CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34628/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (a) Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza di condanna per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 4 cod. pen. emessa dal tribunale di Palermo il 10 maggio 2023. Il ricorrente deduce, in termini del tutto generici, vizi di motivazione quanto alla determinazione della pena, sostenendo che i giudici di merito non avrebbero fatto corretta applicazione dell'art. 133 cod. pen. e non avrebbero spiegato perché non sia stata ritenuta applicabile una «pena ancor più mite rispetto a quella irrigata nel corso del giudizio di primo grado». Rilevato che l'unico motivo di ricorso si limita a lamentare, in maniera generica, una presunta carénza o illogicità della motivazione, sicché il ricorso è aspecifico e, perciò, inammissibile (tra le tante: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970; Sez. 3, n. 3953 del 26/10/2021, dep. 2022, Rv. 282949). Ritenuto che all'inammissibilità consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e che, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere condannato anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle A