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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 dicembre 2003

Cassazione n. 38109/2022

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da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] no con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],in Roma , via Flaminia , 318 –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso lo studio deldott. [OSCURATO:PERSONA] , in Roma, via Portuense, 104 -controricorrente- avverso la sentenza n. 3890 /2018 del 12 .6 .2018 del la Corte di Appello di Napoli. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21 ottobre 2022 , riconvocata il 22 novembre 2022, dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: certificati di deposito al portatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio la [OSCURATO:PERSONA].p.a., sostenendo di essere legittimo titolare e portatore del Certificato di Deposito nr. 0910074005-09 dell'importo di € 140.000,00, emesso il 23.12.2003 dallo sportello di S. Agata sui due Golfi, con scadenza al 29.06.2005 e di averne richiesto, in data successiva alla scadenza, il pagamento. [OSCURATO:PERSONA] rifiutò il pagamento , adducendo che da controlli effettuati era emerso che il certificato non poteva essere legittimamente in circolazione, in quanto la firma apposta non corrispondeva a nessuno dei funzionari muniti del potere di sottoscrizione; il certificato risultava, annullato nella medesima data di emissione; non, risultava essere stato effettuato il deposito del corrispondente valore sul titolo; non vi era traccia della relativa transazione nelle scritture contabili della Banca.

Il sig.

Giordanoconvenne in giudizio la Banca , al fine d i ottenere ilpagamento dell'importo riportato nel titolo, anche ai sensi dell'art.2049 c.c.

Costituitasi, la [OSCURATO:PERSONA] chiese il rigetto della domanda.

Espose che dal 01.012000 al 17.05.2005, data in cui si era tolto la vita, [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato, presso lo sportello della propria filiale di S. Agata sui due Golfi;il controricorrente aveva sostenuto diaver effettuato, in più volte, versamenti in contanti ed un ultimo versamento presso lo sportello, per il complessivo importo di € 140.000,00, a fronte dei quali, Biasini gli aveva rilasciato il certificato di deposito in questione, senza tuttavia che in precedenza gli fosse stata rilasciata alcuna ricevuta attestante i versamenti effettuati.[OSCURATO:PERSONA], pertanto, deduceva che non vi potessero essere dubbi sull'illegittimità del titolo, emesso dal dipendente infedele, che aveva intrattenuto rapporti non istituzionali, al di fuori dei locali della Banca, attestando falsamente il versamento della somma di € 140.000,00 e consegnando un titolo annullato il giorno stesso dell'emissione e, dunque, non idoneo alla circolazione.

Espletata l'istruttoria mediante l'assunzione di testi e l'interrogatorio formale del Giordano, effettuata CTU al fine di accertare l'autenticità della sottoscrizione sul titolo e la conformitàdello stesso al modello della Banca, con la sentenza n.1453/2013 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha accoltola domanda del sig.

Giordano e ha condannato la banca ex art. 2049 c.c. al pagamento della somma ivi riportata di € 140.000,00 oltre rivalutazione monetaria.

L’attuale ricorrente ha impugnato tempestivamente la sentenza e ha chiestola riforma della sentenza.

Il primo giudice ha accertato che il titolo era stato consegnato al Giordano da [OSCURATO:PERSONA], cassiere della Banca addetto alla custodia e all’emissione dei certificati di deposito; il titolo era risultato autenticosia per il supporto cartaceo che nella stampa, ma lasottoscrizione era apocrifa poiché non riferibile all’altro dipendente Gargiulo unico legittimato nella procedura di firma.

Ha quindi ritenuto che esso avesse natura di titolo di credito al portatore, dotato dei requisiti di letteralità ed autonomia.

Il Tribunale ha , altresì, accert ato la sussistenza della giustificazione causale dello stesso in quanto, dalla documentazione esibita dalla Bancaa seguito dell'ordine ex art 210 c.p.ce dalle testimonianze de relato fornite dai dipendenti della Banca, era emerso che il controricorrente aveva effettuato lo svincolo di alcuni altri investimenti finanz iari e ciò induceva a ritenere effettivo il versamento dei contanti a mani del Biasini, che all'epoca dei fatti era cassiere generale della [OSCURATO:PERSONA].

In ogni caso, ad avviso del Tribunale, la Banca era tenuta a rispondere ex art. 2049 c.c., del comportamento fraudolento del proprio dipendente, essendo irrilevante la circostanza che i versamenti in denaro fossero avvenuti al di fuori dei locali della Banca, in quanto il comportamento del Biasini aveva ingenerato nel Giordano il convincimento che egli agisse nell'ambito delle sue funzioni.

Parimenti, in virtù del principio dell'affidamento, non poteva incombere sul Giordano l'onere di accertare il potere di firma del certificato e la legittimazione del Biasini all'emissione dello stesso.Infine le circostanze accertate, secondo li Tribunale, non consentivano di superare la presunzione di buona fede del possessore del titolo.

In particolare irrilevante era la circostanza che il titolo fosse stato annullato il giorno stesso dell'emissione, in mancanza di prova che detto annullamento fosse avvenuto in ossequio alle modalità previste dal regolamento Bancario, ovvero in presenza di denuncia di sottrazione o smarrimentoche non risultava mai formulata.

La Corte di appello di Napoli ha rigettatol’appello e confermava con le medesime motivazioni la sentenza di I grado.

Avverso tale sentenza la Deutsche B ank s.p.a. ha proposto ricorso conquattro motivi .

L’intimatosig.

Giordano si è costituito, contest ando le deduzioni avverse. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente deduce: 1.Con il primo motivo, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione dell'art. 1993, comma 1, c.c. per accertata falsità della firma che è risultata apposta su di un certificato di deposito al portatore e chiede la dichiarazione di nullità del titolo con rigetto delle domande avanzate dal portatore.La Corte avrebbe affermato che dagli esiti istruttori non era risultato alcun accordo fraudolento tra il dipendente e il sig.

Giordano; contestualmente aveva ritenuto che l’eccezione reale di apocrifia della firma (accertata dal CTU) doveva essere disattesa rigettando la domanda di dichiarazione di nullità del titolo. 1.1 Il motivo va accolto .

Nelle operazioni di deposito bancario accanto al deposito a risparmio ed al deposito in conto corrente, esisteil c.d. deposito semplice o ordinario, il quale è caratterizzato dal deposito e dal rimborso in unica soluzione, onde, a fronte del deposito di denaro, può essere rilasciato un certificato di deposito.

Quali elementi distintivi del contratto di deposito di denaro, si indicano la consegna del denaro, che perfeziona il contratto reale e che da tale momento produce ex lege l’effetto traslativo della proprietà delle somme di denaro alla banca depositaria; le obbligazioni sono a carico della banca, per la restituzione della stessa specie di moneta e la corresponsione del previsto interesse (art.1834 c.c.).Il certificato di deposito non è strumento espressamente contemplato dal codice civile, a differenza del libretto, ma del pari costituisce documento che si forma al momento della corresponsione del controvalore da esso attestato, e se, come di regola, sia al portatore, è idoneo alla circolazione.

La Corte, accertata la falsità della firma, non ha ritenuto applicabile l’art. 1993 c.c., pur ritenendo i certificati di deposito al portatore titoli di credito e sulla base di tale qualificazione ha, invece, applicato l’art. 1994 c.c. sull’acquisto in buona fede dei titoli di credito.

La mancata applicazione dell’art.1993 c.c. viene giustificata sulla base della motivazione che la presenza di una sottoscrizione avesse ingenerato nell’intimato «il legittimo affidamento dell’apparenza della legittimità del titolo».

La motivazione espressa dalla Corte non è adeguata e congrua.

