CassazionedecretoSezione 2Decisione del 28 novembre 2023
Cassazione n. 34647/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4619/2022 R.G. proposto da : MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso gli Uffici dell’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ex lege, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 101, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al controricorso, -controricorrente- avverso il DECRETO d ella CORTE D'APPELLO di PERUGIA n. 562/2020 depositatoil 13 . 7 . 2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.11.2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con decreto n. 407/2021 in data 13.7.2021 la Corte d'Appello di Perugia, decidendo sull'opposizione del Ministero della Giustizia, disattendeva il motivo di opposizione, confermando il riconoscimento in favore di [OSCURATO:PERSONA] dell'importo di Euro 800,00 a titolo di equa riparazione per l'eccessiva durata di un procedimento - sempre per equa riparazione - eccessivamente protrattosi, comprese le fasi del giudizio di esecuzione e di ottemperanza, e condannando il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese processuali. Avverso detto decreto ha proposto ricorso l'Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero della Giustizia, notificandolo il 14.2.2022 ed affidandosi ad un unico motivo, e resiste con controricorso notificato il 7.3.2022 [OSCURATO:PERSONA], che in seguito ha depositato memoria difensiva ex art. 381 bis.1 c.p.c.. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, e la causa è stata trattenuta in decisione nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Si duole il ricorrente, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), della violazione o falsa applicazione dell'art. 4 della L. 24 marzo 2001, n. 89 e dell'art. 6, par. 1 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Il Ministero della Giustizia, che non ha sollevato rilievi sul proprio difetto di titolarità dell'obbligazione per l'inclusione nel periodo di durata irragionevole del processo costituito dei due gradi del giudizio di ottemperanza, lamenta il mancato accoglimento, da parte della Corte territoriale, dell'eccezione di tardività del ricorso sollevata nell'opposizione al decreto della Corte d'Appello di Perugia di liquidazione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 4 della L. n. 89 del 2001. Sottolinea il Ministero della Giustizia che [OSCURATO:PERSONA], dopo aver già ottenuto l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] un'ordinanza di assegnazione delle somme in sede esecutiva, ha poi proposto giudizio di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo (TAR e poi Consiglio di Stato), conclusosi con la sentenza del Consiglio di Stato n. 6819/2019 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che ha definitivamente ordinato all'Amministrazione di pagargli l'indennizzo dovutogli. Il ricorrente, quindi, argomenta che il termine semestrale previsto dall'art. 4 della L. n. 89 del 2001, si sarebbe dovuto calcolare a decorrere dall'ordinanza di assegnazione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con conseguente tardività dell'istanza di equa riparazione depositata dal Montaperto, e non a decorrere dalla conclusione del successivo giudizio di ottemperanza davanti al Consiglio di Stato (8.10.2019), giudizio quest'ultimo che si sarebbe tradotto in un'attività del tutto superflua ai fini della tutela del diritto del Montaperto, dovendosi ritenere che quest'ultimo fosse stato integralmente soddisfatto con l'adozione dell'ordinanza di assegnazione in sede esecutiva dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il ricorso, pertanto, dopo una ricostruzione dell'orientamento progressivamente formatosi in questa Corte in ordine ai rapporti tra procedimento di cognizione e fase esecutiva ai fini dell'applicazione dell'art. 4 della L. n. 89 del 2001, ribadisce la necessità di ancorare il concetto di provvedimento giurisdizionale definitivo che abbia pienamente realizzato l'interesse del creditore, costituente il dies a quo del termine di decadenza in questione (in tal senso Cass. sez. un. 23.7.2019 n. 19884), al primo provvedimento di assegnazione in sede esecutiva ordinaria, deducendo che, diversamente opinando, verrebbe a concedersi alla parte la possibilità di procrastinare indefinitamente il decorso del termine previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4, semplicemente attivando in sequenza plurimi - anche se superflui - procedimenti esecutivi o di ottemperanza. Il ricorso, in conformità al consolidato orientamento assunto da questa sezione sul punto (vedi Cass. n. 33764/2023; Cass.30.8.2023 n. 25456; Cass. 6.6.2023 n. 15775/2023; Cass.6.6.2023 n. 15775; Cass. 17.1.2023 n. 1201; Cass. 2.1.2023 n.2), deve ritenersi infondato. Occorre a tal fine prendere a riferimento quanto precisato dalle sezioni unite di questa Corte nelle sentenze n. 19883/2019 e 19884/2019, che, rivedendo il proprio precedente orientamento, hanno affermato che ai fini della decorrenza del termine di decadenza per la proposizione del ricorso dell'art. 4 della L. n. 89 del 2001, nel testo modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 55, convertito nella L. n. 134 del 2012, risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2018, la fase di cognizione del processo che ha accertato il diritto all'indennizzo a carico dello Stato- debitore va considerata unitariamente rispetto alla fase esecutiva eventualmente intrapresa nei confronti dello Stato, senza la necessità che essa venga iniziata entro sei mesi dalla definitività del giudizio di cognizione, decorrendo detto termine dalla definitività della fase esecutiva, e ciò sebbene nel computo della durata del processo di cognizione ed esecutivo non vada considerato come "tempo del processo" quello intercorso fra la definitività della fase di cognizione e l'inizio della fase esecutiva (quest'ultimo, invece, potendo eventualmente rilevare ai fini del ritardo nell'esecuzione come autonomo pregiudizio, allo stato indennizzabile