte della posizione diun soggetto (nel caso di specie il Comune di [OSCURATO:PERSONA]) che non favalere un proprio diritto bensì si è costituito in giudizio al solo fine disostenere le ragioni dell’Agenzia delle Entrate.».In via di subordine, quindi, la ricorrente prospetta, per le medesimeragioni nel motivo di ricorso esposte, la questione di legittimitàcostituzionale delle citate disposizioni del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, per violazione dei «principi costituzionali del giusto processo di cuiall’art. 111 Cost. e del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost.».3. – Il ricorso è fondato, e va accolto.4. – Occorre premettere che – dopo un primo orientamentointerpretativo che, con riferimento alle controversie aventi ad oggettoil classamento di unità immobiliari, e l’attribuzione della relativa renditacatastale, escludeva l’intervento in giudizio (anche adesivo dipendente)dell’Ente locale (Cass. Sez. U., 19 gennaio 2010, n. 675; v., però, insenso contrario, - anche quanto alle questioni poste dall’interventorispetto a controversie destinate a produrre i loro effetti sul terzo, -Cass. Sez. U., 21 luglio 2015, n. 15203 e n. 15201) – nella successivagiurisprudenza della Corte si è andato affermando il diverso principiodi diritto volto a ritenere ammissibile l'intervento adesivo dipendentenelle ipotesi in cui l'atto impositivo può pregiudicare i diritti di un terzo,producendo direttamente effetti giuridici nei suoi confronti.Si è, difatti, osservato che una interpretazione costituzionalmenteorientata del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 14, deve «indurre ad unalettura estensiva del concetto di destinatario dell'atto - fino acomprendere in esso non solo il destinatario stricto iure ma anche ilNumero registro generale 8367/2023Numero sezionale 235/2026Numero di raccolta generale 14807/2026Data pubblicazione 18/05/2026destinatario potenziale e mediato - nonchè del concetto di titolarità delrapporto controverso - fino a comprendere in esso anche la titolarità diun rapporto dipendente o connesso rispetto a quello costituito dall'attoimpugnato» (Cass., 12 gennaio 2012, n. 255 cui adde Cass., 2 aprile2025, n. 8718; Cass., 10 dicembre 2019, n. 32188); e, così, si è finitoper ritenere ammissibile l'intervento adesivo dipendente: - dellaRegione, in controversia avente ad oggetto un’istanza di rimborso diversamenti IRAP, imposta del cui gettito la Regione è destinataria(Cass., 11 settembre 2013, n. 20803); - nelle controversie afferenti afattispecie connotate dalla solidarietà passiva paritetica che avvince leparti contraenti, ai sensi del d.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 1(Cass., 24 febbraio 2020, n. 4862; Cass., 13 luglio 2017, n. 17279); -del Comune, nella controversia proposta dal privato contro un atto diclassamento, e di attribuzione della rendita catastale (Cass., 24 marzo2021, n. 8289; Cass., 9 gennaio 2014, n. 333; Cass., 3 agosto 2012,n. 14000).Va, del resto, rimarcato, con specifico riferimento a tributi localiquali l’ICI (d.lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2), e l’IMU (d.lgs. n.23 del 2011, art. 8, comma 4; d.l. n. 201 del 2011, art. 13, comma 4,conv. in l. n. 214 del 2011), - ove la base imponibile, per i fabbricatiiscritti in catasto, è costituita dalla rendita catastale rivalutata eaggiornata sulla base di previsti moltiplicatori, - che la Corte ha avutomodo, innanzitutto, di rilevare che detto elemento della fattispecieimpositiva determina un nesso di pregiudizialità, e di dipendenza, trarapporti di natura tributaria imputabili a distinte amministrazioni, qualisoggetti titolari dei poteri implicati dai rispettivi rapporti giuridici,rapporto di pregiudizialità logico-giuridica, questo, che giustifica lasospensione del processo (art. 295 cod. proc. civ.), anche conriferimento alla disciplina processuale del rito tributario, posto che ladecisione sulla determinazione della rendita, - qual conseguenteNumero registro generale 8367/2023Numero sezionale 235/2026Numero di raccolta generale 14807/2026Data pubblicazione 18/05/2026all’impugnazione dell’avviso di accertamento catastale