CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 49972/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 dicembre 1972 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22 dicembre 1963 avverso la sentenza resa il 14 luglio 2022 dalla CORTE di APPELLO di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità di ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]-U0 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Roma il 26 Aprile 2021, per quel che qui rileva, ha confermato l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] in ordine al concorso nei reati di usura e di esercizio abusivo dell'attività finanziaria contestati ai capi 1 e 3 e, per l'effetto dell'assoluzione dal reato estorsivo, ha ridotto la pena inflitta revocando la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici a lui applicata; ha confermato l'affermazione di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di riciclaggio e ha ridotto la pena a lui inflitta, revocando di conseguenza la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici. 2. Avverso detta sentenza ricorre D'[OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 Manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione della prova con specifico riferimento alla attendibilità e credibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa del reato di usura, [OSCURATO:PERSONA], in merito alla responsabilità del D'[OSCURATO:PERSONA]. Il difensore osserva che la responsabilità concorsuale del D'[OSCURATO:PERSONA] si fonda sulla circostanza che questi ha ricevuto in una o due occasioni somme di denaro dal [OSCURATO:PERSONA] per versarle al fratello Gino, affinché questi le consegnasse al [OSCURATO:PERSONA], effettivo creditore, così fornendo un contributo materiale alla condotta di usura. Lamenta al riguardo una sospetta progressione accusatoria da parte della persona offesa che inizialmente non aveva riferito in ordine al coinvolgimento del ricorrente e solo in seguito lo ha rappresentato come presente e attivo nella ricezione del denaro ed anche in occasione delle trattative aventi ad oggetto la conclusione di prestiti usurari. Rileva inoltre il ricorrente che a riprova della inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, emerge che dopo la notizia dell'avvenuto sequestro di denaro [OSCURATO:PERSONA] si presentava in Questura per dichiarare, a dispetto di quanto in precedenza affermato, che le somme da lui consegnate dopo essere state contate venivano riposte in una cassetta rossa, così smentendo quanto in precedenza dichiarato e cioè che le somme venivano messe in tasca dai consegnatari. 2.2 Violazione di legge e in particolare degli artt. 110, 644 cod.pen. per avere erroneamente utilizzato, con motivazione apodittica e manifestamente illogica, il compendio probatorio assunto a carico di D'[OSCURATO:PERSONA] per il reato di usura anche nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] e violazione di legge in relazione al travisamento della prova costituita dal contenuto di alcune captazioni a sostegno della consegna di denaro da parte del [OSCURATO:PERSONA] in favore di D'[OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente lamenta che la Corte ha inopinatamente esteso la valutazione degli elementi probatori a carico del D'[OSCURATO:PERSONA] nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA]. Denunzia inoltre il travisamento della prova costituita dall'intercettazione di una telefonata avvenuta il 21 gennaio 2020 n. 996, utilizzata a supporto della responsabilità di D'[OSCURATO:PERSONA], che invece non riguarda per nulla la posizione di [OSCURATO:PERSONA] ed è stata in maniera illogica posta a riprova del concorso nel reato in danno di [OSCURATO:PERSONA] del ricorrente. 2.3 Violazione degli articoli 192 cod. proc.pen. , 40 e 110 cod.pen., 132 decreto legislativo n. 03/08/5993 per avere esteso a D'[OSCURATO:PERSONA] le risultanze del quadro probatorio a carico di D'[OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di esercizio abusivo di attività finanziaria contestato al capo 3 e travisamento della prova costituita dal contenuto delle dichiarazioni di alcuni testi. Per giustificare l'affermazione di responsabilità concorsuale [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] sono stati valorizzati la presenza sul luogo e la messa a disposizione del box dei fratelli al [OSCURATO:PERSONA], che il ricorrente non ritiene idonei a dimostrare il concorso di Michele nell'attività illecita svolta dal fratello Gino.3.[OSCURATO:PERSONA], deduce vizio di motivazione in ordine alla prova della intenzionalità della commissione del reato di riciclaggio. Con la sentenza impugnata la Corte di appello ha aderito alla tesi accolta dal GUP senza fornire adeguata motivazione circa le ragioni per cui non è stata ritenuta plausibile una diversa valutazione degli stessi fatti e ha trascurato di considerare che se il versamento in banca di denaro contante, stante la fungibilità del bene, è idoneo a realizzare ex se la sostituzione del denaro di provenienza illecita con conseguente integrazione del delitto di riciclaggio, altrettanto non può sostenersi per l'attività di versamento ed eventuale successiva monetizzazione di assegni, condotta posta in essere dal ricorrente, che secondo la giurisprudenza di legittimità integra la condotta di ricettazione poiché manca la condotta dissimulatoria. Nel caso di specie Diomedes versava gli assegni ricevuti, sul proprio conto corrente personale e non su quello della ditta a lui intestata, e detti comportamenti a giudizio della difesa non dimostrano la piena consapevolezza della provenienza illecita del denaro e del conseguente dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l'identificazione. Gli assegni peraltro erano di piccolo importo e ammontavano ad una complessiva somma non rilevante e ciò aveva indotto il ricorrente a ritenere di fare una cortesia a colui che ne aveva chiesto la negoziazione. Osserva il ricorrente che la prova indiziaria deve consentire la ricostruzione del fatto e delle relative responsabilità in termini di certezza, tali da escludere la prospettiva di ogni altra ragionevole soluzione,mentre nel caso in esame la non ipotizzabilità di una diversa ricostruzione della vicenda è una mera opinione personale di chi scrive e non risulta motivata. In conclusione la prova della responsabilità del Diomede è assolutamente priva di rigore logico e ciò avrebbe dovuto portare alla sua assoluzione. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono entrambi inammissibili perché generici, in quanto si limitano a reiterare le medesime censure già sollevate con l'atto di gravame, non confrontandosi con le esaustive argomentazioni svolte al riguardo dalla Corte di Appello. Gli stessi sono anche manifestamente infondati poiché sia la Corte che il Tribunale hanno concordemente ricostruito la vicenda sulla base di una esaustiva valutazione del compendio probatorio e hanno fatto corretta applicazione dei principi in tema di usura e riciclaggio più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità . 2.RICORSO MICHELE D'[OSCURATO:PERSONA] 2.1 La prima censura è manifestamente infondata e generica per molteplici ragioni. E' noto che in tema di delitto di usura, la riscossione degli interessi dopo l'illecita pattuizione integra il momento di consumazione e non costituisce un "post factum" penalmente irrilevante. La Corte ha precisato che il delitto di usura si atteggia a delitto a consumazione prolungata, che perdura nel tempo sino a quando non cessano le dazioni degli interessi. (Sez. 2, Sentenza n. 34910 del 10/07/2008 Cc. (dep. 08/09/2008 ) Rv. 241818 - 01) Inoltre giova ricordare che in tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito all'altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che essa può indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea ovvero come semplice adesione all'opera di un altro che rimane ignaro. (Sez. U, Sentenza n. 31 del 22/11/2000 Ud. (dep. 03/05/2001 ) Rv. 218525 - 01) Il ricorrente trascura di considerare che il deposito dei fratelli D'[OSCURATO:PERSONA] fu sottoposto a monitoraggio audiovisivo per circa due mesi, nel corso dei quali venne osservata all'interno di questo locale la presenza quotidiana del [OSCURATO:PERSONA], che vi svolgeva indisturbato la sua attività illecita, come riferito da [OSCURATO:PERSONA]. Questi ha ricordato che tutte le operazioni di consegna erano avvenute nei pressi di questo box dei fratelli D'[OSCURATO:PERSONA] e che in diverse occasioni avevano coinvolto direttamente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale si prestava occasionalmente a ricevere il denaro destinato al [OSCURATO:PERSONA], mostrandosi consapevole della natura dell'attività svolta da quest'ultimo e disponibile ad offrire un suo contributo per agevolare l'esecuzione del reato. In modo analogo altri testi hanno dichiarato di avere restituito il denaro preso in prestito nel box dei D'[OSCURATO:PERSONA], consegnandoli a uno dei fratelli. La Corte ha formulato un motivato giudizio di attendibilità della persona offesa, che non risulta inficiato dalle generiche censure formulate con il ricorso, e ha osservato che le dichiarazioni integrative rese dalla persona offesa non si pongono in contrasto con quelle rese precedentemente, in quanto la maggiore progressiva valorizzazione del ruolo di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], inizialmente indicato come consegnatario di un'unica rimessa e successivamente anche di altre, non inficia la attendibilità complessiva e la coerenza del suo racconto, confermato da altre prove dichiarative. Dal robusto compendio probatorio emerge che [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza delle condotte criminali del [OSCURATO:PERSONA], il quale prestava denaro a strozzo, e che aveva ricevuto somme di denaro destinate al [OSCURATO:PERSONA], prestandosi a svolgere un attivo contributo per agevolare l'esecuzione del reato di usura in corso. 2.2 La seconda censura è manifestamente infondata poiché la Corte ha effettuato un chiaro distinguo tra le due posizioni dei fratelli proprio in ragione della diversa condotta dagli stessi posta in essere e tuttavia ha confermato l'evidente coinvolgimento, anche se con un ruolo marginale e di supporto occasionale, di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di usura in danno del [OSCURATO:PERSONA] in forza delle specifiche accuse del [OSCURATO:PERSONA], confortate da diversi riscontri,anche indiretti,che hanno confermato il ruolo occasionale ma comunque consapevole e attivo del ricorrente.2.3 Anche la terza censura relativa al concorso nell'attività abusiva di esercizio del credito realizzata dal [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondata in quanto la Corte rende a pagina 30 adeguata motivazione evidenziando che [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ha svolto reiterate attività di supporto delle condotte di erogazione e di rinegoziazione finanziaria posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di numerosi clienti; attività di supporto consistita nella gestione dei prestiti e delle rimesse effettuate a titolo di restituzione. Le censure formulate dal ricorrente deducono vizi della motivazione ma invocano in sostanza una rivalutazione del compendio probatorio che esula dal sindacato di questa Corte. 3.RICORSO DIOMEDES L'unica articolata censura formulata con il ricorso da Diomedes è generica poiché si limita a reiterare il motivo di appello cui la Corte ha reso adeguata e congrua risposta a pagina 32 e 33 della sentenza. E' stato precisato che il delitto di riciclaggio si distingue da quello di ricettazione in relazione all'elemento materiale, che si connota per l'idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene e all'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l'identificazione. (Fattispecie nella quale è stato qualificata come riciclaggio la condotta, posta in essere dall'imputato e da correi, consistente nel ricevere assegni provento di delitto, nel contraffarli quanto al nome del beneficiario, nel fare aprire a terzi conti postali con false generalità su cui versava gli assegni, con monetizzazione dei titoli e prelievo della corrispondente somma di denaro). (Sez. 2, Sentenza n. 30265 del 11/05/2017 Ud. (dep. 16/06/2017 ) Rv. 270302 - 01) L'elemento soggettivo del delitto di riciclaggio (art. 648 bis cod.pen.) è integrato dal dolo generico che consiste nella coscienza e volontà di ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa dei beni e nella consapevolezza di tale provenienza. (Sez. 5, Sentenza n. 25924 del 02/02/2017 Ud. (dep. 24/05/2017 ) Rv. 270199 - 01) Facendo corretta applicazione di detti principi, la Corte di merito ha osservato che in caso di versamento di assegni di provenienza illecita, come quelli che sono stati messi all'incasso dal Diomedes sul proprio conto corrente, e di monetizzazione degli stessi, attraverso il prelievo del denaro corrispondente, sussiste il delitto di riciclaggio e non la mera ricettazione in quanto tale condotta ha comportato una sostituzione dei titoli con denaro contante, anche con contestuale emissione di fatture per operazioni inesistenti, il che ha ostacolato la individuazione della provenienza illecita del denaro frutto dell'incasso. Come osservato dalla Corte nessun dubbio può, infine, residuare in ordine alla consapevolezza dell'imputato della provenienza illecita degli assegni, che si desume dal tenore delle intercettazioni e dalla costatazione che non ha fornito alcuna lecita spiegazione al riguardo.4.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi con le conseguenti statuizioni. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 15 novembre 2023 /2 il con