In questo modo, si omette di considerare che l’art. 1993 c.c. delinea una serie di eccezioni opponibili dal debitore rispetto ai criteri dell’astrattezza e dell’incorporazione che caratterizzano questi strumenti, previsione normativa specifica e tassativa ch e non può dunque essere superata dal mero criterio dell’apparenza.

La falsità della firma, in generale,costituisce una tipica eccezione di forma per difetto di uno dei requisiti essenziali di contenuto -forma; come tale, essa, a norma dell'art. 1993 cod. civ., è opponibile al possessore del titolo, essendo irrilevante, dato il carattere reale dell'eccezione, lo stato soggettivo di buona fede del possessore(Cass., n. 1058/2001) .

Se anche ilcertificato di deposito è titolo immesso nella circolazione, ancorché illecitamente, deve farsi applicazione delle regole che ne governano non solo la circolazione, ma il relativo pagamento.

Proprio in considerazione dell'astrattezza, letteralità, etc., dei titoli di credito, questi sono assoggettati al necessario riscontro dei requisiti di forma, tra cui rientra, primo fra tutti, quello della ‘legittimità' e provenienza della sottoscrizione senza che sia mai possibile invocare, trattandosi di rapporto regolato da criteri di formalismo giuridico, il principio c.d. dell'apparenza del diritto (Cass. n. 1693/1983) .

Nell’ipotesi di presentazione di un titolo al portatore, la banca apparente debitrice può opporre le eccezioni previste dall’art.1993 c.c. riguardante il rapporto cartolare, fra cui è espressamente contemplata la falsità della firma dell'emittente (Cass., n.24384/2008la Corte ha respinto il ricorso del titolare di una ditta contro il verdetto d’appello che gli aveva negato il risarcimento da parte della banca, apparente emittente, dei certificati di deposito di cui era possessore, risultati poi contraffatti; cass., n. 1058/2001).La sentenzaimpugnata , sul punto si limita a ribadire che l’onere della prova sulla mala fede del possessore è a carico d ella Banca , senza motivazione alcuna rispetto alla peculiarità dell’accertata apocrifia della firma,e, per altro verso, ritiene che il pagamento possa essere, invece, desunto dal presunto smobilizzo di altri finanziamenti trascurando che il titolo in questione è titolo che testimonia il deposito di una somma di danaro.

Eguale contraddizione si palesa nell’affermazione che il certificato quale titolo di credito «esime il portatore dal dare la prova della giustificazione causale dello stesso»e, quindi, dell’effettiva creazione della provvista.

L’affermazione è in palese contrasto, ancora una volta, con la natura del certificato di deposito che come tale ha come elementi perfezionativi anchela consegna del denaro, che perfeziona il contratto reale ed è elemento temporale imprescindibile per la produzione dell’effetto traslativo della proprietà delle somme di denaro alla banca depositariacon le conseguent i obbligazioni a carico della banca della restituzione della stessa specie di moneta e del la corresponsione del previsto interesse (art. 1834 c.c.).Tale elemento non può essere dedotto per presunzione dallo svincolo di altrifondi in epoca coeva all’emissione del certificato di deposito, ma esclusivamente dal rispetto della procedura di emissione dei certificati che prevede almeno la sottoscrizione di un ordine e il versamento effettivo di una somma di danaro e quietanza ta da lla Banca.

Gli elementi di fatto accertati nel giudizio fanno emergere un comportamento per lo meno anomalo dell'intimato che ha comunque omesso di adottare comportamenti osservanti l'ordinaria diligenza e che hanno consentito o, comunque, agevolato il com portamento dell'impiegato infedele realizzando una trascuratezza tale da non potersi giustificare in alcun modo con le particolari circostanze in cui sia avvenuta la negoziazione del titolo. 2.Con il secondo motivo, ex a rt. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. , la falsa applicazione delle disposizioni dell'art. 116 c.p.c edell’art. 1993 c.c.: per non essere stata legittimamente acquisita la prova dell'acquisizione del titolo per cui è causa presso lo Sportello della [OSCURATO:PERSONA] con consequenziale rilascio del titolo e della certificazione bancaria di riferimento, atteso che,al contrario, il titolo è risultato acquisito dall’accipiens direttamente dalle mani del tradense senza alcun rilascio della relativa certificazione attestante il pagamento.

Con conseguente richiesta della ricorrente di riforma dell'impugnata sentenza della Corte territoriale anche con riferimento all'accertata responsabilità della Banca ex art. 2049 c.c. e rigetto di ogni domanda risarcitoria.

La ricorrente ritiene che sia stata acquisita la prova che il titolo fu rilasciato presso l’albergo dove il Giordano lavorava e non nella sede della banca.

Dalla documentazione della Banca si poteva evincere che non c’erastata movimentazione alcuna nèsul c.c. né sul Fondo intestato all’intimato e questi non aveva fornito alcuna prova sulla costituzione della provvista necessaria per l’emissione del certificato.

3. Con il terzo motivo, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la falsa applicazione degli artt. 1993, comma 2 , e 1994 c.c. , e dell’a rt. 1, comma 1, l. n. 197/1991.

La ricorrente deduceche, in ragione delle risultanze delle prove in atti,sarebbe stata super a ta la presunzione della buona fede dell'accipiens con conseguenziale opponibili tà d i tutte le eccezioni che la Banca ha formulato nei giudizi di merito .Secondo la ricorrente il sig.

Giordano non avrebbe osservato i normali criteri di diligenza, ma anzi a vrebbe tenuto comportamenti contra legempagando in contanti al dipendente Biasini , in viola zione della normativa antiriciclaggio. 3.1 Il secondo e il terzo motivo possono essere valutati insieme perché sono connessi.

Controparte evidenzia che il quadro probatorio risultante dai giudizi di merito sarebbe stato valutato non correttamente dalla Corte.

Pur ribadendo il principio che non si può «surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo,censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative» (letteralmente Cass., n. 15235/2022; cfr. Cass., S.U., n. 34476/2019; Cass., n. 8758/ 2017; Cass., n. 32026/2021; Cass., n. 9352/2022), va rilevato che le motivazioni addotte dalla Corte non superano la verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che è violato , poichè la motivazione si fonda su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, ed il vizio emergedal testo stesso della sentenza impugnata che valuta i singoli aspetti emersi dall’istruttoria (mancato rispetto della procedura di emissione con deposito delle somme pagate, mancata acquisizione di quietanza, pagamento in contanti in violazione della normativa antiriciclaggio etc.), considerandoli isolatamente e non nel loro complesso e, quindi, unitariamente; analisi che se condotta correttamente ben avrebbe potuto consentire , almeno in ipotesi, una diversa ricostruzione degli esiti probatori rispetto alla valutazione della condotta del possessore del certificato (da ultimo, Cass., n. 7090/2022). 4.Con il quarto motivo di ricorso la falsa applicazione dell'art. 2049 c.c.

La ricorrente chiede di cassare la decisione di accertamento di responsabilità e conseguente condanna emessa anche in applicazione dell'indicata disposizione di legge deduce ndo che l’esame dei fatti e delle prove acquisite nel giudizio e non valutate o non valutate correttamente dalla Corte escluderebbe la responsabilità solidale della Banca.

5. La deducente chiede, infine, con il quinto motivo, la cassazione della condanna al pagamento della rivalutazione monetariarilevando di avergià adempiuto al pagamento degli importi dovuti a seguito di pignoramento mobiliare. 5.1Il quarto e il quinto motivo sono assorbiti dall’accoglimento dei primi tre.