imputabileall’esercizio dei poteri che fanno capo all’amministrazione finanziariadello Stato, - si riflette necessariamente, condizionandola, sulladecisione relativa alla liquidazione dell'imposta (che, questa volta, facapo ai poteri di imposizione riferibili all’Ente locale; v., ex plurimis,Cass., 10 gennaio 2014, n. 421; Cass., 18 aprile 2007, n. 9203; Cass.,11 dicembre 2006, n. 26380; Cass., 1 giugno 2006, n. 13082; v.,altresì, in motivazione, Cass. Sez. U., 21 agosto 2009, n. 18565).E, può soggiungersi, il rapporto di pregiudizialità in questione deveascriversi alla nozione di giudicato riflesso qual elaborata dalla Corte,posto che l’efficacia ultrattiva del giudicato (oltre, dunque, i limitisoggettivi dettati dall’art. 2909 cod. civ.), - che, così, è idoneo aspiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei alrapporto processuale, sempreché il terzo non sia titolare di un rapportoautonomo e indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicatointerviene (v., ex plurimis, Cass., 17 maggio 2017, n. 12252; Cass., 2dicembre 2015, n. 24558; Cass., 8 ottobre 2013, n. 22908; Cass., 5luglio 2011, n. 14814; Cass., 13 gennaio 2011, n. 691), - trovagiustificazione (proprio) nel nesso di pregiudizialità giuridica trarapporti distinti, nel senso che tra la situazione giuridica oggetto delgiudicato e la situazione giuridica facente capo al terzo estraneo algiudizio venga a configurarsi una relazione di «pregiudizialità -dipendenza in senso giuridico (e non in senso soltanto logico), ipotesiche si verifica nel caso in cui tutti od anche alcuni dei fatti costitutividella fattispecie relativi al rapporto pregiudiziale-condizionantevengano ad integrare gli elementi della fattispecie del rapportopregiudicato-condizionato» (Cass. Sez. U., 12 marzo 2008, n. 6523 cuiadde Cass., 11 giugno 2019, n. 15599; Cass., 20 febbraio 2013, n.4241).Numero registro generale 8367/2023Numero sezionale 235/2026Numero di raccolta generale 14807/2026Data pubblicazione 18/05/2026Al nesso di dipendenza in questione fa, peraltro, da contraltarel’esclusiva competenza dell'amministrazione dello Stato in ordineall'attribuzione della rendita catastale (v. Cass., 14 marzo 2019, n.7275), all’Ente locale risultando, così, riservato un ruolo partecipativoe di impulso che, peraltro, in tema di tributi locali, nemmeno contemplapiù la possibilità di attribuire alle unità immobiliari (non iscritte incatasto ovvero connotate da variazioni permanenti incidenti sullarendita catastale) una rendita (cd. presunta) sulla base del valore«determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari giàiscritti.» (l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 173, di abrogazione deld.lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 4).Tanto che, come rimarcato dalla Corte, nel giudizio diimpugnazione dell'atto impositivo in materia di ICI, promosso neiconfronti dell’Ente locale, la proposizione di contestazioni attinentiall'attribuzione della rendita non dà luogo ad un litisconsorzionecessario con l'Agenzia delle Entrate, con conseguente necessitàdell'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ.,rendita, sussiste un mero rapporto di litisconsorzio facoltativoimproprio, che presuppone un'autonoma citazione dell'Agenzia nellostesso processo in cui è citato il comune (Cass., 6 ottobre 2021, n.27030; Cass., 20 gennaio 2017, n. 1439; Cass., 30 aprile 2010, n.10571; Cass. Sez. U., 21 agosto 2009, n. 18565, cit.);4.1 – Venendo in considerazione, così come nella fattispecie, unintervento ad adiuvandum, va, quindi, rilevato che, secondo unrisalente e consolidato principio di diritto espresso dalla Corte (v.,altresì, Corte Cost., 30 dicembre 1997, n. 455), l’interventore adesivodipendente non ha un’autonoma legittimazione ad impugnare lasentenza che ha concluso, in senso sfavorevole alla parte principaleadiuvata, il giudizio nel quale l'intervento è stato spiegato, se non conNumero registro generale 8367/2023Numero sezionale 235/2026Numero di raccolta generale 14807/2026Data pubblicazione 18/05/2026riferimento alle questioni attinenti alla qualificazione dell'intervento, oalla condanna alle spese poste