CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 gennaio 2024
Cassazione n. 11801/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto il provvedimento non è impugnabile. All'udienza predibattimentale del 4 gennaio 2024, fissata ai sensi dell'art. 554-bis cod. proc. pen., il Tribunale ha rigettato l'eccezione con la quale l'imputato si doleva di una "duplicazione" della contestazione, la quale, a suo modo di vedere, avrebbe dovuto contemplare un solo reato e non due (risultano contestati nel decreto di citazione a giudizio i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen.). Tale provvedimento, emesso con la forma dell'ordinanza, non è autonomamente impugnabile, la questione - che non aveva trovato il favore del Pubblico Ministero (il quale non aveva apportato alcuna modifica dell'imputazione) - potendo formare oggetto di accertamento e di censura nel dibattimento disposto, così come correttamente precisato dal Tribunale. Le nuove norme introdotte con il d.l.vo 10 ottobre 2022 n. 150 non prevedono, infatti, se non l'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere emessa nella udienza predibattimentale (artt. 554-ter e quater cod. proc. pen.). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 22.02.2024. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],t [OSCURATO:PERSONA] IL 2 A MAR, 2024 [OSCURATO:PERSONA]