6. La sentenza impugnata va per tanto cassata, in relazione alle censure accolte, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà aiprincipi di diritto sopra indicati e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo , il secondo e il terzo motivo di ricorso, assorbiti il quarto e il quinto motivo.Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accoltie rinvia alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] no con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],in Roma , via Flaminia , 318 –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso lo studio deldott. [OSCURATO:PERSONA] , in Roma, via Portuense, 104 -controricorrente- avverso la sentenza n. 3890 /2018 del 12 .6 .2018 del la Corte di Appello di Napoli. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21 ottobre 2022 , riconvocata il 22 novembre 2022, dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: certificati di deposito al portatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio la [OSCURATO:PERSONA].p.a., sostenendo di essere legittimo titolare e portatore del Certificato di Deposito nr. 0910074005-09 dell'importo di € 140.000,00, emesso il 23.12.2003 dallo sportello di S. Agata sui due Golfi, con scadenza al 29.06.2005 e di averne richiesto, in data successiva alla scadenza, il pagamento. [OSCURATO:PERSONA] rifiutò il pagamento , adducendo che da controlli effettuati era emerso che il certificato non poteva essere legittimamente in circolazione, in quanto la firma apposta non corrispondeva a nessuno dei funzionari muniti del potere di sottoscrizione; il certificato risultava, annullato nella medesima data di emissione; non, risultava essere stato effettuato il deposito del corrispondente valore sul titolo; non vi era traccia della relativa transazione nelle scritture contabili della Banca. Il sig. Giordanoconvenne in giudizio la Banca , al fine d i ottenere ilpagamento dell'importo riportato nel titolo, anche ai sensi dell'art.2049 c.c. Costituitasi, la [OSCURATO:PERSONA] chiese il rigetto della domanda. Espose che dal 01.012000 al 17.05.2005, data in cui si era tolto la vita, [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato, presso lo sportello della propria filiale di S. Agata sui due Golfi;il controricorrente aveva sostenuto diaver effettuato, in più volte, versamenti in contanti ed un ultimo versamento presso lo sportello, per il complessivo importo di € 140.000,00, a fronte dei quali, Biasini gli aveva rilasciato il certificato di deposito in questione, senza tuttavia che in precedenza gli fosse stata rilasciata alcuna ricevuta attestante i versamenti effettuati.[OSCURATO:PERSONA], pertanto, deduceva che non vi potessero essere dubbi sull'illegittimità del titolo, emesso dal dipendente infedele, che aveva intrattenuto rapporti non istituzionali, al di fuori dei locali della Banca, attestando falsamente il versamento della somma di € 140.000,00 e consegnando un titolo annullato il giorno stesso dell'emissione e, dunque, non idoneo alla circolazione. Espletata l'istruttoria mediante l'assunzione di testi e l'interrogatorio formale del Giordano, effettuata CTU al fine di accertare l'autenticità della sottoscrizione sul titolo e la conformitàdello stesso al modello della Banca, con la sentenza n.1453/2013 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha accoltola domanda del sig. Giordano e ha condannato la banca ex art. 2049 c.c. al pagamento della somma ivi riportata di € 140.000,00 oltre rivalutazione monetaria. L’attuale ricorrente ha impugnato tempestivamente la sentenza e ha chiestola riforma della sentenza. Il primo giudice ha accertato che il titolo era stato consegnato al Giordano da [OSCURATO:PERSONA], cassiere della Banca addetto alla custodia e all’emissione dei certificati di deposito; il titolo era risultato autenticosia per il supporto cartaceo che nella stampa, ma lasottoscrizione era apocrifa poiché non riferibile all’altro dipendente Gargiulo unico legittimato nella procedura di firma. Ha quindi ritenuto che esso avesse natura di titolo di credito al portatore, dotato dei requisiti di letteralità ed autonomia. Il Tribunale ha , altresì, accert ato la sussistenza della giustificazione causale dello stesso in quanto, dalla documentazione esibita dalla Bancaa seguito dell'ordine ex art 210 c.p.ce dalle testimonianze de relato fornite dai dipendenti della Banca, era emerso che il controricorrente aveva effettuato lo svincolo di alcuni altri investimenti finanz iari e ciò induceva a ritenere effettivo il versamento dei contanti a mani del Biasini, che all'epoca dei fatti era cassiere generale della [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso, ad avviso del Tribunale, la Banca era tenuta a rispondere ex art. 2049 c.c., del comportamento fraudolento del proprio dipendente, essendo irrilevante la circostanza che i versamenti in denaro fossero avvenuti al di fuori dei locali della Banca, in quanto il comportamento del Biasini aveva ingenerato nel Giordano il convincimento che egli agisse nell'ambito delle sue funzioni. Parimenti, in virtù del principio dell'affidamento, non poteva incombere sul Giordano l'onere di accertare il potere di firma del certificato e la legittimazione del Biasini all'emissione dello stesso.Infine le circostanze accertate, secondo li Tribunale, non consentivano di superare la presunzione di buona fede del possessore del titolo. In particolare irrilevante era la circostanza che il titolo fosse stato annullato il giorno stesso dell'emissione, in mancanza di prova che detto annullamento fosse avvenuto in ossequio alle modalità previste dal regolamento Bancario, ovvero in presenza di denuncia di sottrazione o smarrimentoche non risultava mai formulata. La Corte di appello di Napoli ha rigettatol’appello e confermava con le medesime motivazioni la sentenza di I grado. Avverso tale sentenza la Deutsche B ank s.p.a. ha proposto ricorso conquattro motivi . L’intimatosig. Giordano si è costituito, contest ando le deduzioni avverse. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente deduce: 1.Con il primo motivo, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione dell'art. 1993, comma 1, c.c. per accertata falsità della firma che è risultata apposta su di un certificato di deposito al portatore e chiede la dichiarazione di nullità del titolo con rigetto delle domande avanzate dal portatore.La Corte avrebbe affermato che dagli esiti istruttori non era risultato alcun accordo fraudolento tra il dipendente e il sig. Giordano; contestualmente aveva ritenuto che l’eccezione reale di apocrifia della firma (accertata dal CTU) doveva essere disattesa rigettando la domanda di dichiarazione di nullità del titolo. 1.1 Il motivo va accolto . Nelle operazioni di deposito bancario accanto al deposito a risparmio ed al deposito in conto corrente, esisteil c.d. deposito semplice o ordinario, il quale è caratterizzato dal deposito e dal rimborso in unica soluzione, onde, a fronte del deposito di denaro, può essere rilasciato un certificato di deposito. Quali elementi distintivi del contratto di deposito di denaro, si indicano la consegna del denaro, che perfeziona il contratto reale e che da tale momento produce ex lege l’effetto traslativo della proprietà delle somme di denaro alla banca depositaria; le obbligazioni sono a carico della banca, per la restituzione della stessa specie di moneta e la corresponsione del previsto interesse (art.1834 c.c.).Il certificato di deposito non è strumento espressamente contemplato dal codice civile, a differenza del libretto, ma del pari costituisce documento che si forma al momento della corresponsione del controvalore da esso attestato, e se, come di regola, sia al portatore, è idoneo alla circolazione. La Corte, accertata la falsità della firma, non ha ritenuto applicabile l’art. 1993 c.c., pur ritenendo i certificati di deposito al portatore titoli di credito e sulla base di tale qualificazione ha, invece, applicato l’art. 1994 c.c. sull’acquisto in buona fede dei titoli di credito. La mancata applicazione dell’art.1993 c.c. viene giustificata sulla base della motivazione che la presenza di una sottoscrizione avesse ingenerato nell’intimato «il legittimo affidamento dell’apparenza della legittimità del titolo». La motivazione espressa dalla Corte non è adeguata e congrua. In questo