a suo carico, statuizioni queste che, -incidendo direttamente e sfavorevolmente sull'interventore adesivo, -radicano il suo interesse ad impugnare (v., ex plurimis, Cass., 6febbraio 2018, n. 2818; Cass., 8 luglio 2013, n. 16930; Cass. Sez. U.,17 aprile 2012, n. 5992; Cass. Sez. U., 9 novembre 2011, n. 23299;Cass., 16 ottobre 1998, n. 10237; Cass., 15 giugno 1991, n. 6798;Cass., 13 marzo 1987, n. 2620; Cass. Sez. U., 24 febbraio 1976, n.597).E, in ragione di tanto, - in coerenza con la posizione secondaria, esubordinata, rivestita dall’interventore adesivo dipendente, - si è altresìrilevato che il ricorso per cassazione da lui proposto in via autonoma eprincipale, - al di fuori delle ipotesi in cui, come detto, ricorreun’autonoma legittimazione ad impugnare, - va esaminato comericorso incidentale adesivo rispetto a quello della parte adiuvata,dovendosi ritenere consentito all’interventore di aderire ad una siffattaimpugnazione (Cass., 14 ottobre 2013, n. 23235; Cass., 10 agosto2007, n. 17644; Cass., 22 febbraio 1996, n. 1410; Cass., 23 dicembre1994, n. 11132; Cass., 6 aprile 1977, n. 1306).4.2 – Il d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per quel che qui rileva,dispone che:- «1. Il processo è interrotto se, dopo la proposizione del ricorso,si verifica: … b) la morte, la radiazione o sospensione dall'albo odall'elenco di uno dei difensori incaricati ai sensi dell'art. 12.» [art. 40,comma 1, lett. b)];- «1. Dopo che è cessata la causa che ne ha determinato lasospensione il processo continua se entro sei mesi da tale data vienepresentata da una delle parti istanza di trattazione al presidente disezione della commissione, che provvede a norma dell'art. 30. 2. Seentro sei mesi da quando è stata dichiarata l'interruzione del processoNumero registro generale 8367/2023Numero sezionale 235/2026Numero di raccolta generale 14807/2026Data pubblicazione 18/05/2026la parte colpita dall'evento o i suoi successori o qualsiasi altra partepresentano istanza di trattazione al presidente di sezione dellacommissione, quest'ultimo provvede a norma del comma precedente…» (art. 43, commi 1 e 2);- «1. Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spettadi proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbianoprovveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudiceche dalla legge sia autorizzato a fissarlo.» (art. 45, comma 1).4.2.1 - Nella fattispecie, quindi, la pronuncia di estinzione delgiudizio è conseguita dal rilievo che, con ordinanza collegiale n.488/21, del 12 marzo 2021, era stata dichiarata l’interruzione delprocesso in ragione del decesso del difensore del Comune di PortoTolle, e che alla data del citato decreto presidenziale «nessuna delleparti ha presentato istanza di ripresa del processo ex art. 43, II commadel D.Lgs. n. 546/92» (così il decreto n. 2/2022, del 4 gennaio 2022,confermato dalla sentenza impugnata).4.3 – Venendo in considerazione, come si è anticipato, un eventointerruttivo (decesso del difensore) che colpiva la parte intervenuta nelgiudizio ad adiuvandum, sulla stessa gravava, dunque, un onere diprosecuzione del giudizio (nel termine ex lege predeterminato; art. 43,comma 2, e art. 45, comma 1, cit.), impregiudicata la facoltà diriassunzione delle controparti processuali (parti del rapportosostanziale inciso dall’avviso di accertamento catastale).Come, difatti, si è rilevato con riferimento alle disposizioniprocessuali del rito civile ordinario (artt. 299 e ss., 307 cod. proc. civ.),disposizioni il cui portato sostanziale non si discosta dai contenutiregolatori del rito tributario sopra ripercorsi, nelle ipotesi dilitisconsorzio facoltativo – e, può soggiungersi, a maggior ragionerispetto all’interventore adesivo dipendente cui si correla una posizionesostanziale legata da uno specifico nesso di pregiudizialità logico-Numero registro generale 8367/2023Numero sezionale 235/2026Numero di raccolta generale 14807/2026Data pubblicazione 18/05/2026giuridica con quella di cui è titolare la parte adiuvata - l'eventointerruttivo opera solo in riferimento al procedimento di cui è parte ilsoggetto colpito dall'evento, e non si estende alle parti