in via diretta ed esclusiva, in assenza di rimedio interno, dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo). Nella medesima occasione, è stato altresì affermato, che il giudizio di ottemperanza promosso all'esito della decisione di condanna dello Stato al pagamento dell'indennizzo per irragionevole durata del processo deve considerarsi, sul piano funzionale e strutturale, pienamente equiparabile al procedimento esecutivo, e da valutare unitariamente rispetto al giudizio che ha riconosciuto il diritto all'indennizzo. La questione che presenta il motivo in esame riguarda la possibilità che il creditore insoddisfatto possa avvalersi in via concorrenziale, e ciò in contemporanea ovvero in successione cronologica, del rimedio del giudizio di esecuzione e del giudizio di ottemperanza, lasciando però immutata la conseguenza in termini di unitarietà tra giudizio di cognizione e successivi rimedi satisfattivi, onde trarre l'ulteriore conseguenza, fatta propria dalla decisione impugnata, secondo cui il termine di decadenza per l'introduzione della domanda di equo indennizzo decorra dalla definizione positiva dell'ultimo dei rimedi intentati al fine di conseguire l'adempimento della prestazione indennitaria dovuta. Ritiene la Corte che la soluzione cui è pervenuta sul punto la Corte d'Appello di Perugia sia incensurabile e che la stessa si imponga proprio alla luce dell'esigenza di interpretare le norme in esame in maniera da assicurare il rispetto dei principi sovranazionali, quali riaffermati dalla sentenza della Corte EDU Bozza c. Italia del 14 settembre 2017 (che ha poi determinato il ripensamento delle sezioni unite del 2019), a mente dei quali l'esecuzione costituisce parte integrante del "processo" ai sensi dell'art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, affermandosi testualmente che "il diritto a un tribunale sarebbe illusorio se l'ordinamento giuridico interno di uno Stato contraente permettesse che una decisione giudiziaria definitiva e vincolante rimanesse inoperante a scapito di una delle parti. L'esecuzione di una sentenza, indipendentemente da quale giudice l'abbia pronunciata, deve essere dunque considerata come facente parte integrante del processo ai sensi dell'art. 6". In questa prospettiva, può reputarsi che, intrapresa inizialmente la procedura esecutiva dinanzi al giudice ordinario, l'emanazione di un'ordinanza di assegnazione possa avere carattere definitivo, e possa dalla sua emanazione farsi decorrere il termine per l'introduzione della domanda di equo indennizzo, solo nel caso in cui alla pronuncia segua l'effettivo e concreto soddisfacimento della pretesa creditoria. Laddove, invece, pur a fronte di un provvedimento di assegnazione delle somme non sia seguita l'effettiva riscossione del dovuto, deve reputarsi che al creditore sia dato il ricorso al giudizio di ottemperanza (ben potendosi ipotizzare anche una coeva e concorrente proposizione dei due rimedi), senza che il previo esperimento della procedura esecutiva funga da condizione ostativa, dovendosi avere riguardo all'esigenza, reputata fondamentale dalla Corte EDU, che il creditore riceva concreto ed effettivo soddisfacimento. In tal caso il termine di decadenza di cui all'art. 4 citato non potrà che decorrere dalla definizione del giudizio di ottemperanza, ovvero nel caso di coeva proposizione di entrambi i rimedi, dal momento in cui uno degli stessi sia stato definito con l'effettiva estinzione dell'obbligazione azionata in via esecutiva o in via di ottemperanza. Si tratta di una conclusione che appare altresì avallata dal tenore letterale delle norme specificamente dettate in materia di esecuzione per obbligazioni scaturenti dall'applicazione della L. n.89 del 2001, art. 5 quinquies, che, oltre a confortare il fatto che in sede esecutiva al creditore è data solo la possibilità di ricorrere al pignoramento mobiliare presso il debitore (e cioè uno dei Ministeri indicati dall'art. 3, comma 2, della stessa legge), non esclude, ma piuttosto sottende (citato art. 5 sexies, commi 7, 8 ed 11), il concorso tra i rimedi dell'esecuzione e dell'ottemperanza. Dalle norme in questione si evince quindi che - fermo restando il limite alla possibilità di duplicare la pretesa creditoria tramite il ricorso a distinte procedure finalizzate al soddisfacimento del creditore - anche l'esaurimento della procedura esecutiva non impedisce la possibilità di rivolgersi al giudice amministrativo in sede di ottemperanza, ove il credito vantato sia ancora privo di soddisfacimento (per la possibilità di cumulare i due rimedi, si veda Cass. sez. un. 7632/1993; Cass. sez. un. 12060/1993, e di recente, in materia di crediti tributari Cass. n. 31856/2021). Alle medesime conclusioni è peraltro pervenuto anche il giudice amministrativo, che nella sua più autorevole composizione (Consiglio di Stato Adunanza plenaria n. 2/2012), ha ritenuto possibile il successivo esperimento del giudizio di ottemperanza anche nel caso in cui il creditore abbia già ottenuto un'ordinanza di assegnazione non opposta, e quindi divenuta definitiva ex art. 553 c.p.c., essendosi ritenuta estensibile la medesima conclusione anche al diverso caso in cui l'ordinanza di assegnazione sia stata emessa ex art. 530 c.p.c. (così Cons. Stato n. 3539/2019; Cons. Stato n.3625/2019). Correttamente, quindi, la decisione gravata ha ritenuto che il termine di cui all'art. 4 decorresse solo dalla definitività della pronuncia emessa dal Consiglio di Stato in sede di ottemperanza n.6819/2019 depositata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], e che nella specie la presentazione della domanda fosse rispettosa dello stesso termine. In base al principio della soccombenza il Ministero della Giustizia va condannato al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore dei legali antistatari del controricorrente, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, respinge il ricorso del Ministero della Giustizia e lo condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in €200,00 per spese ed € 700,00 per compensi,