CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 marzo 2024
Cassazione n. 13871/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia resa in data 28 ottobre 2022 dal Tribunale di Caltanissetta di condanna per il reato di cui all'art. 186, comma 7, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 2 luglio 2018; ritenuto che il primo, terzo e quarto motivo di ricorso (vizio di motivazione, diniego art.131 bis cod. pen. e circostanze attenuanti generiche) non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); considerato, in particolare, che le argomentazioni poste a base del ricorso rappresentano la mera reiterazione dei motivi di appello, i quali hanno trovato puntuale replica alle pagg.2-3, con riguardo al primo motivo, e alle pagg.3-4, con riguardo al terzo e al quarto motivo, della sentenza impugnata, con motivazione congrua e non manifestamente illogica; considerato che l'inammissibilità del ricorso preclude ogni possibilità di far valere l'intervenuta prescrizione del reato (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164 - 01); considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 20 marzo 2024 Lò.ìisici re stensore