del distintorapporto processuale che, quanto al rito tributario (secondo la suastessa struttura impugnatoria), involge la domanda di annullamentodell’atto autoritativo (v. Cass. Sez. U., 5 luglio 2007, n. 15142; addeCass. Sez. U., 22 aprile 2013, n. 9686).Si è, così, rilevato che, nelle ipotesi di litisconsorzio facoltativo,l'evento interruttivo relativo a una delle parti non spiega effetti neiconfronti delle altre, così che, seppur non disposta la separazione dellecause, qualora la parte interessata dall’evento interruttivo non si attiviper la prosecuzione del giudizio, l'estinzione (parziale) del processo siverifica nei soli confronti di quest'ultima, continuando il processo tra glialtri litisconsorti (Cass., 23 aprile 2020, n. 8123; Cass., 21 febbraio2020, n. 4684).Conclusione, questa, che, come osservato dalle Sezioni Unite dellaCorte (Cass. Sez. U., 5 luglio 2007, n. 15142, cit.), trova fondamento(anche) in rilievi svolti dal Giudice delle Leggi che, per l’appunto, harimarcato che «nel processo litisconsortile facoltativo, … allorché lariassunzione sia eseguita nei confronti di alcune soltanto delle parti eriguardo ad alcuni soltanto dei diversi rapporti processuali checomponevano originariamente un unico giudizio, si produce l'effettodella separazione in atto di cause scindibili (che già potevano esserlofin dall'inizio), le quali vengono appunto ad essere in quel momentoscisse» (così Corte Cost., 5 febbraio 1999, n. 18); nonché che «ilsimultaneus processus è mero espediente processuale mirato a fini dieconomia dei giudizi e di prevenzione del pericolo di eventuali giudicaticontraddittori, onde la sua inattuabilità non riguarda né il diritto diazione né il diritto di difesa una volta che la pretesa sostanziale delsoggetto interessato possa essere fatta valere nella competente, purNumero registro generale 8367/2023Numero sezionale 235/2026Numero di raccolta generale 14807/2026Data pubblicazione 18/05/2026se distinta, sede giudiziaria con pienezza di contraddittorio e di difesa»,e ciò «a maggior ragione vale quando il sistema processuale prevedacomunque strumenti di raccordo, quale nel caso … la sospensionenecessaria (ex art. 295 cod. proc. civ.) ….» (così Corte Cost., 26 giugno1991, n. 308; v., altresì, Corte Cost., 5 luglio 1995, n. 295).Laddove, al fondo della conclusione relativa alla estinzione parzialedel giudizio a litisconsorzio facoltativo, si rinviene la stessa ratiogiustificativa dell’interruzione del processo che, come pur si è rilevato,«è finalizzata esclusivamente alla tutela della parte colpita dall'evento,la quale, anche se costituita, potrebbe essere pregiudicata nel suodiritto di azione o di difesa, dalla prosecuzione del processo" (C. Cost.18 giugno 2003 n. 249) ed ha quindi la funzione "di consentire allaparte nonostante sia stata colpita da un evento che ne pregiudica, percosì dire, l'integrità - di difendersi in giudizio, usufruendo di tutti i poterie facoltà che la legge le riconosce" (C. Cost. 26 gennaio 2005 n. 109).»(così Cass. Sez. U., 5 luglio 2007, n. 15142, cit.).4.4 – La conclusione in discorso rappresenta, poi, come si èanticipato, soluzione particolarmente consentanea alla naturagiuridica, ed alla stessa struttura, del rito tributario.Innanzitutto, sotto un primo profilo, e come la Corte ha in piùoccasioni rilevato, la nozione di litisconsorzio necessario nel processotributario, quale emergente dal d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art.14, «si configura come fattispecie autonoma rispetto a quella dellitisconsorzio necessario, di cui all'art. 102 cod. proc. civ., poiché nondetta come quest'ultima, una "norma in bianco", ma positivamenteindica i presupposti nella inscindibilità della causa determinatadall'oggetto del ricorso. Sulla base di questi presupposti, un'ipotesi dilitisconsorzio tributario, ai sensi del citato art. 14, si configura ognivolta che, per effetto della norma tributaria o per l'azione esercitatadall'amministrazione finanziaria, l'atto impositivo debba essere o siaNumero registro generale 8367/2023Numero sezionale 235/2026Numero di raccolta generale 14807/2026Data pubblicazione 18/05/2026unitario, coinvolgendo