modo, si omette di considerare che l’art. 1993 c.c. delinea una serie di eccezioni opponibili dal debitore rispetto ai criteri dell’astrattezza e dell’incorporazione che caratterizzano questi strumenti, previsione normativa specifica e tassativa ch e non può dunque essere superata dal mero criterio dell’apparenza. La falsità della firma, in generale,costituisce una tipica eccezione di forma per difetto di uno dei requisiti essenziali di contenuto -forma; come tale, essa, a norma dell'art. 1993 cod. civ., è opponibile al possessore del titolo, essendo irrilevante, dato il carattere reale dell'eccezione, lo stato soggettivo di buona fede del possessore(Cass., n. 1058/2001) . Se anche ilcertificato di deposito è titolo immesso nella circolazione, ancorché illecitamente, deve farsi applicazione delle regole che ne governano non solo la circolazione, ma il relativo pagamento. Proprio in considerazione dell'astrattezza, letteralità, etc., dei titoli di credito, questi sono assoggettati al necessario riscontro dei requisiti di forma, tra cui rientra, primo fra tutti, quello della ‘legittimità' e provenienza della sottoscrizione senza che sia mai possibile invocare, trattandosi di rapporto regolato da criteri di formalismo giuridico, il principio c.d. dell'apparenza del diritto (Cass. n. 1693/1983) . Nell’ipotesi di presentazione di un titolo al portatore, la banca apparente debitrice può opporre le eccezioni previste dall’art.1993 c.c. riguardante il rapporto cartolare, fra cui è espressamente contemplata la falsità della firma dell'emittente (Cass., n.24384/2008la Corte ha respinto il ricorso del titolare di una ditta contro il verdetto d’appello che gli aveva negato il risarcimento da parte della banca, apparente emittente, dei certificati di deposito di cui era possessore, risultati poi contraffatti; cass., n. 1058/2001).La sentenzaimpugnata , sul punto si limita a ribadire che l’onere della prova sulla mala fede del possessore è a carico d ella Banca , senza motivazione alcuna rispetto alla peculiarità dell’accertata apocrifia della firma,e, per altro verso, ritiene che il pagamento possa essere, invece, desunto dal presunto smobilizzo di altri finanziamenti trascurando che il titolo in questione è titolo che testimonia il deposito di una somma di danaro. Eguale contraddizione si palesa nell’affermazione che il certificato quale titolo di credito «esime il portatore dal dare la prova della giustificazione causale dello stesso»e, quindi, dell’effettiva creazione della provvista. L’affermazione è in palese contrasto, ancora una volta, con la natura del certificato di deposito che come tale ha come elementi perfezionativi anchela consegna del denaro, che perfeziona il contratto reale ed è elemento temporale imprescindibile per la produzione dell’effetto traslativo della proprietà delle somme di denaro alla banca depositariacon le conseguent i obbligazioni a carico della banca della restituzione della stessa specie di moneta e del la corresponsione del previsto interesse (art. 1834 c.c.).Tale elemento non può essere dedotto per presunzione dallo svincolo di altrifondi in epoca coeva all’emissione del certificato di deposito, ma esclusivamente dal rispetto della procedura di emissione dei certificati che prevede almeno la sottoscrizione di un ordine e il versamento effettivo di una somma di danaro e quietanza ta da lla Banca. Gli elementi di fatto accertati nel giudizio fanno emergere un comportamento per lo meno anomalo dell'intimato che ha comunque omesso di adottare comportamenti osservanti l'ordinaria diligenza e che hanno consentito o, comunque, agevolato il com portamento dell'impiegato infedele realizzando una trascuratezza tale da non potersi giustificare in alcun modo con le particolari circostanze in cui sia avvenuta la negoziazione del titolo. 2.Con il secondo motivo, ex a rt. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. , la falsa applicazione delle disposizioni dell'art. 116 c.p.c edell’art. 1993 c.c.: per non essere stata legittimamente acquisita la prova dell'acquisizione del titolo per cui è causa presso lo Sportello della [OSCURATO:PERSONA] con consequenziale rilascio del titolo e della certificazione bancaria di riferimento, atteso che,al contrario, il titolo è risultato acquisito dall’accipiens direttamente dalle mani del tradense senza alcun rilascio della relativa certificazione attestante il pagamento. Con conseguente richiesta della ricorrente di riforma dell'impugnata sentenza della Corte territoriale anche con riferimento all'accertata responsabilità della Banca ex art. 2049 c.c. e rigetto di ogni domanda risarcitoria. La ricorrente ritiene che sia stata acquisita la prova che il titolo fu rilasciato presso l’albergo dove il Giordano lavorava e non nella sede della banca. Dalla documentazione della Banca si poteva evincere che non c’erastata movimentazione alcuna nèsul c.c. né sul Fondo intestato all’intimato e questi non aveva fornito alcuna prova sulla costituzione della provvista necessaria per l’emissione del certificato. 3. Con il terzo motivo, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la falsa applicazione degli artt. 1993, comma 2 , e 1994 c.c. , e dell’a rt. 1, comma 1, l. n. 197/1991. La ricorrente deduceche, in ragione delle risultanze delle prove in atti,sarebbe stata super a ta la presunzione della buona fede dell'accipiens con conseguenziale opponibili tà d i tutte le eccezioni che la Banca ha formulato nei giudizi di merito .Secondo la ricorrente il sig. Giordano non avrebbe osservato i normali criteri di diligenza, ma anzi a vrebbe tenuto comportamenti contra legempagando in contanti al dipendente Biasini , in viola zione della normativa antiriciclaggio. 3.1 Il secondo e il terzo motivo possono essere valutati insieme perché sono connessi. Controparte evidenzia che il quadro probatorio risultante dai giudizi di merito sarebbe stato valutato non correttamente dalla Corte. Pur ribadendo il principio che non si può «surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo,censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative» (letteralmente Cass., n. 15235/2022; cfr. Cass., S.U., n. 34476/2019; Cass., n. 8758/ 2017; Cass., n. 32026/2021; Cass., n. 9352/2022), va rilevato che le motivazioni addotte dalla Corte non superano la verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che è violato , poichè la motivazione si fonda su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, ed il vizio emergedal testo stesso della sentenza impugnata che valuta i singoli aspetti emersi dall’istruttoria (mancato rispetto della procedura di emissione con deposito delle somme pagate, mancata acquisizione di quietanza, pagamento in contanti in violazione della normativa antiriciclaggio etc.), considerandoli isolatamente e non nel loro complesso e, quindi, unitariamente; analisi che se condotta correttamente ben avrebbe potuto consentire , almeno in ipotesi, una diversa ricostruzione degli esiti probatori rispetto alla valutazione della condotta del possessore del certificato (da ultimo, Cass., n. 7090/2022). 4.Con il quarto motivo di ricorso la falsa applicazione dell'art. 2049 c.c. La ricorrente chiede di cassare la decisione di accertamento di responsabilità e conseguente condanna emessa anche in applicazione dell'indicata disposizione di legge deduce ndo che l’esame dei fatti e delle prove acquisite nel giudizio e non valutate o non valutate correttamente dalla Corte escluderebbe la responsabilità solidale della Banca. 5. La deducente chiede, infine, con il quinto motivo, la cassazione della condanna al pagamento della rivalutazione monetariarilevando di avergià adempiuto al pagamento degli importi dovuti a seguito di pignoramento mobiliare. 5.1Il quarto e il quinto motivo sono assorbiti dall’accoglimento dei primi tre. 6. La sentenza impugnata va per tanto cassata, in relazione alle censure accolte, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà aiprincipi di diritto sopra indicati e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo , il secondo e il terzo motivo di ricorso, assorbiti il quarto e il quinto motivo.Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accoltie rinvia alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudi
Sentenza Cassazione n. 38109/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris