CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00508/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
comune o alla provincia dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.». Il d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha istituito il COSAP ed ha previsto all'art. 63, primo comma, come modificato dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 31, che: "i comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'art. 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo 2^ dei d.lgs. 15 novembre 1993, n.507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'art. 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggetta in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa Quest'ultimo articolo ha attribuito, dunque, a comuni e province la facoltà di escludere, nell'ambito dei rispettivi territori, l'applicazione della tosap e di prevedere e disciplinare con specifico regolamento che - in sostituzione di detta tassa - l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sia soggetta al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa cosap. La tosap ed il cosap "hanno natura e presupposti impositivi differenti in quanto la prima è un tributo, che trova la propria giustificazione nell'espressione di capacità contributiva rappresentata dal godimento di tipo esclusivo o speciale di spazi ed aree altrimenti compresi nel sistema di viabilità pubblica, mentre il secondo costituisce il corrispettivo di una concessione, reale o presunta, per l'occupazione di suolo pubblico, con la conseguenza che la legittima pretesa del canone da parte dell'ente locale non è circoscritta alle stesse ipotesi per le' quali poteva essere pretesa la tassa, ma richiede la sola sussistenza del presupposto individuato dalla legge nella occupazione di suolo pubblico" (Cass.16395/2021 sul richiamo a Cass.n.24541/2019 e a Cass.Sez.U.n.12167/2003). "Il cosap, pertanto, risulta configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo; il presupposto applicativo del cosap è costituito dall'uso particolare del bene di proprietà pubblica ed è irrilevante la mancanza di una formale concessione quando vi sia un'occupazione di fatto del suolo pubblico" (Cass.16395/2021; Cass. n.17296 del 27/06/2019; Cass. n. 18037 del 06/08/2009; Cass. n.3710 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass. n. 10733 del 04/05/2018; Cass. n. 1435 del 19/01/2018; in motivazione, Cass. n. 9240 del 20/05/2020). 1.3. Il soggetto obbligato a corrispondere il cosap è chi pone in essere l' "occupazione", titolata su atto di concessione o abusiva (Cass. 12167/2003; v.anche artt.1 e 2 reg. cosap provincia Teramo riprodotto nella sentenza impugnata), degli spazi e delle aree del demanio. Questa Corte, con pronuncia n.28341/2019, ha affermato il principio per il quale «In tema di TOSAP, il presupposto impositivo è costituito, ai sensi degli artt. 38 e 39 del d.lgs. n. 507 del 1993, dalle occupazioni, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province, che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico, essendo in proposito irrilevanti gli atti di concessione o di autorizzazione relativi all'occupazione, salvo che sussista una delle ipotesi di esenzione previste dall'art.49 del cit. decreto». In applicazione del principio così affermato, la Corte ha ravvisato la sussistenza del presupposto dell'occupazione nella detenzione di viadotti autostradali "in quanto [questi] impediscono l'utilizzazione edificatoria del fondo sottostante nonché l'utilizzo agricolo riferito a determinate colture, e costituiscono un impianto ai fini dell'art. 38, comma 2, d.lgs. n. 507 cit., essendo formati da una costruzione completata da strutture - quali gli impianti segnaletici e illuminazione - che ne aumentano l'utilità". Alla luce del quadro normativo, la superiore affermazione di principio può essere estesa anche al cosap. E così pure la specifica applicazione per i viadotti stradali, in conformità a quanto disposto dagli artt. 63, comma 1, d.lgs.466/97 e 25 e 29 del reg. cosap della Provincia di Teramo (v. p.11 della sentenza impugnata). 2. Il cosap non è dovuto per l'occupazione ascrivibile al soggetto esente. Ai sensi dell'art. 30 del citato reg. cosap, "sono esenti le occupazioni effettuate dalla Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi". Occorre che l'occupazione sia direttamente ascrivibile ad uno di questi enti: l'esenzione non opera ove l'occupazione sia invece ascrivibile ad una società concessionaria per la realizzazione e la gestione di un'opera pubblica "in quanto è detta società ad eseguire la costruzione dell'opera e la sua gestione economica e funzionale, a nulla rilevando che l'opera sia di proprietà dello Stato, al quale ritornerà la gestione al termine della concessione" (Cass.16395/2021 sul richiamo a Cass. n. 11886 del 12/05/2017; Cass. n. 19693 del 25/07/2018; Cass. n. 28341 del 05/11/2019). 4. Posto quanto sopra, in relazione alla fattispecie in esame, l'attività di gestione economica e funzionale del pontone autostradale da parte dalla ricorrente, integra, come correttamente detto dalla Corte di appello, un' "occupazione abusiva" dello spazio sovrastante alla strada provinciale. Si tratta infatti di occupazione realizzata dalla società ricorrente in forza di concessione dell'ANAS e in assenza del titolo concessorio rilasciato dalla provincia di Teramo. 5. Dacché l'infondatezza delle denunce formulate con i primi tre motivi di ricorso, di violazione o falsa applicazione degli artt.63, comma 1, d.lgs. 446/97 e delle norme -segnatamente quella dell'art.30- del regolamento cosap della Provincia di Teramo. 6. E poi del tutto fuori luogo il riferimento, fatto con il secondo motivo di ricorso, alla asserita appartenenza dell'autostrada al demanio statale ex art.822 c.c. ed è altresì marginale e privo di decisività indagare la effettiva proprietà dell'infrastruttura autostradale e del pontone che occupa, per proiezione, la strada provinciale sottostante: la dedotta proprietà statale dell'autostrada e così del viadotto non interferisce con la circostanza -integrativa del presupposto di applicazione del cosap da parte della provincia di Teramo- per cui, nel periodo di durata della concessione, la società disponeva del viadotto, per la relativa gestione quale concessionaria, ed in tal modo essa realizzava la condotta di "occupazione" del sottostante suolo provinciale. La Corte di appello ha esposto i principi e gli elementi di fatto in ragione dei quali ha escluso la spettanza dell'esenzione richiesta dalla società in ragione della assunta proprietà statale dell'infrastruttura e ha rimarcato che la società non aveva dato prova di questo assunto: quest'ulteriore argomento a sostegno del rigetto dell'appello proposto dalla società, è evidentemente privo di contraddittorietà e non incide sul nucleo decisionale rettamente espresso dalla Corte di appello, fondato non già sulla proprietà dell'infrastruttura autostradale, ma sulla condotta occupativa abusiva realizzata dalla società concessionaria attraverso lo svolgimento della propria attività d'impresa mediante l'uso dell'infrastruttura sovrastante lo spazio provinciale occupato. 7. In conclusione, il ricorso va rigettato. 8. Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, in favore della Provincia di Teramo. 9.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, sensi dell'art.13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019). PQM la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della Provincia di Teramo, liquidate in euro 2800,00, oltre euro 200,00 per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge; dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso