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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2023

Cassazione n. 03850/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] riu)4 c.

Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre ~ratmerrtgt--- percassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di Genova ha respinto la sua istanza di applicazione di pena; ricordato che l'ordinanza di rigetto della richiesta di applicazione della pena, ex art. 444 cod. proc. pen., «non è, stante il principio di tassatività delle impugnazioni, immediatamente e direttamente impugnabile con ricorso per cassazione, considerato che si tratta di un provvedimento non definitivo, in quanto la richiesta può essere riproposta e che la scelta reiettiva può essere sottoposta ai giudici delle fasi successive, sicché è ricorribile solo congiuntamente alla sentenza che definisce il giudizio (ex multis Sez 6., n. 33764 del 21/06/2021, Satta, Rv. 281933; Sez. 4, n. 16164 del 15/04/2021, Vaglio, 281383; Sez. 7, n. 38931 del 27/05/2016, Mangini, Rv. 268476); ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 settembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ìden

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] riu)4 c. Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre ~ratmerrtgt--- percassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di Genova ha respinto la sua istanza di applicazione di pena; ricordato che l'ordinanza di rigetto della richiesta di applicazione della pena, ex art. 444 cod. proc. pen., «non è, stante il principio di tassatività delle impugnazioni, immediatamente e direttamente impugnabile con ricorso per cassazione, considerato che si tratta di un provvedimento non definitivo, in quanto la richiesta può essere riproposta e che la scelta reiettiva può essere sottoposta ai giudici delle fasi successive, sicché è ricorribile solo congiuntamente alla sentenza che definisce il giudizio (ex multis Sez 6., n. 33764 del 21/06/2021, Satta, Rv. 281933; Sez. 4, n. 16164 del 15/04/2021, Vaglio, 281383; Sez. 7, n. 38931 del 27/05/2016, Mangini, Rv. 268476); ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 settembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ìden
Sentenza Cassazione n. 03850/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris