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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 1997

Cassazione n. 01294/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che, in parziale r.iforma della sentenza emessa dal Tribunale monocratico di Trani - avendo riconosciuto la prevalenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti e avendo conseguentemente rideterminato la pena - ha confermato la condanna dell'imputato per il concorso nel reato di tentato furto pluriaggravato di cui agli artt. 110, 56 - 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge in relazione alla mancata dichiarazione di estinzione del reato ai sensi del disposto di cui all'art. 162 ter cod. pen., è manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

La Corte territoriale, invero, ha correttamente ritenuto che l'intervenuta offerta reale di euro 700,000 a titolo risarcitorio nei confronti della persona offesa, in quanto presentata dal ricorrente solo pochi giorni prima del giudizio di appello, non può essere valorizzata ai fini dell'applicazione dell'invocato istituto che, data la sua finalità deflattiva, richiede che la condotta riparatoria intervenga entro la dichiarazione .di apertura del dibattimento di primo grado; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che, in parziale r.iforma della sentenza emessa dal Tribunale monocratico di Trani - avendo riconosciuto la prevalenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti e avendo conseguentemente rideterminato la pena - ha confermato la condanna dell'imputato per il concorso nel reato di tentato furto pluriaggravato di cui agli artt. 110, 56 - 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge in relazione alla mancata dichiarazione di estinzione del reato ai sensi del disposto di cui all'art. 162 ter cod. pen., è manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. La Corte territoriale, invero, ha correttamente ritenuto che l'intervenuta offerta reale di euro 700,000 a titolo risarcitorio nei confronti della persona offesa, in quanto presentata dal ricorrente solo pochi giorni prima del giudizio di appello, non può essere valorizzata ai fini dell'applicazione dell'invocato istituto che, data la sua finalità deflattiva, richiede che la condotta riparatoria intervenga entro la dichiarazione .di apertura del dibattimento di primo grado; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 01294/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris