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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33235/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza che ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di furto; premesso che non deve tenersi conto della memoria presentata dal difensore dell'imputato il 1° luglio 2025 e, dunque, quando era già spirato il termine di quindici giorni (da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem) prima dell'udienza, posto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01; cfr. Sez. 3, Ord. n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726 - 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414 - 01; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01); considerato che il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 5 cod. pen. - è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito non ha fondato la sussistenza dell'aggravante sulla sola età della persona offesa ma ha avuto riguardo ad altri elementi che hanno caratterizzato il fatto (segnatamente, l'assenza di altri clienti al momento del fatto all'interno della barberia e la sua commissione durante la rasatura dell'offeso, profittando dunque della sua scarsa attenzione: cfr. Sez.

U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 - 02; Sez. 5, n. 4273 del 10/12/2021 - dep. 2022, Leva, Rv. 282741 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso - che assume il vizio di motivazione circa la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen. - non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che ha disatteso il medesimo ordine di censure qui reiterato evidenziando come nel caso in esame l'imputato non si sia limitato a profittare della disattenzione del cliente, ma egli stesso abbia determinato tale distrazione e posto in essere una condotta caratterizzata da particolari abilità e astuzia (Sez.

U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza che ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di furto; premesso che non deve tenersi conto della memoria presentata dal difensore dell'imputato il 1° luglio 2025 e, dunque, quando era già spirato il termine di quindici giorni (da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem) prima dell'udienza, posto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01; cfr. Sez. 3, Ord. n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726 - 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414 - 01; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01); considerato che il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 5 cod. pen. - è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito non ha fondato la sussistenza dell'aggravante sulla sola età della persona offesa ma ha avuto riguardo ad altri elementi che hanno caratterizzato il fatto (segnatamente, l'assenza di altri clienti al momento del fatto all'interno della barberia e la sua commissione durante la rasatura dell'offeso, profittando dunque della sua scarsa attenzione: cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 - 02; Sez. 5, n. 4273 del 10/12/2021 - dep. 2022, Leva, Rv. 282741 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso - che assume il vizio di motivazione circa la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen. - non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che ha disatteso il medesimo ordine di censure qui reiterato evidenziando come nel caso in esame l'imputato non si sia limitato a profittare della disattenzione del cliente, ma egli stesso abbia determinato tale distrazione e posto in essere una condotta caratterizzata da particolari abilità e astuzia (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
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