nella unicità della fattispecie costitutivadell'obbligazione una pluralità di soggetti, ed il ricorso, pur proposto dauno o più degli obbligati, abbia ad oggetto non la singola posizionedebitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmentecomune a tutti i debitori rispetto all'obbligazione dedotta nell'attoautoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispeciecostitutiva dell'obbligazione. La "ratio" della peculiarità della fattispeciedel litisconsorzio tributario si giustifica sul piano costituzionale qualeespressione dei principi di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione, perchéfunzionale alla parità di trattamento dei coobbligati e, al rispetto dellaloro capacità contributiva.» (così Cass. Sez. U., 18 gennaio 2007, n.1052).Sotto distinto profilo, poi, la disciplina sostanziale del rapportotributario, e la sua connessione con un processo a strutturaimpugnatoria, rende evidente lo stretto legame che intercorre tra causaestintiva del giudizio e definitività dell’atto autoritativo oggetto diimpugnazione, come ancora di recente ribadito dalla Corte in tema diriassunzione del giudizio di rinvio (v., ex plurimis, Cass., 7 giugno2023, n. 16002).Così che l’estinzione parziale in discussione finisce col risponderealla stessa innervatura di fondo del processo tributario il cuisvolgimento, per l’appunto, non può prestarsi ad effetti (in qualchemodo) distorsivi del cennato legame con l’atto autoritativo impugnato,e quando, dunque, alla parte destinataria degli effetti giuridici dell’attonon possa muoversi alcun rimprovero di inerzia nella coltivazione delgiudizio impugnatorio.4.5 – Può, dunque, enunciarsi il seguente principio di diritto: «Intema di rito tributario, nel giudizio di impugnazione di un avviso diaccertamento catastale è ammissibile l’intervento adesivo dipendentedel Comune nei cui confronti si producono gli effetti riflessi del giudicatoNumero registro generale 8367/2023Numero sezionale 235/2026Numero di raccolta generale 14807/2026Data pubblicazione 18/05/2026sulla determinazione della rendita catastale. Stante, però, la posizionesostanziale dell’interventore, laddove nel processo si verifichi unevento interruttivo nella sua sfera giuridica, la conseguente estinzionedel giudizio ha portata parziale in quanto opera solo nei suoi confronti,e non si estende alle parti del distinto rapporto processuale che involgela domanda di annullamento dell’atto autoritativo.».5. - Nel giudizio iscritto al numero 555/2024 di [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto il seguente motivo di ricorso.5.1 - Ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., laricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, art. 39, comma 1-bis, assumendo, in sintesi,per un verso, che era stata disattesa, nella fattispecie, l’istanza disospensione del giudizio in ragione della pregiudizialità logico-giuridicache intercorreva col giudizio di impugnazione dell’avviso diaccertamento catastale e, per il restante, che, diversamente da quantoritenuto dal giudice del gravame, la statuizione sulla rendita catastalerettificata non poteva ritenersi definitiva in quanto la sentenza (n.1130/3/2022) che aveva dichiarato l’estinzione del relativo giudizio era(ancora) suscettibile di impugnazione (al momento in cui si teneval’udienza di discussione) e, in effetti, era stata poi tempestivamenteimpugnata (con ricorso per cassazione notificato il 3 aprile 2023).6. – Anche questo motivo deve trovare accoglimento.6.1 – Innanzitutto, va rimarcato, manifestamente destituita difondamento rimane l’eccezione di inammissibilità che ilcontroricorrente ha articolato (e ribadito in memoria) con riferimentoalla (supposta) novità della richiesta di sospensione del giudizio, in tesiarticolata (solo) nel grado di appello.Come il motivo di ricorso rende esplicito, difatti, il riferimento allasospensione del giudizio non esaurisce il complessivo portato dellacensura che (nella sostanza) attinge la rilevata definitività della renditaNumero registro generale 8367/2023Numero sezionale 235/2026Numero di raccolta generale 14807/2026Data pubblicazione 18/05/2026catastale che, come in immediato seguito si dirà, tale connotazione nonaveva.Va soggiunto, per mera completezza di argomentazione, che ildivieto di nova in appello involge le domande, e le eccezioni, di meritoche attingono la fattispecie sostanziale oggetto del thema decidendum,e non anche le questioni meramente processuali che, appunto inragione del rito, la parte può proporre, così come nella fattispecie,tenuto conto (anche) dell’esito del giudizio di primo grado.6.2 – Come, poi, rendono evidente i rilievi svolti con riferimento alricorso di cui al n. 8367/2023 di R.G., la rendita catastale – la cuirettifica formava oggetto dell’impugnazione proposta dallacontribuente nel giudizio presupposto – non avrebbe potuto ritenersidefinitiva in quanto impugnata la statuizione di appello che recava ladichiarazione di estinzione del giudizio.Il giudice del gravame, pertanto, non avrebbe potuto risolvere ilsuo decisum su di una definitività della rendita catastale qualpresupposta, in quanto, a fronte di un giudizio definito in primo gradocon sentenza non passata in giudicato, si rendeva applicabile lasospensione facoltativa di cui all'art. 337, comma 2, cod. proc. civ.; ene conseguiva che il giudice della causa pregiudicata avrebbe potuto,alternativamente, sospendere il giudizio, e attendere la stabilizzazionedella sentenza con il suo passaggio in giudicato, oppure proseguirlosulla base, però, di una motivata valutazione prognostica circa l’esitodel giudizio pregiudicante (v., da ultimo, Cass., 25 marzo 2024, n.7952).Come, poi, la Corte ha in più occasioni statuito, la sospensione delprocesso presuppone che, così come nella fattispecie, il rapporto dipregiudizialità tra due cause sia concreto ed attuale, nel senso che lacausa ritenuta pregiudiziale deve essere tuttora pendente, altrimentinon giustificandosi la stessa sospensione del giudizio che verrebbe aNumero registro generale 8367/2023Numero sezionale 235/2026Numero di raccolta generale 14807/2026Data pubblicazione 18/05/2026tradursi in un inutile intralcio all’esercizio della giurisdizione; neconsegue che, quando una sentenza sia impugnata in cassazione pernon essere stato il giudizio di merito sospeso in presenza di altra causapregiudiziale, è onere del ricorrente provare che la causa pregiudicantesia pendente e resti presumibilmente tale sino all’accoglimento delricorso, mancando, in difetto, la prova dell’interesse concreto e attualeall’impugnazione, perché nessun giudice, di legittimità o di rinvio, puòdisporre la sospensione del giudizio in attesa della definizione di altracausa non più effettivamente in corso (Cass., 19 novembre 2021, n.35618; Cass., 19 novembre 2021, n. 35618; Cass., 21 ottobre 2019,n. 26716; Cass., 10 novembre 2015, n. 22878; Cass., 19 ottobre 2012,n. 18026; Cass., 16 settembre 2008, n. 23720; Cass., 1 agosto 2007,n. 16992).7. – Le impugnate sentenze vanno, pertanto, cassate, condichiarazione di estinzione del giudizio, nel solo rapporto processualecon l’interveniente Comune di [OSCURATO:PERSONA], quanto alla sentenza n.1130/2022, depositata il 3 ottobre 2022; e le cause riunite vannorinviate, anche per la disciplina delle spese di questo giudizio dilegittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Venetoche, in diversa composizione, procederà al relativo riesame attenendosiai principi di diritto sopra esposti. P.Q.MLa Corte- riunisce i ricorsi iscritti ai numeri di R.G. 8367/2023 e 555/2024;- accoglie il ricorso iscritto al numero di R.G. 8367/2023, cassa lasentenza impugnata, n. 1130/2022, depositata il 3 ottobre 2022, edichiara estinto il giudizio relativamente al rapporto processualedell’interveniente Comune di [OSCURATO:PERSONA];- accoglie il ricorso iscritto al numero di R.G. 555/2024 e cassa lasentenza impugnata, n. 502/2023, depositata il 19 maggio 2023;Numero registro generale 8367/2023Numero sezionale 235/2026Numero di raccolta generale 14807/2026Data pubblicazione 18/05/2026- rinvia le cause riunite, anche per le spese del giudizio dilegittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto,in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] StallaIl Consigliere estensoredott. [OSCURATO:PERSONA]